CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 novembre 1994
Cassazione n. 51150/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15/11/1994 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 29/11/1989 avverso la sentenza del 22/02/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 36239/2023 Rilevato che gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania — emessa ex art. 599-bis cod, proc. pen. — che ha parzialmente riformato la sentenza del GIP del Tribunale di Catania di condanna per il reato di furto in abitazione pluriaggravato; Rilevato che i motivi dei ricorsi - con cui i ricorrenti lamentano vizio di motivazione quanto al rigetto della richiesta di sostituzione della pena della reclusione con quella della detenzione domiciliare sostitutiva ex Digs. n.150/2022 - sono indeducibili perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto dei ricorsi. La Corte di Appello, infatti, ha adeguatamente motivato come le modalità del fatto e la personalità dei rei evidenziata dai dati del casellario, che dimostrano che le precedenti condanne non hanno sortito nessun effetto rieducativo, ragione per cui ha concluso negativamente lo scrutinio che è demandato al Giudice di merito ai sensi dell'art. 58, comma 1, ultimo periodo, I. 689 del 1981. Considerato, quanto alla doglianza del Mazzocca circa l'inconciliabilità della statuizione con quella attuata in merito alla sua posizione cautelare, che si tratta di piani e ambiti diversi, anche tenuto conto della circostanza che la sostituzione della misura cautelare è avvenuta ai sensi dell'art. 89 d.P.R. 309 del 1990; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 06 dicembre