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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 25086/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/07/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette: a) le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. ssa [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; b) le conclusioni scritte del difensore del ricorrente, con le quali si insiste per l'accoglimento del ricorso, senza rinuncia all'eventuale prescrizione maturata.

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del 14 luglio 2022 la Corte d'appello di Ancona ha confermato la decisione di primo grado che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di giustizia e al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili, in relazione al delitto di atti persecutori che gli era stato attribuito: a) sia nel procedimento n. 7784/2015, in danno di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con riguardo al periodo dal maggio 2014 al febbraio 2016; sia nel procedimento n. 2047/2017, in danno di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con riguardo al periodo "marzo 2016 e in epoca precedente e prossima".

2. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo si lamenta violazione di legge, con riguardo all'inosservanza del principio del ne bis in idem: ciò sia con riferimento all'azione penale esercitata nel procedimento n. 2047/2017, che avrebbe dovuto essere ritenuta improcedibile, sia con riguardo all'azione penale in relazione alla quale la Corte d'appello di Ancona aveva deciso con sentenza n. 1344/2021, divenuta definitiva.

Quest'ultima aveva condannato il Cecconi in relazione al delitto di atti persecutori in danno dei due Bussolotti e della Galliani, contestato come commesso "da epoca precedente all'ottobre 2016 al [OSCURATO:DATA_NASCITA] ed in epoca successiva e prossima".

2.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali in relazione all'attribuzione dei fatti al Cecconi, pur in assenza di una rigorosa verifica dell'attendibilità delle dichiarazioni delle persone offese costituitesi parti civili, tenuto conto del fatto che i testi ascoltati non avevano confermato le condotte (se non una, peraltro non vista direttamente) e delle smentite dei testi Pasquinelli, Milone e Campi, le cui dichiarazioni erano state trascurate dalla Corte d'appello.

Si aggiunge che non erano stati prodotti certificati medici o "altro" per comprovare l'evento di danno richiesto dalla fattispecie incriminatrice.

3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176: a) le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. ssa [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; b) le conclusioni scritte del difensore del ricorrente, con le quali si insiste per l'accoglimento del ricorso, senza rinuncia all'eventuale prescrizione maturata.

Considerato in diritto

1. Il primo motivo di ricorso è infondato.Per quanto concerne i due procedimenti riuniti e decisi con la sentenza impugnata, si osserva che l'apertura cronologica del capo di imputazione del procedimento n. 2047/17 ("nel marzo 2016 e in epoca antecedente e prossima") deve essere correlata con l'arco temporale del capo di imputazione del precedente procedimento n. 7784/15 (dal maggio 2014 al febbraio 2016), con esclusione di astratte sovrapposizioni, che non trovano riscontro alcuno nell'apparato motivazionale delle sentenze di merito.

Peraltro, la continuazione in sede di determinazione della pena scaturisce, come emerge dalla sentenza di primo grado, dalla considerazione della pluralità dei destinatari delle condotte persecutorie e non dalla pluralità di illeciti, che, rispetto a ciascuna persona offesa, sono stati considerati unitariamente.

Con riguardo al procedimento del quale si occupa la sentenza della Corte d'appello di Ancona del 10 luglio 2021, depositata il 20 settembre 2021, si osserva, ancora una volta, che la formulazione del periodo di contestazione indicato nel capo di imputazione ("da epoca precedente all'ottobre 2016 al 1 agosto 2017 e in epoca successiva e prossima"), in difetto di diverse indicazioni emergenti dalla sentenza, va inteso come correlato all'accertamento operato nel procedimento del quale si discute.

Escluso, pertanto, che emergano profili di rinnovata sottoposizione dell'imputato al procedimento per il medesimo fatto (quest'ultimo da intendersi nella materialità degli elementi costitutivi - v., di recente, Sez. 1, n. 42630 del 27/04/2022, Piccolomo, Rv. 283687 - O - ivi inclusa la dimensione cronologica) deve solo aggiungersi per completezza, con riferimento al terzo procedimento del quale si discorre, che la preclusione derivante dal giudicato formatosi sul medesimo fatto, risolvendosi in un error in procedendo, è deducibile nel giudizio di cassazione a condizione che la decisione della relativa questione non comporti la necessità di accertamenti di fatto, nel qual caso la stessa deve essere proposta al giudice dell'esecuzione (da ultimo, v.

Sez. 1, n. 37282 del 24/06/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282044 - 01).

2. Il secondo motivo è inammissibile, dal momento che, attraverso proposizioni generiche e assertive (nel senso che non viene neppure indicato in termini puntuali il contenuto delle deposizioni favorevoli non valutate e di quelle sfavorevoli non assistite da una puntuale valutazione di attendibilità) finisce per aspirare ad una rivalutazione delle risultanze istruttorie, preclusa in questa sede.

Al riguardo, va ribadito (v., di recente, Sez. 5, n. 17568 del 22/03/2021) che è estraneo all'ambito applicativo dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. ogni discorso confutativo sul significato della prova, ovvero di mera contrapposizione dimostrativa, considerato che nessun elemento di prova, per quanto significativo, può essere interpretato per "brani" né fuori dal contesto in cui è inserito, sicché gli aspetti del giudizio che consistono nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi acquisiti attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità se non quando risulti viziato il discorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa.

Sono, pertanto, inammissibili, in sede di legittimità, le censure che siano nella sostanza rivolte a sollecitare soltanto una rivalutazione del risultato probatorio (Sez. 5, n. 8094 del 11/01/2007, Ienco, Rv. 236540; conf. ex plurimis, Sez. 5, n. 18542 del 21/01/2011, Carone, Rv. 250168).

Così come sono estranei al sindacato della Corte di cassazione i rilievi in merito al significato della prova ed alla sua capacità dimostrativa (Sez. 5, n. 36764 del 24/05/2006, Bevilacqua, Rv. 234605; conf., ex plurimis, Sez. 6, n. 36546 del 03/10/2006, Bruzzese, Rv. 235510) Pertanto, il vizio di motivazione deducibile in cassazione consente di verificare la conformità allo specifico atto del processo, rilevante e decisivo, della rappresentazione che di esso dà la motivazione del provvedimento impugnato, fermo restando il divieto di rilettura e reinterpretazione nel merito dell'elemento di prova (Sez. 1, n. 25117 del 14/07/2006, Stojanovic, Rv. 234167).

3. È appena il caso di rilevare che, in relazione al più risalente dei delitti contestati (ossia a volerli considerare separatamente per un principio di favor nei riguardi dell'imputato, nonostante l'unitaria valutazione operata, a seguito della riunione, dai giudici di merito), il termine di prescrizione decorrente dalla data di consumazione del 1° febbraio 2016 (ancora una volta in omaggio ad un principio di favor per l'imputato), ai sensi degli art. 157, primo comma, e 161, secondo comma, cod. pen., sarebbe spirato il 10 agosto 2023 (e ciò senza considerare i 183 giorni di sospensione registratisi nel corso del processo).

4. Alla pronuncia di rigetto consegue ex art. 616 cod. proc. pen, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ric

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/07/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette: a) le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. ssa [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; b) le conclusioni scritte del difensore del ricorrente, con le quali si insiste per l'accoglimento del ricorso, senza rinuncia all'eventuale prescrizione maturata. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 14 luglio 2022 la Corte d'appello di Ancona ha confermato la decisione di primo grado che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di giustizia e al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili, in relazione al delitto di atti persecutori che gli era stato attribuito: a) sia nel procedimento n. 7784/2015, in danno di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con riguardo al periodo dal maggio 2014 al febbraio 2016; sia nel procedimento n. 2047/2017, in danno di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con riguardo al periodo "marzo 2016 e in epoca precedente e prossima". 2. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si lamenta violazione di legge, con riguardo all'inosservanza del principio del ne bis in idem: ciò sia con riferimento all'azione penale esercitata nel procedimento n. 2047/2017, che avrebbe dovuto essere ritenuta improcedibile, sia con riguardo all'azione penale in relazione alla quale la Corte d'appello di Ancona aveva deciso con sentenza n. 1344/2021, divenuta definitiva. Quest'ultima aveva condannato il Cecconi in relazione al delitto di atti persecutori in danno dei due Bussolotti e della Galliani, contestato come commesso "da epoca precedente all'ottobre 2016 al [OSCURATO:DATA_NASCITA] ed in epoca successiva e prossima". 2.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali in relazione all'attribuzione dei fatti al Cecconi, pur in assenza di una rigorosa verifica dell'attendibilità delle dichiarazioni delle persone offese costituitesi parti civili, tenuto conto del fatto che i testi ascoltati non avevano confermato le condotte (se non una, peraltro non vista direttamente) e delle smentite dei testi Pasquinelli, Milone e Campi, le cui dichiarazioni erano state trascurate dalla Corte d'appello. Si aggiunge che non erano stati prodotti certificati medici o "altro" per comprovare l'evento di danno richiesto dalla fattispecie incriminatrice. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176: a) le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. ssa [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; b) le conclusioni scritte del difensore del ricorrente, con le quali si insiste per l'accoglimento del ricorso, senza rinuncia all'eventuale prescrizione maturata. Considerato in diritto 1. Il primo motivo di ricorso è infondato.Per quanto concerne i due procedimenti riuniti e decisi con la sentenza impugnata, si osserva che l'apertura cronologica del capo di imputazione del procedimento n. 2047/17 ("nel marzo 2016 e in epoca antecedente e prossima") deve essere correlata con l'arco temporale del capo di imputazione del precedente procedimento n. 7784/15 (dal maggio 2014 al febbraio 2016), con esclusione di astratte sovrapposizioni, che non trovano riscontro alcuno nell'apparato motivazionale delle sentenze di merito. Peraltro, la continuazione in sede di determinazione della pena scaturisce, come emerge dalla sentenza di primo grado, dalla considerazione della pluralità dei destinatari delle condotte persecutorie e non dalla pluralità di illeciti, che, rispetto a ciascuna persona offesa, sono stati considerati unitariamente. Con riguardo al procedimento del quale si occupa la sentenza della Corte d'appello di Ancona del 10 luglio 2021, depositata il 20 settembre 2021, si osserva, ancora una volta, che la formulazione del periodo di contestazione indicato nel capo di imputazione ("da epoca precedente all'ottobre 2016 al 1 agosto 2017 e in epoca successiva e prossima"), in difetto di diverse indicazioni emergenti dalla sentenza, va inteso come correlato all'accertamento operato nel procedimento del quale si discute. Escluso, pertanto, che emergano profili di rinnovata sottoposizione dell'imputato al procedimento per il medesimo fatto (quest'ultimo da intendersi nella materialità degli elementi costitutivi - v., di recente, Sez. 1, n. 42630 del 27/04/2022, Piccolomo, Rv. 283687 - O - ivi inclusa la dimensione cronologica) deve solo aggiungersi per completezza, con riferimento al terzo procedimento del quale si discorre, che la preclusione derivante dal giudicato formatosi sul medesimo fatto, risolvendosi in un error in procedendo, è deducibile nel giudizio di cassazione a condizione che la decisione della relativa questione non comporti la necessità di accertamenti di fatto, nel qual caso la stessa deve essere proposta al giudice dell'esecuzione (da ultimo, v. Sez. 1, n. 37282 del 24/06/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282044 - 01). 2. Il secondo motivo è inammissibile, dal momento che, attraverso proposizioni generiche e assertive (nel senso che non viene neppure indicato in termini puntuali il contenuto delle deposizioni favorevoli non valutate e di quelle sfavorevoli non assistite da una puntuale valutazione di attendibilità) finisce per aspirare ad una rivalutazione delle risultanze istruttorie, preclusa in questa sede. Al riguardo, va ribadito (v., di recente, Sez. 5, n. 17568 del 22/03/2021) che è estraneo all'ambito applicativo dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. ogni discorso confutativo sul significato della prova, ovvero di mera contrapposizione dimostrativa, considerato che nessun elemento di prova, per quanto significativo, può essere interpretato per "brani" né fuori dal contesto in cui è inserito, sicché gli aspetti del giudizio che consistono nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi acquisiti attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità se non quando risulti viziato il discorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa. Sono, pertanto, inammissibili, in sede di legittimità, le censure che siano nella sostanza rivolte a sollecitare soltanto una rivalutazione del risultato probatorio (Sez. 5, n. 8094 del 11/01/2007, Ienco, Rv. 236540; conf. ex plurimis, Sez. 5, n. 18542 del 21/01/2011, Carone, Rv. 250168). Così come sono estranei al sindacato della Corte di cassazione i rilievi in merito al significato della prova ed alla sua capacità dimostrativa (Sez. 5, n. 36764 del 24/05/2006, Bevilacqua, Rv. 234605; conf., ex plurimis, Sez. 6, n. 36546 del 03/10/2006, Bruzzese, Rv. 235510) Pertanto, il vizio di motivazione deducibile in cassazione consente di verificare la conformità allo specifico atto del processo, rilevante e decisivo, della rappresentazione che di esso dà la motivazione del provvedimento impugnato, fermo restando il divieto di rilettura e reinterpretazione nel merito dell'elemento di prova (Sez. 1, n. 25117 del 14/07/2006, Stojanovic, Rv. 234167). 3. È appena il caso di rilevare che, in relazione al più risalente dei delitti contestati (ossia a volerli considerare separatamente per un principio di favor nei riguardi dell'imputato, nonostante l'unitaria valutazione operata, a seguito della riunione, dai giudici di merito), il termine di prescrizione decorrente dalla data di consumazione del 1° febbraio 2016 (ancora una volta in omaggio ad un principio di favor per l'imputato), ai sensi degli art. 157, primo comma, e 161, secondo comma, cod. pen., sarebbe spirato il 10 agosto 2023 (e ciò senza considerare i 183 giorni di sospensione registratisi nel corso del processo). 4. Alla pronuncia di rigetto consegue ex art. 616 cod. proc. pen, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ric
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