Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 novembre 2021

Cassazione n. 43181/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/01/2018 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Ancona, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di quella stessa città in data 14 gennaio 2016, riqualificato il fatto ascritto a [OSCURATO:PERSONA] nei termini del delitto di furto tentato pluriaggravato anche dalla recidiva infraquinquennale, ha rideterminato la pena inflittagli nella misura ritenuta di giustizia.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, con un solo motivo con il quale ha denunciato la violazione dell'art. 99 cod.pen. e il vizio di motivazione in punto di mancata esclusione della recidiva.

3. Il ricorso è inammissibile, essendo intervenuta rinuncia al ricorso da parte del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], con dichiarazione personalmente resa all'[OSCURATO:PERSONA] della Casa di Reclusione "[OSCURATO:PERSONA]" di Alessandria in data 29 marzo 2021 e quivi trasmessa in data 30 aprile 2021 dalla Corte di appello di Ancona.

4. L' inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod.proc.pen..

5. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma di Euro 500,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500,00 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 10 novembre 2021 Il Presidente S te ta,34,21443-- Il Consigliere estensore er9'`AA3.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/01/2018 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Ancona, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di quella stessa città in data 14 gennaio 2016, riqualificato il fatto ascritto a [OSCURATO:PERSONA] nei termini del delitto di furto tentato pluriaggravato anche dalla recidiva infraquinquennale, ha rideterminato la pena inflittagli nella misura ritenuta di giustizia. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, con un solo motivo con il quale ha denunciato la violazione dell'art. 99 cod.pen. e il vizio di motivazione in punto di mancata esclusione della recidiva. 3. Il ricorso è inammissibile, essendo intervenuta rinuncia al ricorso da parte del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], con dichiarazione personalmente resa all'[OSCURATO:PERSONA] della Casa di Reclusione "[OSCURATO:PERSONA]" di Alessandria in data 29 marzo 2021 e quivi trasmessa in data 30 aprile 2021 dalla Corte di appello di Ancona. 4. L' inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod.proc.pen.. 5. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma di Euro 500,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 novembre 2021 Il Presidente S te ta,34,21443-- Il Consigliere estensore er9'`AA3.
Sentenza Cassazione n. 43181/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris