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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 17 marzo 2022

Cassazione n. 25285/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 15052-2015 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 66, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in 2022 ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 80, presso lo studio dell'avvocato 877 [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 245/2015 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 23/03/2015 R.G.N. 1774/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. ,, R.G. n. 15052/2015 Rilevato che: 1.La Corte d'appello di Salerno, con sentenza del 23/3/2015, confermò la decisione di primo grado volta all'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato di [OSCURATO:PERSONA] alle dipendenze di [OSCURATO:PERSONA] e al riconoscimento delle relative differenze retributive;

2. avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla base di quattro motivi;

3. si è costituita la controparte con controricorso; Considerato che: 1.Con separate istanze i difensori delle parti hanno dichiarato che le stesse hanno raggiunto un'intesa transattiva, allegata agli atti; 2.In ragione della intesa raggiunta deve ritenersi cessata la materia del contendere, sicché, venuto meno l'interesse della ricorrente al ricorso, lo stesso deve essere dichiarato inammissibile;

2. l'accordo raggiunto giustifica la compensazione delle spese tra le parti;

3. l'esito della lite esime la ricorrente dal pagamento del raddoppio del contributo unificato a termini dell'art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002; PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Spese compensate.

Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 17 marzo 2022.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 15052-2015 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 66, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in 2022 ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 80, presso lo studio dell'avvocato 877 [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 245/2015 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 23/03/2015 R.G.N. 1774/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. ,, R.G. n. 15052/2015 Rilevato che: 1.La Corte d'appello di Salerno, con sentenza del 23/3/2015, confermò la decisione di primo grado volta all'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato di [OSCURATO:PERSONA] alle dipendenze di [OSCURATO:PERSONA] e al riconoscimento delle relative differenze retributive; 2. avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla base di quattro motivi; 3. si è costituita la controparte con controricorso; Considerato che: 1.Con separate istanze i difensori delle parti hanno dichiarato che le stesse hanno raggiunto un'intesa transattiva, allegata agli atti; 2.In ragione della intesa raggiunta deve ritenersi cessata la materia del contendere, sicché, venuto meno l'interesse della ricorrente al ricorso, lo stesso deve essere dichiarato inammissibile; 2. l'accordo raggiunto giustifica la compensazione delle spese tra le parti; 3. l'esito della lite esime la ricorrente dal pagamento del raddoppio del contributo unificato a termini dell'art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002; PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Spese compensate. Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 17 marzo 2022.
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