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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 38075/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata, esaminato il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di impugnazione - con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'ordinanza di inammissibilità della richiesta di revisione presentata nell'interesse di Noli - sia stato articolato a partire da censure non consentite in sede di legittimità, essendo state reiterate doglianze, afferenti alla dimidiata capacità a testimoniare di [OSCURATO:PERSONA] accertata dal dott. [OSCURATO:PERSONA], che erano state già adeguatamente valutate in sede di merito, ove la Corte di appello ha sottolineato, con puntuale e concludente argomentazione, che il nuovo accertamento compiuto in altro procedimento era stato in realtà effettuato ben due anni dopo i fatti per cui Noli era stato condannato, sicché le relative conclusioni non potevano essere automaticamente trasposte nel giudizio in cui Bondanza aveva reso la sua decisiva testimonianza; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende (v.

Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186), [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata, esaminato il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di impugnazione - con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'ordinanza di inammissibilità della richiesta di revisione presentata nell'interesse di Noli - sia stato articolato a partire da censure non consentite in sede di legittimità, essendo state reiterate doglianze, afferenti alla dimidiata capacità a testimoniare di [OSCURATO:PERSONA] accertata dal dott. [OSCURATO:PERSONA], che erano state già adeguatamente valutate in sede di merito, ove la Corte di appello ha sottolineato, con puntuale e concludente argomentazione, che il nuovo accertamento compiuto in altro procedimento era stato in realtà effettuato ben due anni dopo i fatti per cui Noli era stato condannato, sicché le relative conclusioni non potevano essere automaticamente trasposte nel giudizio in cui Bondanza aveva reso la sua decisiva testimonianza; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende (v. Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186), [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 38075/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris