CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 28 luglio 2022
Cassazione n. 08984/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di VICENZAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.11 sig. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per l'annullamento dell'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP del Tribunale di Vicenza che ha convalidato il provvedimento del 10/06/2022 del Questore di Vincenza che gli aveva fatto divieto di accedere, per i successivi cinque anni, a tutti i luoghi, del territorio nazionale ed estero, dove si svolgono manifestazioni sportive del gioco del calcio, di ogni categoria e grado, dei campionati di serie A, B, C, C.N.D., Eccellenza, della Coppa Italia, delle partite della Nazionale Italiana di Calcio e dei tornei internazionali, oltre che delle amichevoli di ogni categoria disciplinate e organizzate secondo le procedure statuite dalla federazione sportiva e che prevedano la presenza di un direttore di gara, contestualmente prescrivendogli di presentarsi presso gli uffici del commissariato di P.S. di Bassano del Grappa venti minuti dopo l'inizio e venti minuti prima della fine di ogni incontro agonistico che sarebbe stato disputato dalla squadra di calcio L.R. Vicenza in qualunque luogo del territorio nazionale. 1.1.Con il primo motivo deduce l'illegittima compressione del termine a difesa di quarantotto ore, essendo stata la convalida disposta dopo sole tre ore e quindici minuti dal deposito della richiesta del PM. 1.2.Con il secondo motivo deduce il difetto di motivazione sulle ragioni di necessità e urgenza dell'adozione della misura. 2.E' fondato e assorbente il primo motivo. 3.0sserva il Collegio: 3.1.I'ambito di operatività della convalida giurisdizionale del provvedimento del Questore è circoscritto alla sola prescrizione dell'obbligo di presentazione all'autorità di P.S. (trattandosi di limitazione che, incidendo sulla libertà personale, è soggetta all'inderogabile controllo giurisdizionale di cui all'art. 13 Cost.), non anche a quella con cui si impone il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive (che, in quanto limitativa della sola libertà di circolazione e soggiorno di cui all'art. 16 Cost., è soggetta al controllo di legittimità del giudice amministrativo; cfr., sul punto, Sez. U., n. 44273 del 27/10/2004, Labbia; Sez. U, n. 4441 del 29/11/2005, Zito; Sez. 3, n. 11151 del 17/12/2008, Marchesini; Sez. 1, n. 14923 del 19/02/2004, Rocchi; Sez. 3, n. 49408 del 19/11/2009, Brocca; Sez. 3, n. 36276 del 04/05/2011, Ferretti); 3.2.I'obbligo di controllo (e della relativa motivazione), che incombe al giudice della convalida, deve essere assolto in modo non apparente, deve investire tutti i presupposti di legittimità della misura di prevenzione e deve • avere ad oggetto anche la congruità della sua durata (Sez. 3, Marchesini cit.; Sez U, Zito, cit.; amplius Sez. U, Labbia cit.); 3.3.il termine entro cui il destinatario del provvedimento del Questore ha diritto di esaminare gli atti e di presentare memorie e deduzioni al giudice della convalida, è di 48 ore decorrenti dalla sua notifica all'interessato, analogamente a quello entro cui il P.M. deve richiedere o meno al G.i.p. la relativa convalida (Sez. 3, n. 2471 del 11/12/2007, Castellano, Rv. 238537; Sez. 3, n. 86 del 19/11/2009, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 246004; Sez. 3, n. 20776 del 15/04/2010, Marcassoli, Rv. 247182; Sez. 3, n. 21788 del 16/02/2011, Rv. 250372; Sez. F, n. 41668 del 27/08/2013, Rv. 257350; Sez. 3, n. 6440 del 27/01/2016, Rv. 266223); 3.4.1a fissazione di un termine dilatorio prima del quale il giudice non può provvedere sulla richiesta di convalida non costituisce un orpello formale trattandosi di un presidio posto a tutela del diritto di difesa e dell'effettività del suo esercizio; 3.5.nel caso in esame, il provvedimento del Questore è stato notificato al ricorrente alle ore 18,05 del 26/07/2022, il pubblico ministero ne ha chiesto la convalida alle ore 11 del 28/07/2022, il GIP ha depositato l'ordinanza ad ora imprecisata dello stesso 28/07/2022 (non rilevando l'orario indicato dallo stesso Giudice nel corpo del provvedimento stesso); 3.6.ne consegue che l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio e deve essere dichiarata l'inefficacia del provvedimento del Questore di Vicenza del 10/06/2022 limitatamente alla parte in cui prescrive al ricorrente di comparire presso il Commissariato di P.S. di Bassano del Grappa. P.Q.M. Annulla senza rinvio l' ordinanza impugnata e dichiara l'inefficacia del provvedimento del Questore di Vicenza del 10/06/2022 limitatamente all'obbligo di presentazione. Manda alla Cancelleria di comunicare il presente dispositivo al questore di Vicenza.