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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 24 aprile 2026

Cassazione n. 23400/2026

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in persona del Ministro p.t.contro[OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Rosarno (RC)avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di L'aquilaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni, depositate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale FerdinandoLignola, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio del provvedimentoimpugnato, limitatamente alla statuizione relativa alla condanna del Ministeroalla corresponsione degli interessi legali dalla data della notificazionedell'ordinanza e alla statuizione relativa alla condanna del Ministero alpagamento delle spese relative al procedimento di riparazione per ingiustadetenzione.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Con ordinanza resa il 19 febbraio 2026, la Corte di appello di L’Aquila haaccolto la domanda di riparazione per ingiusta detenzione avanzata da NicolaPapaleo in relazione al periodo di restrizione sofferta, in relazione a unprocedimento che lo vedeva imputato dei reati di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. 9ottobre 1990 n. 309, da cui era stato definitivamente assolto con sentenza del 6marzo 2024, irrevocabile il 20 luglio 2024.La Corte territoriale, all’esito del giudizio, dopo aver escluso che il Papaleoavesse dato causa o concorso a dar causa, per dolo o colpa grave, alladetenzione sofferta, ha condannato il Ministero dell’Economia e delle Finanze apagare al predetto, a titolo di indennizzo, la somma di euro 54.607,00, oltre airelativi interessi legali dalla data della notifica dell’ordinanza a quella del saldo.Ha condannato, inoltre, l’amministrazione, al pagamento delle spese di lite,liquidate nella somma di euro 1.500,00, oltre accessori di legge, con distrazionein favore del difensore dell’istante, dichiaratosi antistatario.2.

Avverso la prefata ordinanza ha proposto ricorso, tramite l'Avvocaturadistrettuale dello Stato di L’Aquila, il Ministero dell'Economia e delle Finanze,articolando due motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari perla motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.2.1.

Con il primo dei motivi si denuncia violazione di legge, ai sensi dell’art.606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. con riferimento agli interessi legaliriconosciuti sul quantum liquidato.Si osserva, in particolare, che la Corte territoriale, nel condannarel’Amministrazione al pagamento degli interessi legali, ne ha riconosciuto ladecorrenza «dalla data di notificazione» dell’ordinanza, invece che dalladefinitività della pronuncia, momento in cui il credito diviene liquido ed esigibile.2.2.

Con il secondo motivo si denuncia la violazione degli artt. 91 e 92 cod.proc. civ., in relazione alla condanna del Ministero al pagamento delle speselegali.

Si osserva che nel giudizio di riparazione instaurato dal [OSCURATO:PERSONA] ilMinistero non si è costituito e che, pertanto, non poteva essere consideratosoccombente e condannato alla rifusione delle spese sostenute dall’istante.Si chiede, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata nelle partiindicate, relative agli interessi e alle spese legali.3.

Con requisitoria scritta, depositata in data 24 aprile 2026, il Procuratoregenerale di questa Corte ha concluso nei termini indicati in epigrafe.4.

Entrambi i motivi sono fondati.5.

In ordine alla prima doglianza, secondo l’orientamento costante di questaCorte, in materia di riparazione per l'ingiusta detenzione, la decorrenza degliinteressi al tasso legale, se richiesti, è fissata dal passaggio in giudicato delprovvedimento attributivo, atteso che solo da tale momento il credito − nonavente natura risarcitoria − può ritenersi certo, liquido ed esigibile (Sez. 4, n.23745 del 06/06/2025, Rv. 288270 – 01; Sez. 3, n. 45706 del 26/10/2011, Rv.251595 – 01; Sez. 4, n. 1678 del 27/11/2007, dep. 2008, Rv. 238677 - 01).Erroneamente, pertanto, la Corte territoriale ha riconosciuto gli interessisulla somma attribuita all'istante con decorrenza dalla notifica delprovvedimento, invece che dalla sua definitività.6.

In ordine alla seconda doglianza, afferente alla regolamentazione dellespese di lite, questo Collego ritiene di condividere i principi, che qui siribadiscono, espressi nella sentenza di questa stessa Sezione, n. 24020 del24/05/2023, Rv. 284649 – 01, secondo cui, anche a seguito della modificadell'art. 92 cod. proc. civ., introdotta dal decreto-legge 12 settembre 2014 n.132, convertito dalla legge 10 novembre 2014 n. 162, non sono venute meno leragioni espresse da Sez.

U, n. 34559 del 26/06/2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 222264- 01, che, in considerazione della natura del procedimento per la riparazionedell'ingiusta detenzione, «a contraddittorio necessario» (che si instaura con lanotifica della domanda, a cura della cancelleria, al Ministero dell'economia e dellefinanze), ma non «a carattere contenzioso necessario», in quantol'Amministrazione intimata può non costituirsi ovvero costituirsi aderendo allarichiesta del privato o rimettersi al giudice, aveva escluso, nei casi in cui ilMinistero non si fosse costituito ovvero non si fosse opposto alla pretesa delprivato, che potesse configurarsi, in assenza di un contrasto di interessi dadirimere, una soccombenza dell'Amministrazione, sicché, in tali ipotesi, nonpoteva essere pronunciata la sua condanna alla rifusione delle spese, nonchédegli eventuali diritti e onorari di rappresentanza e difesa in favore dellacontroparte.Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso di specie, risulta evidente −Corte nella motivazione del provvedimento impugnato − che il Ministero nonpoteva essere considerato soccombente, sulla base dei criteri dettati dagli artt.91 e 92 cod. proc. civ., con la conseguenza che il giudice adito non potevapronunciare condanna a suo carico.7.

In accoglimento del ricorso, va, pertanto, disposto l'annullamento senzarinvio dell’ordinanza impugnata, limitatamente alla statuizione relativa alladecorrenza della corresponsione degli interessi legali e a quella relativa allespese di lite, che vanno, conseguentemente, eliminate.

P.Q.MAnnulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente alla statuizionerelativa alla condanna del Ministero alla corresponsione degli interessi legali dalladata della notificazione dell'ordinanza anziché dalla data di irrevocabilità dellastessa; nonché alla statuizione relativa alla condanna del Ministero a rifondere aPapaleo [OSCURATO:PERSONA] le "spese di assistenza della procedura che liquida in euro 1500per compensi professionali, oltre accessori di legge", statuizione che elimina.Così deciso, il 19/05/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteDaniela [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
in persona del Ministro p.t.contro[OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Rosarno (RC)avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di L'aquilaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni, depositate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale FerdinandoLignola, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio del provvedimentoimpugnato, limitatamente alla statuizione relativa alla condanna del Ministeroalla corresponsione degli interessi legali dalla data della notificazionedell'ordinanza e alla statuizione relativa alla condanna del Ministero alpagamento delle spese relative al procedimento di riparazione per ingiustadetenzione.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con ordinanza resa il 19 febbraio 2026, la Corte di appello di L’Aquila haaccolto la domanda di riparazione per ingiusta detenzione avanzata da NicolaPapaleo in relazione al periodo di restrizione sofferta, in relazione a unprocedimento che lo vedeva imputato dei reati di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. 9ottobre 1990 n. 309, da cui era stato definitivamente assolto con sentenza del 6marzo 2024, irrevocabile il 20 luglio 2024.La Corte territoriale, all’esito del giudizio, dopo aver escluso che il Papaleoavesse dato causa o concorso a dar causa, per dolo o colpa grave, alladetenzione sofferta, ha condannato il Ministero dell’Economia e delle Finanze apagare al predetto, a titolo di indennizzo, la somma di euro 54.607,00, oltre airelativi interessi legali dalla data della notifica dell’ordinanza a quella del saldo.Ha condannato, inoltre, l’amministrazione, al pagamento delle spese di lite,liquidate nella somma di euro 1.500,00, oltre accessori di legge, con distrazionein favore del difensore dell’istante, dichiaratosi antistatario.2. Avverso la prefata ordinanza ha proposto ricorso, tramite l'Avvocaturadistrettuale dello Stato di L’Aquila, il Ministero dell'Economia e delle Finanze,articolando due motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari perla motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.2.1. Con il primo dei motivi si denuncia violazione di legge, ai sensi dell’art.606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. con riferimento agli interessi legaliriconosciuti sul quantum liquidato.Si osserva, in particolare, che la Corte territoriale, nel condannarel’Amministrazione al pagamento degli interessi legali, ne ha riconosciuto ladecorrenza «dalla data di notificazione» dell’ordinanza, invece che dalladefinitività della pronuncia, momento in cui il credito diviene liquido ed esigibile.2.2. Con il secondo motivo si denuncia la violazione degli artt. 91 e 92 cod.proc. civ., in relazione alla condanna del Ministero al pagamento delle speselegali. Si osserva che nel giudizio di riparazione instaurato dal [OSCURATO:PERSONA] ilMinistero non si è costituito e che, pertanto, non poteva essere consideratosoccombente e condannato alla rifusione delle spese sostenute dall’istante.Si chiede, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata nelle partiindicate, relative agli interessi e alle spese legali.3. Con requisitoria scritta, depositata in data 24 aprile 2026, il Procuratoregenerale di questa Corte ha concluso nei termini indicati in epigrafe.4. Entrambi i motivi sono fondati.5. In ordine alla prima doglianza, secondo l’orientamento costante di questaCorte, in materia di riparazione per l'ingiusta detenzione, la decorrenza degliinteressi al tasso legale, se richiesti, è fissata dal passaggio in giudicato delprovvedimento attributivo, atteso che solo da tale momento il credito − nonavente natura risarcitoria − può ritenersi certo, liquido ed esigibile (Sez. 4, n.23745 del 06/06/2025, Rv. 288270 – 01; Sez. 3, n. 45706 del 26/10/2011, Rv.251595 – 01; Sez. 4, n. 1678 del 27/11/2007, dep. 2008, Rv. 238677 - 01).Erroneamente, pertanto, la Corte territoriale ha riconosciuto gli interessisulla somma attribuita all'istante con decorrenza dalla notifica delprovvedimento, invece che dalla sua definitività.6. In ordine alla seconda doglianza, afferente alla regolamentazione dellespese di lite, questo Collego ritiene di condividere i principi, che qui siribadiscono, espressi nella sentenza di questa stessa Sezione, n. 24020 del24/05/2023, Rv. 284649 – 01, secondo cui, anche a seguito della modificadell'art. 92 cod. proc. civ., introdotta dal decreto-legge 12 settembre 2014 n.132, convertito dalla legge 10 novembre 2014 n. 162, non sono venute meno leragioni espresse da Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 222264- 01, che, in considerazione della natura del procedimento per la riparazionedell'ingiusta detenzione, «a contraddittorio necessario» (che si instaura con lanotifica della domanda, a cura della cancelleria, al Ministero dell'economia e dellefinanze), ma non «a carattere contenzioso necessario», in quantol'Amministrazione intimata può non costituirsi ovvero costituirsi aderendo allarichiesta del privato o rimettersi al giudice, aveva escluso, nei casi in cui ilMinistero non si fosse costituito ovvero non si fosse opposto alla pretesa delprivato, che potesse configurarsi, in assenza di un contrasto di interessi dadirimere, una soccombenza dell'Amministrazione, sicché, in tali ipotesi, nonpoteva essere pronunciata la sua condanna alla rifusione delle spese, nonchédegli eventuali diritti e onorari di rappresentanza e difesa in favore dellacontroparte.Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso di specie, risulta evidente −Corte nella motivazione del provvedimento impugnato − che il Ministero nonpoteva essere considerato soccombente, sulla base dei criteri dettati dagli artt.91 e 92 cod. proc. civ., con la conseguenza che il giudice adito non potevapronunciare condanna a suo carico.7. In accoglimento del ricorso, va, pertanto, disposto l'annullamento senzarinvio dell’ordinanza impugnata, limitatamente alla statuizione relativa alladecorrenza della corresponsione degli interessi legali e a quella relativa allespese di lite, che vanno, conseguentemente, eliminate. P.Q.MAnnulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente alla statuizionerelativa alla condanna del Ministero alla corresponsione degli interessi legali dalladata della notificazione dell'ordinanza anziché dalla data di irrevocabilità dellastessa; nonché alla statuizione relativa alla condanna del Ministero a rifondere aPapaleo [OSCURATO:PERSONA] le "spese di assistenza della procedura che liquida in euro 1500per compensi professionali, oltre accessori di legge", statuizione che elimina.Così deciso, il 19/05/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteDaniela [OSCURATO:PERSONA]
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