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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 07959/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/06/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Roma che ne ha confermato l'assoluzione per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis in relazione al reato previsto dagli artt.477 e 482 cod. pen.; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce la violazione dell'art. 195 cod. proc. pen. in riferimento alla mancata escussione dell'agente di P.G.

Tuzzolino, è manifestamente infondato per almeno due ordini di ragioni: - anzitutto perché il divieto di testimonianza indiretta previsto per gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria dall'art. 195, comma quarto, cod. proc. pen. non si applica nell'ipotesi in cui il verbalizzante riferisca sulle attività di indagine svolte da altri ufficiali o agenti di P.G. nello stesso contesto investigativo (Sez. 2, n. 36286 del 21/09/2010, Rv. 248536 — 01); - in secondo luogo perché la difesa si era opposto alla audizione del testimone di P.G. di cui ora lamenta la mancata escussione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/06/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Roma che ne ha confermato l'assoluzione per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis in relazione al reato previsto dagli artt.477 e 482 cod. pen.; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce la violazione dell'art. 195 cod. proc. pen. in riferimento alla mancata escussione dell'agente di P.G. Tuzzolino, è manifestamente infondato per almeno due ordini di ragioni: - anzitutto perché il divieto di testimonianza indiretta previsto per gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria dall'art. 195, comma quarto, cod. proc. pen. non si applica nell'ipotesi in cui il verbalizzante riferisca sulle attività di indagine svolte da altri ufficiali o agenti di P.G. nello stesso contesto investigativo (Sez. 2, n. 36286 del 21/09/2010, Rv. 248536 — 01); - in secondo luogo perché la difesa si era opposto alla audizione del testimone di P.G. di cui ora lamenta la mancata escussione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 07959/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris