CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 42049/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/07/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato av so alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1.CAPUTO Leonardo e MENNIELLO Massimo ricorrono, a mezzo del comune difensore, avverso la sentenza indicata in epigrafe, pronunciata ai sensi degli artt.599 bis e ss. cod. proc. pen. a seguito di richiesta di concordato in appello, con la quale la Corte di Appello di Bologna ha rideterminato nei loro confronti la pena in relazione al reato di furto aggravato di una autovettura nella misura di anni uno, mesi due di reclusione ed euro 300 di multa ciascuno; Deducono difetto di motivazione in relazione al percorso argomentativo utilizzato e, in particolare, in riferimento alla esclusione delle circostanze attenuanti generi- che. 2. I ricorsi sono improponibili e quindi inammissibili per cause che possono dichiararsi senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5bis cod. proc. pen. intro- dotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017. 3. I ricorsi sono inammissibili in quanto questa Corte di legittimità ha chiarito che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al con- senso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pro- nuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinun- ciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen (Sez. 2, Ordinanza n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969). E in altra condivisibile pronuncia si è ribadito che è inammissibile il ricorso per cassa- zione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispo- sitivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugna- zione. (così Sez. 5, Ordinanza n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194, che, in applicazione del principio, in un caso analogo a quello che ci occupa, ha ritenuto inammissibile il ricorso relativo alla valutazione sulla sussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen.). La pena risulta poi applicata nella misura concordata tra le parti e la stessa si inserisce all'interno della forchetta edittale di riferimento, sulla base di criteri edit- tali improntati al minimo.4. A norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del proce- dimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura in- dicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Rom