Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 16 marzo 2026

Cassazione n. 10068/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 65/2026 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 19306/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Ministero Dell'economia E Delle Finanze avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] ; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dr.ssa [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso; letta la memoria presentata dal difensore avv.to [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1) Con ordinanza di cui in epigrafe la Corte di appello di Bari a seguito di annullamento con rinvio disposto da questa Corte di Cassazione, sez.

IV con sentenza del 4 aprile 2018, pronunziandosi sulla richiesta avanzata nell'interesse cdi [OSCURATO:PERSONA] per la riparazione della ingiusta detenzione subita, dichiarava inammissibile la domanda.

2. Avverso la suindicata ordinanza [OSCURATO:PERSONA] mediante il proprio difensore ha proposto ricorso per cassazione sollevando due motivi di impugnazione.

3. Deduce il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 627 cod. proc. pen. e vizi di motivazione.

Si contesta che la corte non avrebbe verificato, così come vincolata dal dictum della Corte di Cassazione, l'eventuale colpa CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 10068/2026 Roma, lì, 16/03/2026 concorrente del ricorrente nell'ambito delle analisi effettuate dalla pubblica autorità e piuttosto avrebbe introdotto un presunto ulteriore autonomo profilo di colpa riproducendo vizi di motivazione già sanzionati.

4. Con il secondo motivo deduce vizi di violazione di legge e di motivazione, in relazione alla valutazione dei presupposti per il riconoscimento della ingiusta detenzione.

Si contesta l'utilizzo, a fondamento della contestata dichiarazione di inammissibilità, di dichiarazioni del coimputato [OSCURATO:PERSONA] non solo assenti dal fascicolo relativo al procedimento per ingiusta detenzione, ma valutate erroneamente e smentita dalla sentenza di assoluzione.

Piuttosto, dalla analisi del verbale di interrogatorio predetto avrebbe dovuto emergere una ricostruzione dei fatti diversa, funzionale alla insussistenza di qualsiasi esigenza cautelare.

E in tal senso si riporta stralcio delle predette dichiarazioni, concludendo nel senso che non ci sarebbe stata da parte del [OSCURATO:PERSONA] alcuna forzatura in ordine ai risultati delle analisi.

Né vi sarebbe alcun mendacio del ricorrente formulato in sede di interrogatorio di garanzia alla luce del relativo verbale.

Pertanto non sarebbe possibile comprendere quali sarebbero le condotte gravemente colpose ascrivibili al [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1) I due motivi proposti sono tra loro omogenei, in quanto incidono in senso critico sulla elaborata motivazione, per cui devono essere esaminati congiuntamente.

1.1. Va preliminarmente ricordato come le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (cfr. sentenza n. 32383 del 27/05/2010, Rv. 247663 – 01) abbiano affermato in materia di indennizzo per la ingiusta applicazione di misure cautelari personali, che: - il giudice di merito deve, in modo autonomo e completo, apprezzare tutti gli elementi probatori a sua disposizione, con particolare riferimento alla sussistenza di comportamenti, anteriori e successivi alla perdita della libertà personale, connotati da eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fondando la deliberazione conclusiva non su mere supposizioni ma su fatti concreti e precisi, che consentano di stabilire, con valutazione ex ante, se la condotta tenuta dal richiedente abbia ingenerato o contribuito a ingenerare, nell'autorità procedente, la falsa apparenza della configurabilità della stessa come illecito penale, dando luogo alla detenzione con rapporto di causa ad effetto (Cass.

SS.UU. sent. del 26 giugno 2002, n. 34599, Rv. 222263); - per escludere il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione è sufficiente che l'indagato abbia tenuto comportamenti qualificabili come dolosi o gravemente colposi che abbiano esplicato efficacia sinergica nella instaurazione o nel mantenimento della custodia cautelare, anche se tali comportamenti siano coincidenti con quelli esaminati in sede penale, atteso che nell'ambito del procedimento di riparazione essi vengono apprezzati ad effetti diversi; - la sussistenza della colpa grave, quale fattore di esclusione del diritto alla riparazione, deve risultare o desumersi dal provvedimento restrittivo della libertà o dagli eventuali provvedimenti successivi di riesame o di appello; - il giudice, per escludere o ritenere la sussistenza del requisito della diretta efficacia del comportamento gravemente colposo dell'interessato sull'adozione della misura cautelare, deve effettuare uno specifico raffronto tra la condotta dell'indagato e le ragioni che la motivazione dell'ordinanza ha posto a fondamento della misura stessa (Cass., Sez. 4, 7 giugno 2001, Rv. 219686), tenendo conto, per quanto rilevi, anche dell'eventuale carattere concorsuale del reato ascritto.

2. Occorre, altresì, evidenziare che in tema di riparazione per ingiusta detenzione, il sindacato del giudice di legittimità sull'ordinanza che definisce il relativo procedimento è limitato alla correttezza del ragionamento logico- giuridico con cui il giudice è pervenuto ad accertare o negare i presupposti per l'ottenimento del beneficio, mentre resta nelle esclusive attribuzioni del giudice di merito, che è tenuto a motivare adeguatamente e logicamente il proprio convincimento, la valutazione sull'esistenza e la gravità della colpa o del dolo (Sez. 4, n. 21896 del 11/04/2012 Rv. 253325 – 01).

Quanto agli elementi concretamente utilizzabili e utilizzati per la decisione qui contestata, va, altresì, evidenziato che in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione il giudice, per valutare se l'imputato vi abbia dato causa con dolo o colpa grave, deve esaminare tutti gli elementi probatori utilizzabili nella fase delle indagini, purchè la loro utilizzabilità non sia stata espressamente esclusa in dibattimento (Sez. 4, Sentenza n. 19180 del 18/02/2016 Rv. 266808 – 01).

Ed ancora, il giudice di merito, per stabilire se chi ha patito la contestata detenzione vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione "ex ante" - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4, n. 3359 del 22/09/2016 (dep. 23/01/2017 ) Rv. 268952 – 01).

3. Tanto precisato, con riferimento alla preliminare eccezione inerente la violazione dell'art. 627 cod. proc. pen., con riguardo al principio che sarebbe emerso dalla prima sentenza di annullamento con rinvio di questa Corte, intervenuta il 4.4.2018 ( con successiva sentenza di questa Corte, sez.

III, sempre di annullamento con rinvio, ma per sole ragioni processuali), ai fini del rinnovato giudizio affidato alla Corte di appello di Bari, si deve evidenziare che, da una parte, in caso di annullamento per violazione o erronea applicazione della legge penale, resta ferma la valutazione dei fatti come accertati dal provvedimento annullato (cfr. Sez. 3, n. 7882 del 10/01/2012 - dep. 29/02/2012, Rv. 25233301), mentre dall'altra, a seguito di annullamento per vizio di motivazione, il giudice del rinvio è chiamato a compiere un nuovo, completo esame del materiale probatorio, con i medesimi poteri che aveva il giudice la cui sentenza è stata annullata, fermo restando che egli non può ripetere il percorso logico censurato dal giudice rescindente e deve fornire adeguata motivazione sui punti della decisione sottoposti al suo esame (cfr. Sez. 3, n. 34794 del 19/05/2017 Rv. 271345 – 01; Sez. 5, n. 42814 del 19/06/2014 Rv. 261760 – 01).

Ne deriva che in esito alla compiuta rivisitazione il giudice ben può addivenire a soluzioni diverse da quelle del precedente giudice di merito, ma può anche condividerne le conclusioni, pervenendo ad identico epilogo decisorio, purché motivi il suo convincimento sulla base di argomenti diversi da quelli ritenuti illogici o carenti in sede di illegittimità (Sez. 5, n. 41085 del 03/07/2009 Rv. 245389 – 01), oltre ad essere tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema implicitamente o esplicitamente enunciato nella sentenza di annullamento (cfr. Sez. 6, n. 19206 del 10/01/2013 Rv. 255122 – 01).

3.1. Di tali principi ha fatto corretta applicazione la Corte di Appello, con particolare riferimento al primo rinvio, siccome non intervenuto per un motivo solo procedurali come il secondo, a fronte di un annullamento conseguente alla necessaria identificazione, in maniera puntuale, dei connotati della condotta colposa e dei fattori che permettono di graduarla.

Principio che invero, per quanto sopra rilevato, pur formulato con riguardo alla eventuale incidenza della compartecipazione del ricorrente nella elaborazione di analisi della pubblica autorità poi ritenute insufficienti in sede di assoluzione nel merito e relative al contenuto di sostanze cancerogene in quantitativi di grano acquistato dall'imputato per la vendita (nel quadro dell'art. 452 c.p.), non poteva vincolare l'accertamento del giudice del rinvio nel solo ambito di tali specifiche analisi: cosicchè, come appresso meglio si vedrà, il rinvenimento di altra condotta del ricorrente, riguardante analisi "private" del [OSCURATO:PERSONA] finalizzate alla loro produzione, di rilevanza colposa, incidente anche essa sull'errore del giudice, non costituisce, nella sua autonomia e rilevanza, alcuna violazione dell'art. 627 cod. proc. pen. qui evocato.

4. Quanto poi alla specifica e concreta motivazione elaborata a sostegno della qui contestata dichiarazione di inammissibilità, i giudici hanno valorizzato, come anticipato, non semplicemente la condotta del ricorrente quanto al ricorso, concordato tra le parti, ad una procedura semplificata di analisi del grano, condotta dalla pubblica autorità, bensì il comportamento dell'imputato medesimo, che si era rivolto a tale [OSCURATO:PERSONA], quale titolare di un laboratorio, per avere con urgenza analisi, da poi sottoporre all'autorità, nella consapevolezza, riferitagli dallo stesso [OSCURATO:PERSONA], della inesperienza sul punto del suo laboratorio, con particolare riferimento a sostanze decisive sulla questione emersa, della inadeguatezza dei risultati, anche per le modalità e la rapidità comunque sollecitata dal ricorrente, assieme al successivo mendacio serbato dal [OSCURATO:PERSONA], in sede di interrogatorio, su tali profili.

Si tratta di una motivazione che appare dar conto ragionevolmente della condotta gravemente colposa del ricorrente, incidente anche essa sul rilevato errore di giudizio in sede cautelare, in punto di custodia, cui si contrappone solo una diversa valutazione dei dati disponibili, in questa sede inammissibile.

Con particolare riferimento alle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA], prospettate come diverse dalla rappresentazione offerta dai giudici, e in sostanza quindi come frutto di un travisamento, va preliminarmente ricordato che in tema di ricorso per cassazione, ai fini della configurabilità del vizio di travisamento della prova dichiarativa è necessario che la relativa deduzione abbia un oggetto definito e inopinabile, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della dichiarazione e quello tratto dal giudice, con conseguente esclusione della rilevanza di presunti errori da questi commessi nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima (Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017 Ud. (dep. 20/02/2018 ) Rv. 272406 - 01).

Al contrario la deduzione difensiva rispetto alle predette affermazioni appare meramente rivalutativa di dichiarazioni non certamente tacciabili di significato unico e ineludibile, tanto più se - come necessario - lette in maniera unitaria e complessiva: e invero le predette dichiarazioni - allegate dalla difesa e quindi esaminabili in questa sede - non solo complessivamente rivelano la piena consapevolezza da parte del ricorrente della inadeguatezza delle analisi chieste al [OSCURATO:PERSONA], con particolare riferimento a sostanze cancerogene (tossine in genere, cfr. a partire da pag. 8 delle dichiarazioni), ma, anche in una prospettiva analitica, non mancano di confermare tale dato, come poi fatto proprio dai giudici (cfr. pag, 8 sulla insistenza ad avere le analisi nonostante la rappresentazione di inadeguatezza, pag. 9, 43 e 52 sulle modalità "veloci", sulle procedure "inusuali" seguite, sulle specifiche richieste del [OSCURATO:PERSONA] sulle sostanze cancerogene - in particolare ocratossine e aflatossine - in questione, nonostante la confessata inadeguatezza sul punto del laboratorio, rivelatagli dal [OSCURATO:PERSONA], pag. 21, pag. 29, 37, 45, sulle insistenze del ricorrente a fare le predette analisi nonostante tutto, pag. 30, sulla consapevolezza di tutte tali circostanze da parte del [OSCURATO:PERSONA], come a pagina 31 e 54).

In tale quadro, coerente appare anche la valorizzazione, ai fini in questione, del mendacio del ricorrente nell'escludere di avere richiesto analisi sulla ocratossina.

5. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così è deciso, 15/01/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 65/2026 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 19306/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Ministero Dell'economia E Delle Finanze avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] ; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dr.ssa [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso; letta la memoria presentata dal difensore avv.to [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1) Con ordinanza di cui in epigrafe la Corte di appello di Bari a seguito di annullamento con rinvio disposto da questa Corte di Cassazione, sez. IV con sentenza del 4 aprile 2018, pronunziandosi sulla richiesta avanzata nell'interesse cdi [OSCURATO:PERSONA] per la riparazione della ingiusta detenzione subita, dichiarava inammissibile la domanda. 2. Avverso la suindicata ordinanza [OSCURATO:PERSONA] mediante il proprio difensore ha proposto ricorso per cassazione sollevando due motivi di impugnazione. 3. Deduce il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 627 cod. proc. pen. e vizi di motivazione. Si contesta che la corte non avrebbe verificato, così come vincolata dal dictum della Corte di Cassazione, l'eventuale colpa CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 10068/2026 Roma, lì, 16/03/2026 concorrente del ricorrente nell'ambito delle analisi effettuate dalla pubblica autorità e piuttosto avrebbe introdotto un presunto ulteriore autonomo profilo di colpa riproducendo vizi di motivazione già sanzionati. 4. Con il secondo motivo deduce vizi di violazione di legge e di motivazione, in relazione alla valutazione dei presupposti per il riconoscimento della ingiusta detenzione. Si contesta l'utilizzo, a fondamento della contestata dichiarazione di inammissibilità, di dichiarazioni del coimputato [OSCURATO:PERSONA] non solo assenti dal fascicolo relativo al procedimento per ingiusta detenzione, ma valutate erroneamente e smentita dalla sentenza di assoluzione. Piuttosto, dalla analisi del verbale di interrogatorio predetto avrebbe dovuto emergere una ricostruzione dei fatti diversa, funzionale alla insussistenza di qualsiasi esigenza cautelare. E in tal senso si riporta stralcio delle predette dichiarazioni, concludendo nel senso che non ci sarebbe stata da parte del [OSCURATO:PERSONA] alcuna forzatura in ordine ai risultati delle analisi. Né vi sarebbe alcun mendacio del ricorrente formulato in sede di interrogatorio di garanzia alla luce del relativo verbale. Pertanto non sarebbe possibile comprendere quali sarebbero le condotte gravemente colpose ascrivibili al [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1) I due motivi proposti sono tra loro omogenei, in quanto incidono in senso critico sulla elaborata motivazione, per cui devono essere esaminati congiuntamente. 1.1. Va preliminarmente ricordato come le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (cfr. sentenza n. 32383 del 27/05/2010, Rv. 247663 – 01) abbiano affermato in materia di indennizzo per la ingiusta applicazione di misure cautelari personali, che: - il giudice di merito deve, in modo autonomo e completo, apprezzare tutti gli elementi probatori a sua disposizione, con particolare riferimento alla sussistenza di comportamenti, anteriori e successivi alla perdita della libertà personale, connotati da eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fondando la deliberazione conclusiva non su mere supposizioni ma su fatti concreti e precisi, che consentano di stabilire, con valutazione ex ante, se la condotta tenuta dal richiedente abbia ingenerato o contribuito a ingenerare, nell'autorità procedente, la falsa apparenza della configurabilità della stessa come illecito penale, dando luogo alla detenzione con rapporto di causa ad effetto (Cass. SS.UU. sent. del 26 giugno 2002, n. 34599, Rv. 222263); - per escludere il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione è sufficiente che l'indagato abbia tenuto comportamenti qualificabili come dolosi o gravemente colposi che abbiano esplicato efficacia sinergica nella instaurazione o nel mantenimento della custodia cautelare, anche se tali comportamenti siano coincidenti con quelli esaminati in sede penale, atteso che nell'ambito del procedimento di riparazione essi vengono apprezzati ad effetti diversi; - la sussistenza della colpa grave, quale fattore di esclusione del diritto alla riparazione, deve risultare o desumersi dal provvedimento restrittivo della libertà o dagli eventuali provvedimenti successivi di riesame o di appello; - il giudice, per escludere o ritenere la sussistenza del requisito della diretta efficacia del comportamento gravemente colposo dell'interessato sull'adozione della misura cautelare, deve effettuare uno specifico raffronto tra la condotta dell'indagato e le ragioni che la motivazione dell'ordinanza ha posto a fondamento della misura stessa (Cass., Sez. 4, 7 giugno 2001, Rv. 219686), tenendo conto, per quanto rilevi, anche dell'eventuale carattere concorsuale del reato ascritto. 2. Occorre, altresì, evidenziare che in tema di riparazione per ingiusta detenzione, il sindacato del giudice di legittimità sull'ordinanza che definisce il relativo procedimento è limitato alla correttezza del ragionamento logico- giuridico con cui il giudice è pervenuto ad accertare o negare i presupposti per l'ottenimento del beneficio, mentre resta nelle esclusive attribuzioni del giudice di merito, che è tenuto a motivare adeguatamente e logicamente il proprio convincimento, la valutazione sull'esistenza e la gravità della colpa o del dolo (Sez. 4, n. 21896 del 11/04/2012 Rv. 253325 – 01). Quanto agli elementi concretamente utilizzabili e utilizzati per la decisione qui contestata, va, altresì, evidenziato che in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione il giudice, per valutare se l'imputato vi abbia dato causa con dolo o colpa grave, deve esaminare tutti gli elementi probatori utilizzabili nella fase delle indagini, purchè la loro utilizzabilità non sia stata espressamente esclusa in dibattimento (Sez. 4, Sentenza n. 19180 del 18/02/2016 Rv. 266808 – 01). Ed ancora, il giudice di merito, per stabilire se chi ha patito la contestata detenzione vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione "ex ante" - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4, n. 3359 del 22/09/2016 (dep. 23/01/2017 ) Rv. 268952 – 01). 3. Tanto precisato, con riferimento alla preliminare eccezione inerente la violazione dell'art. 627 cod. proc. pen., con riguardo al principio che sarebbe emerso dalla prima sentenza di annullamento con rinvio di questa Corte, intervenuta il 4.4.2018 ( con successiva sentenza di questa Corte, sez. III, sempre di annullamento con rinvio, ma per sole ragioni processuali), ai fini del rinnovato giudizio affidato alla Corte di appello di Bari, si deve evidenziare che, da una parte, in caso di annullamento per violazione o erronea applicazione della legge penale, resta ferma la valutazione dei fatti come accertati dal provvedimento annullato (cfr. Sez. 3, n. 7882 del 10/01/2012 - dep. 29/02/2012, Rv. 25233301), mentre dall'altra, a seguito di annullamento per vizio di motivazione, il giudice del rinvio è chiamato a compiere un nuovo, completo esame del materiale probatorio, con i medesimi poteri che aveva il giudice la cui sentenza è stata annullata, fermo restando che egli non può ripetere il percorso logico censurato dal giudice rescindente e deve fornire adeguata motivazione sui punti della decisione sottoposti al suo esame (cfr. Sez. 3, n. 34794 del 19/05/2017 Rv. 271345 – 01; Sez. 5, n. 42814 del 19/06/2014 Rv. 261760 – 01). Ne deriva che in esito alla compiuta rivisitazione il giudice ben può addivenire a soluzioni diverse da quelle del precedente giudice di merito, ma può anche condividerne le conclusioni, pervenendo ad identico epilogo decisorio, purché motivi il suo convincimento sulla base di argomenti diversi da quelli ritenuti illogici o carenti in sede di illegittimità (Sez. 5, n. 41085 del 03/07/2009 Rv. 245389 – 01), oltre ad essere tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema implicitamente o esplicitamente enunciato nella sentenza di annullamento (cfr. Sez. 6, n. 19206 del 10/01/2013 Rv. 255122 – 01). 3.1. Di tali principi ha fatto corretta applicazione la Corte di Appello, con particolare riferimento al primo rinvio, siccome non intervenuto per un motivo solo procedurali come il secondo, a fronte di un annullamento conseguente alla necessaria identificazione, in maniera puntuale, dei connotati della condotta colposa e dei fattori che permettono di graduarla. Principio che invero, per quanto sopra rilevato, pur formulato con riguardo alla eventuale incidenza della compartecipazione del ricorrente nella elaborazione di analisi della pubblica autorità poi ritenute insufficienti in sede di assoluzione nel merito e relative al contenuto di sostanze cancerogene in quantitativi di grano acquistato dall'imputato per la vendita (nel quadro dell'art. 452 c.p.), non poteva vincolare l'accertamento del giudice del rinvio nel solo ambito di tali specifiche analisi: cosicchè, come appresso meglio si vedrà, il rinvenimento di altra condotta del ricorrente, riguardante analisi "private" del [OSCURATO:PERSONA] finalizzate alla loro produzione, di rilevanza colposa, incidente anche essa sull'errore del giudice, non costituisce, nella sua autonomia e rilevanza, alcuna violazione dell'art. 627 cod. proc. pen. qui evocato. 4. Quanto poi alla specifica e concreta motivazione elaborata a sostegno della qui contestata dichiarazione di inammissibilità, i giudici hanno valorizzato, come anticipato, non semplicemente la condotta del ricorrente quanto al ricorso, concordato tra le parti, ad una procedura semplificata di analisi del grano, condotta dalla pubblica autorità, bensì il comportamento dell'imputato medesimo, che si era rivolto a tale [OSCURATO:PERSONA], quale titolare di un laboratorio, per avere con urgenza analisi, da poi sottoporre all'autorità, nella consapevolezza, riferitagli dallo stesso [OSCURATO:PERSONA], della inesperienza sul punto del suo laboratorio, con particolare riferimento a sostanze decisive sulla questione emersa, della inadeguatezza dei risultati, anche per le modalità e la rapidità comunque sollecitata dal ricorrente, assieme al successivo mendacio serbato dal [OSCURATO:PERSONA], in sede di interrogatorio, su tali profili. Si tratta di una motivazione che appare dar conto ragionevolmente della condotta gravemente colposa del ricorrente, incidente anche essa sul rilevato errore di giudizio in sede cautelare, in punto di custodia, cui si contrappone solo una diversa valutazione dei dati disponibili, in questa sede inammissibile. Con particolare riferimento alle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA], prospettate come diverse dalla rappresentazione offerta dai giudici, e in sostanza quindi come frutto di un travisamento, va preliminarmente ricordato che in tema di ricorso per cassazione, ai fini della configurabilità del vizio di travisamento della prova dichiarativa è necessario che la relativa deduzione abbia un oggetto definito e inopinabile, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della dichiarazione e quello tratto dal giudice, con conseguente esclusione della rilevanza di presunti errori da questi commessi nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima (Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017 Ud. (dep. 20/02/2018 ) Rv. 272406 - 01). Al contrario la deduzione difensiva rispetto alle predette affermazioni appare meramente rivalutativa di dichiarazioni non certamente tacciabili di significato unico e ineludibile, tanto più se - come necessario - lette in maniera unitaria e complessiva: e invero le predette dichiarazioni - allegate dalla difesa e quindi esaminabili in questa sede - non solo complessivamente rivelano la piena consapevolezza da parte del ricorrente della inadeguatezza delle analisi chieste al [OSCURATO:PERSONA], con particolare riferimento a sostanze cancerogene (tossine in genere, cfr. a partire da pag. 8 delle dichiarazioni), ma, anche in una prospettiva analitica, non mancano di confermare tale dato, come poi fatto proprio dai giudici (cfr. pag, 8 sulla insistenza ad avere le analisi nonostante la rappresentazione di inadeguatezza, pag. 9, 43 e 52 sulle modalità "veloci", sulle procedure "inusuali" seguite, sulle specifiche richieste del [OSCURATO:PERSONA] sulle sostanze cancerogene - in particolare ocratossine e aflatossine - in questione, nonostante la confessata inadeguatezza sul punto del laboratorio, rivelatagli dal [OSCURATO:PERSONA], pag. 21, pag. 29, 37, 45, sulle insistenze del ricorrente a fare le predette analisi nonostante tutto, pag. 30, sulla consapevolezza di tutte tali circostanze da parte del [OSCURATO:PERSONA], come a pagina 31 e 54). In tale quadro, coerente appare anche la valorizzazione, ai fini in questione, del mendacio del ricorrente nell'escludere di avere richiesto analisi sulla ocratossina. 5. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 15/01/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 10068/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris