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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 28 febbraio 2022

Cassazione n. 49595/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (BARI) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di ANCONAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di sorveglianza di Ancona ha rigettato il reclamo avverso "il decreto del 14/7/2021 con cui il magistrato di sorveglianza in sede aveva respinto la richiesta di permesso premio avanzata da [OSCURATO:PERSONA], condannato in espiazione della pena dell'ergastolo per omicidio, associazione di tipo mafioso e altro.

Il diniego del permesso da parte del Magistrato di sorveglianza si era basato sulla natura dei reati commessi dall'istante in posizione di vertice (reati associativi e/o aggravati dal metodo mafioso), sull'assenza di collaborazione con la giustizia, sulla mancanza di prova della recisione dei legami criminali in difetto di elementi e indicazioni al riguardo.

Tali affermazioni sono state riprese e sviluppate nell'impugnata ordinanza, confermativa della decisione di rigetto, e si è altresì indicato che detta decisione non è stata di inammissibilità - dunque non vi è alcun contrasto con i principi dettati dalla sentenza n. 253 del 4/12/2019 della Corte costituzionale, che ha ammesso ai permessi premio anche i soggetti condannati per un reato ostativo di prima fascia pur in assenza di collaborazione con la giustizia a norma dell'art. 58-ter O.P. - ma di rigetto nel merito, in quanto i giudici della sorveglianza hanno ritenuto che fosse prematuro l'avvio dell'esperienza premiale, in ragione dell'assenza di elementi tali da esclu- dere sia l'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata sia il pericolo di ripristino di tali collegamenti, anche in considerazione della incompleta revisione critica del passato criminale, come ritenuta nell'impugnata ordinanza.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del Muoio, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge in relazione agli artt. 30-ter e 4-bis Ord. pen., nonché con riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 253 del 2019.

2.1. Il ricorrente censura il provvedimento nel punto in cui sono espresse le seguenti considerazioni: "...

In definitiva, uno dei risvolti pratici della citata sentenza 253/2019 attiene sicuramente al profilo probatorio: a cura dell'istante occorre fornire, giova ribadirlo, elementi tali da escludere sia l'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata sia il pericolo di ripristino di tali collegamenti.

Tuttavia, il Muoio non fornisce, tanto nella richiesta originaria che nel reclamo, elementi idonei od allegazioni specifiche tali da soddisfare l'onere probatorio a suo carico, al fine di far raggiungere al giudice di sorveglianza la certezza - o comunque, un livello di elevata probabilità - in ordine all'assenza di attuali collegamenti con la criminalità organizzata e del pericolo di una loro reviviscenza nel caso di accesso ai benefici penitenziari" (pag. 2-3 ord. imp.).Rispetto a tali considerazioni la difesa rileva che nell'istanza erano state rappresentate plurime circostanze fattuali quali: il lungo periodo di detenzione (protrattosi ininterrottamente dal 27/7/1999); la proficua partecipazione alle attività trattamentali con beneficio di 1920 giorni di liberazione anticipata; la regolare fruizione dei permessi di necessità; la rescissione di ogni legame con la vita precedente, suffragata dall'assenza .di procedimenti sopravvenuti rispetto alla detenzione, nonché dai contenuti del programma di trattamento e dal parere espresso dal Direttore dell'istituto.

A fronte di tali dati di fatto, si ritiene che fosse compito del Magistrato di sorveglianza, decidendo in prima istanza, e dello stesso Tribunale in sede di reclamo, attivare eventuali poteri istruttori al fine di acquisire ulteriori conferme, sul punto richiamando un orientamento espresso da questa Corte di legittimità (Sez. 1, n. 33743 del 14/7/2021, Rv. 281764). [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato nei seguenti termini.

1.1. Questa Corte ha già affermato che «In tema di concessione del permesso premio a soggetto condannato per delitti ostativi ai sensi dell'art. 4- bis, comma 1, ord. pen., è illegittima l'ordinanza del giudice di sorveglianza che dichiari l'inammissibilità dell'istanza per omessa 'specifica allegazione di elementi di prova idonei a dimostrare la sussistenza dei requisiti sulla base dei quali, dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 253 del 2019, può essere concesso il beneficio (vale a dire l'assenza di collegamenti con la criminalità organizzata e del pericolo del loro ripristino), essendo a tal fine sufficiente l'allegazione di elementi fattuali (quali, ad esempio, l'assenza di procedimenti posteriori alla carcerazione, il mancato sequestro di missive o la partecipazione fattiva all'opera rieducativa) che, anche solo in chiave logica, siano idonei a contrastare la presunzione di perdurante pericolosità prevista dalla legge per negare lo stesso, potendo, eventualmente, il giudice completare l'istruttoria anche d'ufficio» (Sez. 1, n. 33743 del 14/07/2021, Marazzotta, Rv. 28176499: detta sentenza ha censurato un caso di declaratoria di inammissibilità, ma enuncia principi validi anche in ipotesi di rigetto dell'istanza, come nella specie.

In termini, anche Sez. 5, n. 19536 del 28/02/2022, Barranca, Rv. 283096, che ha rilevato che, al fine di verificare la concedibilità di un permesso premio ex art. 30-ter ord. pen., il giudice è tenuto a compiere un esame in concreto degli elementi individualizzanti che caratterizzano il percorso rieducativo del detenuto, dai quali si possa desumere la proiezione attuale a recidere i collegamenti criminali mafiosi e a non riattivarli in futuro).1.2.

Nel caso di specie, il Tribunale ha omesso di valorizzare proprio quella pluralità di elementi, indicati nelle pronunce massimate, che erano stati forniti dal ricorrente sin dalla prima istanza e che indubbìamente soddisfacevano l'onere probatorio - rectius: di allegazione - posto a carico dell'istante, essendo idonei a contrastare la presunzione di perdurante pericolosità; soprattutto, il collegio è pervenuto ad un giudizio negativo, pur in presenza delle menzionate allegazioni, senza attivare, ad integrazione ed ulteriore verifica di quanto esposto dalla difesa, i suoi poteri istruttori officiosi, a norma dell'art. 666, comma 5, cod. proc. pen., richiamato dal successivo art. 678 cod. proc. pen., con un percorso motivazionale che risulta perplesso laddove afferma che la condotta carceraria del Muoio è stata caratterizzata dall'assenza di rilievi, ma presenta pure segnali ambigui indicati nella rinuncia a svolgere il lavoro di portavitto nell'aprile del 2021 e nelle numerose assenze dalle lezioni del corso scolastico frequentato, senza indicare l'incidenza di tali rilievi in ordine all'esclusione dei permessi premio.

L'unico elemento di maggiore concretezza potrebbe rinvenirsi nella rilevata assenza di segnali di considerazione per le persone offese dai gravi reati commessi dal Muoio, ma sul punto è stato altresì riferito il giudizio costruttivo della relazione di sintesi che ha indicato, in prospettiva futura, "un percorso positivo finalizzato a maturare una revisione critica adeguata", affiancando il parere favorevole del Direttore della Casa di reclusione, ancorato al buon comportamento del detenuto ed alla previsione dell'esperienza premiale esterna di cui al programma trattamentale in atto.

2. Ne discende l'annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Ancona per nuovo giudizio, da compiere osservando i principi sopra enunciati ed alla luce di tutte le risultanze ed approfondimenti del caso.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Ancona.

Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (BARI) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ANCONAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di sorveglianza di Ancona ha rigettato il reclamo avverso "il decreto del 14/7/2021 con cui il magistrato di sorveglianza in sede aveva respinto la richiesta di permesso premio avanzata da [OSCURATO:PERSONA], condannato in espiazione della pena dell'ergastolo per omicidio, associazione di tipo mafioso e altro. Il diniego del permesso da parte del Magistrato di sorveglianza si era basato sulla natura dei reati commessi dall'istante in posizione di vertice (reati associativi e/o aggravati dal metodo mafioso), sull'assenza di collaborazione con la giustizia, sulla mancanza di prova della recisione dei legami criminali in difetto di elementi e indicazioni al riguardo. Tali affermazioni sono state riprese e sviluppate nell'impugnata ordinanza, confermativa della decisione di rigetto, e si è altresì indicato che detta decisione non è stata di inammissibilità - dunque non vi è alcun contrasto con i principi dettati dalla sentenza n. 253 del 4/12/2019 della Corte costituzionale, che ha ammesso ai permessi premio anche i soggetti condannati per un reato ostativo di prima fascia pur in assenza di collaborazione con la giustizia a norma dell'art. 58-ter O.P. - ma di rigetto nel merito, in quanto i giudici della sorveglianza hanno ritenuto che fosse prematuro l'avvio dell'esperienza premiale, in ragione dell'assenza di elementi tali da esclu- dere sia l'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata sia il pericolo di ripristino di tali collegamenti, anche in considerazione della incompleta revisione critica del passato criminale, come ritenuta nell'impugnata ordinanza. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del Muoio, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge in relazione agli artt. 30-ter e 4-bis Ord. pen., nonché con riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 253 del 2019. 2.1. Il ricorrente censura il provvedimento nel punto in cui sono espresse le seguenti considerazioni: "... In definitiva, uno dei risvolti pratici della citata sentenza 253/2019 attiene sicuramente al profilo probatorio: a cura dell'istante occorre fornire, giova ribadirlo, elementi tali da escludere sia l'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata sia il pericolo di ripristino di tali collegamenti. Tuttavia, il Muoio non fornisce, tanto nella richiesta originaria che nel reclamo, elementi idonei od allegazioni specifiche tali da soddisfare l'onere probatorio a suo carico, al fine di far raggiungere al giudice di sorveglianza la certezza - o comunque, un livello di elevata probabilità - in ordine all'assenza di attuali collegamenti con la criminalità organizzata e del pericolo di una loro reviviscenza nel caso di accesso ai benefici penitenziari" (pag. 2-3 ord. imp.).Rispetto a tali considerazioni la difesa rileva che nell'istanza erano state rappresentate plurime circostanze fattuali quali: il lungo periodo di detenzione (protrattosi ininterrottamente dal 27/7/1999); la proficua partecipazione alle attività trattamentali con beneficio di 1920 giorni di liberazione anticipata; la regolare fruizione dei permessi di necessità; la rescissione di ogni legame con la vita precedente, suffragata dall'assenza .di procedimenti sopravvenuti rispetto alla detenzione, nonché dai contenuti del programma di trattamento e dal parere espresso dal Direttore dell'istituto. A fronte di tali dati di fatto, si ritiene che fosse compito del Magistrato di sorveglianza, decidendo in prima istanza, e dello stesso Tribunale in sede di reclamo, attivare eventuali poteri istruttori al fine di acquisire ulteriori conferme, sul punto richiamando un orientamento espresso da questa Corte di legittimità (Sez. 1, n. 33743 del 14/7/2021, Rv. 281764). [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei seguenti termini. 1.1. Questa Corte ha già affermato che «In tema di concessione del permesso premio a soggetto condannato per delitti ostativi ai sensi dell'art. 4- bis, comma 1, ord. pen., è illegittima l'ordinanza del giudice di sorveglianza che dichiari l'inammissibilità dell'istanza per omessa 'specifica allegazione di elementi di prova idonei a dimostrare la sussistenza dei requisiti sulla base dei quali, dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 253 del 2019, può essere concesso il beneficio (vale a dire l'assenza di collegamenti con la criminalità organizzata e del pericolo del loro ripristino), essendo a tal fine sufficiente l'allegazione di elementi fattuali (quali, ad esempio, l'assenza di procedimenti posteriori alla carcerazione, il mancato sequestro di missive o la partecipazione fattiva all'opera rieducativa) che, anche solo in chiave logica, siano idonei a contrastare la presunzione di perdurante pericolosità prevista dalla legge per negare lo stesso, potendo, eventualmente, il giudice completare l'istruttoria anche d'ufficio» (Sez. 1, n. 33743 del 14/07/2021, Marazzotta, Rv. 28176499: detta sentenza ha censurato un caso di declaratoria di inammissibilità, ma enuncia principi validi anche in ipotesi di rigetto dell'istanza, come nella specie. In termini, anche Sez. 5, n. 19536 del 28/02/2022, Barranca, Rv. 283096, che ha rilevato che, al fine di verificare la concedibilità di un permesso premio ex art. 30-ter ord. pen., il giudice è tenuto a compiere un esame in concreto degli elementi individualizzanti che caratterizzano il percorso rieducativo del detenuto, dai quali si possa desumere la proiezione attuale a recidere i collegamenti criminali mafiosi e a non riattivarli in futuro).1.2. Nel caso di specie, il Tribunale ha omesso di valorizzare proprio quella pluralità di elementi, indicati nelle pronunce massimate, che erano stati forniti dal ricorrente sin dalla prima istanza e che indubbìamente soddisfacevano l'onere probatorio - rectius: di allegazione - posto a carico dell'istante, essendo idonei a contrastare la presunzione di perdurante pericolosità; soprattutto, il collegio è pervenuto ad un giudizio negativo, pur in presenza delle menzionate allegazioni, senza attivare, ad integrazione ed ulteriore verifica di quanto esposto dalla difesa, i suoi poteri istruttori officiosi, a norma dell'art. 666, comma 5, cod. proc. pen., richiamato dal successivo art. 678 cod. proc. pen., con un percorso motivazionale che risulta perplesso laddove afferma che la condotta carceraria del Muoio è stata caratterizzata dall'assenza di rilievi, ma presenta pure segnali ambigui indicati nella rinuncia a svolgere il lavoro di portavitto nell'aprile del 2021 e nelle numerose assenze dalle lezioni del corso scolastico frequentato, senza indicare l'incidenza di tali rilievi in ordine all'esclusione dei permessi premio. L'unico elemento di maggiore concretezza potrebbe rinvenirsi nella rilevata assenza di segnali di considerazione per le persone offese dai gravi reati commessi dal Muoio, ma sul punto è stato altresì riferito il giudizio costruttivo della relazione di sintesi che ha indicato, in prospettiva futura, "un percorso positivo finalizzato a maturare una revisione critica adeguata", affiancando il parere favorevole del Direttore della Casa di reclusione, ancorato al buon comportamento del detenuto ed alla previsione dell'esperienza premiale esterna di cui al programma trattamentale in atto. 2. Ne discende l'annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Ancona per nuovo giudizio, da compiere osservando i principi sopra enunciati ed alla luce di tutte le risultanze ed approfondimenti del caso. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Ancona. Co
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