CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 25343/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, nella persona del dr. F. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto rigettarsi il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso l' ordinanza indicata in epigrafe, con la quale è stata rigettata la sua istanza di riparazione per l'ingiusta detenzione subita dal giugno 2016 al settembre 2016 agli arresti domiciliari, in relazione al delitto di abuso di ufficio aggravato, per il quale è stato poi prosciolto con sentenza passata in giudicato. La Corte territoriale ha ravvisato l'insussistenza dei presupposti del diritto alla riparazione di cui all'art. 314, 1° comma, cod. proc. pen., avendo il Talerico tenuto un comportamento concretante colpa grave, preclusiva al riconoscimento dell'indennizzo richiesto. E ciò in quanto il medesimo era stato eletto consigliere del Comune di Lavagna anche grazie al contributo di famiglie della comunità calabrese di tale Comune, della quale facevano parte i cd. ombrellonai, la cui attività il Talerico aveva promesso di agevolare; inoltre, il medesimo era rimasto inerte di fronte alle irregolarità compiute dagli ombrellonai nell'estate del 2014 ed aveva avuto comportamenti di contiguità anche con soggetti emersi in altra indagine come appartenenti alla criminalità organizzata calabrese, il cui peso aveva indotto il sindaco del Comune di Lavagna ad assegnare al Talerico la delega al demanio, nonostante questi fosse impreparato a svolgere simili funzioni. 2.1. Il ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata articolando un primo motivo con il quale ha dedotto il vizio motivazionale. La Corte territoriale ha affermato che il Talerico aveva avuto una contiguità con soggetti appartenenti alla criminalità organizzata calabrese ma non ha indicato alcun fatto concreto e preciso a base di tale affermazione, peraltro utilizzando circostanze ritenute non provate dal giudice della cognizione. Si è così evocata la riunione con la coimputata [OSCURATO:PERSONA] e il fatto che il Talerico avrebbe ammesso la promessa elettorale fatta agli ombrellonai, mentre dall'istruttoria dibattimentale è emerso che il Talerico non fu mai coinvolto in uno specifico patto preelettorale e non ci sono conversazioni intercettate precedenti alle elezioni che interessino lo stesso. Non è emerso alcun intervento del Talerico volto ad ostacolare o fare omettere i controlli dell'ufficio demanio o della [OSCURATO:PERSONA]. In conclusione, gli elementi individuati dalla Corte di appello sono stati tratti dai capi di imputazione, senza alcun confronto con il materiale probatorio del giudizio di cognizione e senza indicare l'effetto sinergico - rispetto all'adozione della misura cautelare - della condotta tenuta dallo stesso. 2.2. Con un secondo motivo il Talerico si è doluto del vizio della motivazione, ravvisato laddove la Corte di appello ha disconosciuto il rilievo delle dichiarazioni fatte dallo stesso nell'interrogatorio reso al P.M. il 25.7.2016; interrogatorio che t dimostra come il Talerico non abbia avuto un comportamento reticente, mendace o silenzioso. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è fondato nel primo motivo, con assorbimento del secondo. 3.1. Fermo restando che va tenuta distinta l'operazione logica propria del giudice del processo penale, volta all'accertamento della sussistenza di un reato e della sua commissione da parte dell'imputato, da quella propria del giudice della riparazione il quale, pur dovendo operare, eventualmente, sullo stesso materiale, deve seguire un "iter" logico-motivazionale del tutto autonomo, perché è suo compito stabilire non se determinate condotte costituiscano o meno reato, ma se queste si sono poste come fattore condizionante (anche nel concorso dell'altrui errore) alla produzione dell'evento "detenzione"; ed in relazione a tale aspetto della decisione egli ha piena ed ampia libertà di valutare il materiale acquisito nel processo, non già per rivalutarlo, bensì al fine di controllare la ricorrenza o meno delle condizioni dell'azione (di natura civilistica), sia in senso positivo che negativo, compresa l'eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparazione (in tal senso, espressamente, Sez. U, n. 43 del 13/12/1995 - dep. 09/02/1996, Sarnataro ed altri, Rv. 203638; più di recente, tra le molte, Sez. 4, n. 3359 del 22/09/2016 - dep. 23/01/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268952), va ben tenuto presente che il giudice della riparazione non può ignorare quanto accertato nel giudizio sull'imputazione e può affermare e negare solo quanto è stato affermato e negato in questo; mentre un più ampio spazio di manovra gli è riconosciuto in relazione a quelle circostanze che non sono state escluse dal primo giudice, pur se non positivamente affermate (cfr. Sez. 4, n. 8163 del 12/12/2001 - dep. 28/02/2002, Pavone, Rv. 220984; Sez. 4, n. 4372 del 21/10/2014 - dep. 29/01/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263197). La prima implicazione di tale principio è che il giudice della riparazione deve confrontarsi con la sentenza assolutoria per individuare quali comportamenti l'istante abbia effettivamente tenuto, perché accertati con tale decisione; mentre deve confrontarsi con l'ordinanza cautelare per cogliere la rilevanza sinergica di quel comportamento. Palesemente erroneo è quindi il provvedimento che assuma a base del proprio giudizio fatti e condotte per come descritte dal giudice cautelare, senza curarsi di verificare cosa sia sopravvissuto al giudizio sull'imputazione della ricostruzione operata in sede di indagini preliminari (o comunque provvisoriamente). Ne consegue una sorta di indicazione metodologia: il giudice della riparazione deve manifestare nella motivazione il 'dialogo' intessuto con il giudice dell'assoluzione. Orbene, di tutto ciò non vi è traccia nel provvedimento impugnato. Non vi è alcuna segnalazione dei fatti accertati con la sentenza di assoluzione; ed anzi, dopo un r, 3 , ambiguo riferimento a ciò che è emerso nel processo, si ripetono i richiami a quanto esposto nell'ordinanza cautelare, sino al punto di definire apertamente come illecite le condotte tenute dal Talerico. In palese contrasto, quindi, con la pronuncia assolutoria, che ha acclarato l'insussistenza del reato. Vi è quindi ragione per ritenere (ma se così non fosse l'ordinanza meriterebbe comunque di essere cassata per la grave carenza motivazionale) che i fatti affermati e le condotte attribuite al Talerico, valorizzate per l'accertamento della colpa ostativa, sono state quelle poste a base della misura cautelare e non già quelle ritenute dal giudice dell'assoluzione. 4. L'ordinanza impugnata merita quindi di essere annullata con rinvio alla Corte di appello di Genova, la quale dovrà procedere a nuovo esame tenendo conto di quanto sopra evidenziato. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Genova. Così de