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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 13 luglio 2021

Cassazione n. 30818/2021

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nte Reo.

ORDINANZA g sul ricorso iscritto al n. 13546/2019 R.G., proposto DA [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] di Cesana, con studio in Roma, ove elettivamente domiciliata, giusta procura in margine al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] la Regione Lazio, con sede in Roma, in persona del Presidente della [OSCURATO:PERSONA] pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, ove elettivamente domiciliata, giusta procura in margine al controricorso di costituzione nel presente procedimento; CONTRORICORRENTE E l'Agenzia delle Entrate - Riscossione (già "[OSCURATO:PERSONA] S.p.A."), con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore; INTIMATA AVVERSOla sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] del Lazio il 19 ottobre 2018 n. 7225/07/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata (mediante collegamento da remoto, ai sensi dell'art. 23, comma 9, del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito nella Legge 18 dicembre 2020 n. 176, con le modalità stabilite dal decreto reso dal Direttore Generale dei [OSCURATO:PERSONA] ed Automatizzati del Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020) del 13 luglio 2021 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] del Lazio il 19 ottobre 2018 n. 7225/07/2018, la quale, in controversia avente ad oggetto l'impugnazione di cartella di pagamento per tassa automobilistica relativa all'anno 2009, ha rigettato l'appello proposto dalla "[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.", con l'adesione della Regione Lazio, nei confronti della medesima avverso la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Roma il 27 giugno 2016 n. 15648/29/2016, senza adottare alcuna pronunzia sulle spese giudiziali. [OSCURATO:PERSONA] si è costituita con controricorso.

L'Agenzia delle Entrate - Riscossione è rimasta intimata.

Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., la proposta formulata dal relatore è stata notificata ai difensori delle parti costituite. [OSCURATO:PERSONA]: Con unico motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 15 e 36 del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, 91 e 92 cod. proc. civ., 118, comma 2, disp. att. cod. proc. civ., 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., 111 Cost., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per aver erroneamente ed immotivatamente omesso di pronunciare sulle spese giudiziali. [OSCURATO:PERSONA]:

1. Il motivo è fondato. 1.1 La mancata statuizione sulle spese del giudizio integra una vera e propria omissione di carattere concettuale e sostanziale e costituisce un vizio della sentenza, stante la mancanza di qualsiasi decisione da parte del giudice in ordine ad una domanda che è stata ritualmente proposta e che richiede pertanto una pronuncia di accoglimento o di rigetto.

Ne consegue che l'omessa pronuncia sulle spese in un provvedimento a contenuto decisorio che definisce il giudizio non costituisce mero errore materiale emendabile con la speciale procedura di correzione prevista dagli artt. 287 e ss. cod. proc. civ., ma vizio di omessa pronuncia da farsi valere solo con i mezzi d'impugnazione, tenendo anche conto della preclusione per la parte vittoriosa, al fine di ottenere la condanna alle spese della parte soccombente, della procedura speciale di cui alla Legge 13 giugno 1942 n. 794, che è riservata al difensore per conseguire i compensi nei confronti del proprio cliente (Cass., Sez. 5^, 23 giugno 2005, n. 13513; Cass., Sez. 3^, 19 febbraio 2013, n. 4012; Cass., Sez. 2^, 17 giugno 2016, n. 12625; Cass., Sez. 6^-1, 31 ottobre 2018, n. 27766; Cass., Sez. 5^, 15 maggio 2019, n. 12963). 1.2 Nella specie, la [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato l'appello, ma ha pronunciato "nulla per le spese", senza fornire alcuna motivazione sul punto, nonostante la costituzione in giudizio dell'appellata, che è stata vittoriosa nel merito.2.

Pertanto, valutandosi la fondatezza del motivo dedotto, il ricorso può trovare accoglimento e la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione alla sola pronunzia di "nulla per le spese" con rinvio alla [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata nei limiti specificati in motivazione e rinvia alla [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso a Roma nell'adunanza camerale effettuata da remoto il 13 luglio 2021. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte Reo. ORDINANZA g sul ricorso iscritto al n. 13546/2019 R.G., proposto DA [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] di Cesana, con studio in Roma, ove elettivamente domiciliata, giusta procura in margine al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] la Regione Lazio, con sede in Roma, in persona del Presidente della [OSCURATO:PERSONA] pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, ove elettivamente domiciliata, giusta procura in margine al controricorso di costituzione nel presente procedimento; CONTRORICORRENTE E l'Agenzia delle Entrate - Riscossione (già "[OSCURATO:PERSONA] S.p.A."), con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore; INTIMATA AVVERSOla sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] del Lazio il 19 ottobre 2018 n. 7225/07/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata (mediante collegamento da remoto, ai sensi dell'art. 23, comma 9, del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito nella Legge 18 dicembre 2020 n. 176, con le modalità stabilite dal decreto reso dal Direttore Generale dei [OSCURATO:PERSONA] ed Automatizzati del Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020) del 13 luglio 2021 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] del Lazio il 19 ottobre 2018 n. 7225/07/2018, la quale, in controversia avente ad oggetto l'impugnazione di cartella di pagamento per tassa automobilistica relativa all'anno 2009, ha rigettato l'appello proposto dalla "[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.", con l'adesione della Regione Lazio, nei confronti della medesima avverso la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Roma il 27 giugno 2016 n. 15648/29/2016, senza adottare alcuna pronunzia sulle spese giudiziali. [OSCURATO:PERSONA] si è costituita con controricorso. L'Agenzia delle Entrate - Riscossione è rimasta intimata. Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., la proposta formulata dal relatore è stata notificata ai difensori delle parti costituite. [OSCURATO:PERSONA]: Con unico motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 15 e 36 del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, 91 e 92 cod. proc. civ., 118, comma 2, disp. att. cod. proc. civ., 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., 111 Cost., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per aver erroneamente ed immotivatamente omesso di pronunciare sulle spese giudiziali. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Il motivo è fondato. 1.1 La mancata statuizione sulle spese del giudizio integra una vera e propria omissione di carattere concettuale e sostanziale e costituisce un vizio della sentenza, stante la mancanza di qualsiasi decisione da parte del giudice in ordine ad una domanda che è stata ritualmente proposta e che richiede pertanto una pronuncia di accoglimento o di rigetto. Ne consegue che l'omessa pronuncia sulle spese in un provvedimento a contenuto decisorio che definisce il giudizio non costituisce mero errore materiale emendabile con la speciale procedura di correzione prevista dagli artt. 287 e ss. cod. proc. civ., ma vizio di omessa pronuncia da farsi valere solo con i mezzi d'impugnazione, tenendo anche conto della preclusione per la parte vittoriosa, al fine di ottenere la condanna alle spese della parte soccombente, della procedura speciale di cui alla Legge 13 giugno 1942 n. 794, che è riservata al difensore per conseguire i compensi nei confronti del proprio cliente (Cass., Sez. 5^, 23 giugno 2005, n. 13513; Cass., Sez. 3^, 19 febbraio 2013, n. 4012; Cass., Sez. 2^, 17 giugno 2016, n. 12625; Cass., Sez. 6^-1, 31 ottobre 2018, n. 27766; Cass., Sez. 5^, 15 maggio 2019, n. 12963). 1.2 Nella specie, la [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato l'appello, ma ha pronunciato "nulla per le spese", senza fornire alcuna motivazione sul punto, nonostante la costituzione in giudizio dell'appellata, che è stata vittoriosa nel merito.2. Pertanto, valutandosi la fondatezza del motivo dedotto, il ricorso può trovare accoglimento e la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione alla sola pronunzia di "nulla per le spese" con rinvio alla [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata nei limiti specificati in motivazione e rinvia alla [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso a Roma nell'adunanza camerale effettuata da remoto il 13 luglio 2021. [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 30818/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris