CassazionesentenzaSezione LDecisione del 29 febbraio 2024
Cassazione n. 13099/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 23624-2018 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 5/2018 della CORTE D'APPELLO di TRENTO, depositata il 25/01/2018 R.G.N. 62/2017; Oggetto Lavoro intermittente prosecuzione volontaria R.G.N.23624/2018 Cron. Rep. Ud.29/02/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/02/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’appello di Trento confermava la pronuncia di primo grado che aveva accolto la domanda di pensione di vecchiaia svolta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’Inps facendo valere la clausola di salvaguardia contenuta nell’art.1, co.265, lett. b) l. n.208/15. Riteneva la Corte che non ostasse all’applicazione della clausola il fatto che dal 2011 al 2014 [OSCURATO:PERSONA] fosse stata assunta con contratto di lavoro intermittente a tempo indeterminato senza pattuizione di indennità di disponibilità. Secondo la Corte si trattava di un contratto senza continuità sul piano assicurativo-contributivo, mentre la clausola di salvaguardia è fondata sull’esigenza di una continuità contributiva. Avverso la sentenza, l’Inps ricorre per un motivo. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. All’adunanza camerale odierna il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. [OSCURATO:PERSONA] Con l’unico motivo di ricorso, l’Inps deduce violazione degli artt.1, co.265, lett. b) l. n.208/15 e 1, co.194 l. n.147/13. La Corte avrebbe errato nell’applicare la clausola di salvaguardia nonostante [OSCURATO:PERSONA] fosse stata assunta con contratto di lavoro intermittente a tempo indeterminato. Il motivo è fondato. La clausola di salvaguardia dell’art.1, co.265, lett. b) l. n.208/15 prevede che le norme in materia di requisiti di accesso al pensionamento vigenti prima dell’entrata in vigore dell’art.24 d.l. n.201/11 continuano ad applicarsi ai seguenti soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011: b) nel limite di 9.000 soggetti, ai lavoratori di cui all’art.1, co.194, lett. a) e f), l. n.147/13, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato d.l. n.201/11, entro il 60° mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo d.l. Interessa in questa sede l’art.1, co.194, lett. a) l. n.147/13, che dispone che le norme in materia di requisiti di accesso al pensionamento vigenti prima della data di entrata in vigore dell’art.24 d.l. n.201/11, si applicano ai lavoratori che perfezionano i requisiti anagrafici e contributivi, ancorché successivamenteal 31 dicembre 2011, utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico secondo la disciplina vigente alla data di entrata in vigore deld.l. n.201/11, entro il 36° mese successivo alla data di entrata in vigore del citatod.l. appartenenti alle seguenti categorie: a) i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011 i quali possano far valere almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attività, non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato. Nel caso di specie è stato accertato che, successivamente al 4.12.2011, [OSCURATO:PERSONA], previamente autorizzata alla prosecuzione volontaria della contribuzione, aveva svolto attività riconducibile a un contratto di lavoro intermittente a tempo indeterminato. La ratio della clausola di salvaguardia è quella di non pregiudicare i soggetti privi di lavoro e autorizzati, prima del 4.12.2011, alla prosecuzione volontaria della contribuzione onde poter conseguire il diritto alla pensione. Per costoro, considerati soggetti deboli, il legislatore ha voluto preservare i pregressi requisiti anagrafici e contributivi per il diritto al pensionamento. Con previsione di ulteriore favore è stato dispostoche, a tal fine, bastasse l’accredito di un solo contributo al 6.12.11 e che potesse svolgersi, successivamente al 4.12.11, qualsiasi attività lavorativa purché non riconducibile a rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Il favore della norma risulta evidente da un confronto con la disciplina generale della