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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 ottobre 2023

Cassazione n. 43444/2023

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2022 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ORDINANZA Sul ricorso straordinario ex art. 625 bis cod. proc. pen. proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Prima sezione di questa Corte del 21 ottobre 2022; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole degli errori materiali commessi nella sentenza indicata.

Rilevato come non sia consentito richiedere la correzione degli errori materiali in ipotesi commessi da questa Corte, ai sensi dell'art. 625 bis cod. proc. pen. (che attiene alle decisioni di "condanna") in riferimento a sentenze, come l'attuale, inerenti le misure di prevenzione (Rv. 264568, 279413).

Ritenuto pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando i medesimi in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma il 18 ottobre 2023.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2022 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ORDINANZA Sul ricorso straordinario ex art. 625 bis cod. proc. pen. proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Prima sezione di questa Corte del 21 ottobre 2022; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole degli errori materiali commessi nella sentenza indicata. Rilevato come non sia consentito richiedere la correzione degli errori materiali in ipotesi commessi da questa Corte, ai sensi dell'art. 625 bis cod. proc. pen. (che attiene alle decisioni di "condanna") in riferimento a sentenze, come l'attuale, inerenti le misure di prevenzione (Rv. 264568, 279413). Ritenuto pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando i medesimi in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 18 ottobre 2023.
Sentenza Cassazione n. 43444/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris