CassazionesentenzaSezione LDecisione del 24 aprile 2024
Cassazione n. 20432/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 18157-2019proposto da: I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 22, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], presupposti imponibilità indennità sostitutiva preavviso R.G.N. 18157/2019 Cron. Rep. Ud.24/04/2024 CC -controricorrente - avverso la sentenza n. 1067/2018 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 05/12/2018 R.G.N. 201/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/04/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che, con sentenza depositata 5.12.2018, la Corte d’appello di Bologna ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva accolto l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avverso l’avviso di addebito con cui l’INPS le aveva intimato il pagamento di somme per contributi omessi in danno di n. 61 lavoratori che, all’atto della stipulazione di un verbale di conciliazione, avevano rinunciato al preavviso e alla correlata indennità sostitutiva; che avverso tale pronuncia l’INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura; che [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso; che, chiamata la causa all’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380-bis.1, comma 2°, c.p.c.); [OSCURATO:PERSONA] che, con l’unico motivo di censura, l’INPS denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 12, l. n. 153/1969, dell’art. 1, d.l. n. 338/1989 (conv. con l. n. 389/1989), e dell’art. 2118 c.c., per avere la Corte di merito ritenuto, sulla scorta di precedenti pronunce rese in fattispecie analoghe, che avendo i lavoratori genuinamente rinunciato al preavviso, e alla relativa indennità sostitutiva, non sussistesse alcun obbligo di versare i corrispondenti contributi, trattandosi di emolumento rinunciabile e presupponendo l’obbligazione contributiva che la retribuzione sia stata corrisposta o debba comunque spettare; che sono infondate le preliminari eccezioni di inammissibilità e improcedibilità del ricorso sollevate dalla società controricorrente, non avendo l’INPS richiesto alcun riesame delle circostanze di fatto acclarate dalla Corte territoriale ed essendo stata denunciata una violazione di legge e non già di contratto collettivo nazionale di lavoro; che, nel merito, questa Corte ha da tempo chiarito che sul fatto costitutivo dell’obbligazione contributiva, che ha natura di obbligazione pubblica nascente ex lege, non può incidere in alcun modo una volontà negoziale che regoli in maniera diversa l’obbligazione retributiva (così, tra le più recenti, Cass. n. 12932 del 2021); che del pari è acquisito, nella giurisprudenza di questa Corte, che l’assoggettamento dell’indennità sostitutiva del preavviso alla contribuzione previdenziale, che consegue alla sua natura retributiva, matura nel momento stesso in cui il licenziamento intimato senza il corrispondente periodo di preavviso acquista efficacia, restando in contrario irrilevante che il lavoratore licenziato rinunci ad essa, non potendo il negozio abdicativo,che proviene dal lavoratore, incidere sul diritto dell’ente previdenziale al pagamento della contribuzione già maturata (così,ancora, Cass. n. 12932 del 2021, cit .); che - come già nei precedenti adesivamente richiamati nella motivazione della sentenza impugnata, entrambi cassati da questa Corte con ordinanze nn. 8015 e 10780 del 2023 -i giudici territoriali non hanno fatto buongoverno degli anzidetti principi di diritto, avendo incentrato la propria decisione soltanto sulla ricostruzione della volontà delle parti e invece pretermesso di accertarese, in relazione al momento in cui fu comunicata dalla società odierna controricorrente la volontà di recedere, ai lavoratori destinatari di essa, che hanno successivamente sottoscritto il verbale di conciliazione,sarebbe o meno spettato il preavviso e/o la relativa indennità sostitutiva di preavviso, a prescindere dal fatto che, in epoca successiva alla comunicazione del licenziamento, essi abbiano pacificamente rinunciato sia all’uno che all’altra; che negli anzidetti termini il ricorso va pertanto accolto e, cassata la sentenza impugnata, la causa va rinviata alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione; P. Q. M. La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, che