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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 novembre 2024

Cassazione n. 33801/2024

Testo disponibile della fonte

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CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.678/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che larappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 200, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende; -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

NAPOLI n. 4704/2017 depositata il 24/05/2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/11/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] spa ha impugnato l’avviso di pagamento n. 27343 del 29 giugno 2015 recante sanzioni per tardivo pagamento di accise.

La CTP di Napoli, con sentenza n. 5396 del 2016, ha accolto il ricorso annullando l’atto impugnato.

L’Agenzia delle dogane ha proposto appello che la CTR della Campania, con la sentenza in epigrafe, ha rigettato.

Avverso questa sentenza l’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi.

Ha resistito con controricorso la contribuente. [OSCURATO:PERSONA] Nelle more l’Agripetroli ha depositato memoria allegando di aver aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione, ai sensi dell’art. 6, d.l. n. 193 del 2016 e dell’art. 1, commi 4 ss., d.l. n. 148 del 2017 (cd.

“rottamazione cartelle bis”), presentando l’apposita domanda di definizione prevista dall’art. 6, comma 2, d.l. n. 193 del 2016 in data 15 maggio 2018, nel rispetto dei termini fissati dall’art. 1, comma 5, d.l. n. 148 del 2017, relativamente anche al carico corrispondente al provvedimento di irrogazione sanzioni oggetto di questo giudizio.

Ha altresì precisato che l’Agente della riscossione avevacomunicato l’accoglimento della domanda della contribuente, ai sensi dell’art. 6, comma 3, d.l. n. 193 del 2016 e dell’art. 1, comma 7, d.l. n. 148 del 2017, anche con riferimento al predetto carico, in data 11 febbraio 2019, e aveva quantificato la somma dovuta per la definizione agevolata rego larmente pagata dalla società contribuente, come attestato dalla quietanza rilasciata dallo stesso Agente della riscossione.

Ha chiesto, quindi, l’estinzione del giudizio.

In virtù di quanto sopra e della documentazione allegata comprovante l’adesione alla procedura definitoria e l’integrale pagamento delle somme dovute, deve pronunciarsi l’estinzione del giudizio (Cass., n. 11765 del 2024).

L’esito condonistico della lite giustifica la compensazione delle spese.

P.Q.M. dichiara l’estinzione del proce

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.678/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che larappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 200, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende; -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. NAPOLI n. 4704/2017 depositata il 24/05/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/11/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] spa ha impugnato l’avviso di pagamento n. 27343 del 29 giugno 2015 recante sanzioni per tardivo pagamento di accise. La CTP di Napoli, con sentenza n. 5396 del 2016, ha accolto il ricorso annullando l’atto impugnato. L’Agenzia delle dogane ha proposto appello che la CTR della Campania, con la sentenza in epigrafe, ha rigettato. Avverso questa sentenza l’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi. Ha resistito con controricorso la contribuente. [OSCURATO:PERSONA] Nelle more l’Agripetroli ha depositato memoria allegando di aver aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione, ai sensi dell’art. 6, d.l. n. 193 del 2016 e dell’art. 1, commi 4 ss., d.l. n. 148 del 2017 (cd. “rottamazione cartelle bis”), presentando l’apposita domanda di definizione prevista dall’art. 6, comma 2, d.l. n. 193 del 2016 in data 15 maggio 2018, nel rispetto dei termini fissati dall’art. 1, comma 5, d.l. n. 148 del 2017, relativamente anche al carico corrispondente al provvedimento di irrogazione sanzioni oggetto di questo giudizio. Ha altresì precisato che l’Agente della riscossione avevacomunicato l’accoglimento della domanda della contribuente, ai sensi dell’art. 6, comma 3, d.l. n. 193 del 2016 e dell’art. 1, comma 7, d.l. n. 148 del 2017, anche con riferimento al predetto carico, in data 11 febbraio 2019, e aveva quantificato la somma dovuta per la definizione agevolata rego larmente pagata dalla società contribuente, come attestato dalla quietanza rilasciata dallo stesso Agente della riscossione. Ha chiesto, quindi, l’estinzione del giudizio. In virtù di quanto sopra e della documentazione allegata comprovante l’adesione alla procedura definitoria e l’integrale pagamento delle somme dovute, deve pronunciarsi l’estinzione del giudizio (Cass., n. 11765 del 2024). L’esito condonistico della lite giustifica la compensazione delle spese. P.Q.M. dichiara l’estinzione del proce
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