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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 marzo 2026

Cassazione n. 10948/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SETTIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art 52 d lgs Numero di raccolta generale 10948/2026196/2003 e ss mm Roma lì 23/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n sez 4198/2026* * [OSCURATO:PERSONA] Relatore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]* * R G N 38389/2025* ** *ha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da* * [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 05/11/1988avverso l ordinanza del 23/10/2025 del * * di Baridato avviso alle partiudita la relazione svolta dal Consigliere * * MonacoRilevato che con il provvedimento impugnato il Tribunale di sorveglianza di Bari harevocato la misura alternativa dell affidamento in prova ex art 47 * pen applicata a ** e lo ha ammesso alla misura dell affidamento in prova al servizio sociale ex art 94D P R 309 del 1990Rilevato che con il ricorso si deduce il vizio di motivazione aiutano alla ritenutadecisività della violazione quanto al venir meno delle ragioni che avevano consentitol ammissione alla misuraRilevato che la doglianza comunque tesa a sollecitare apprezzamenti di meritoestranei al giudizio di legittimità è comunque manifestamente infondato in quanto ilTribunale con il riferimento alle condotte poste in essere dal ricorrente nel corso dellamisura alternativa e in particolare a causa dell aggressione compiuta in danno dellaconvivente e del ripetuto uso di cocaina ha fornito adeguata e coerente motivazione nlsenso che la revoca dell affidamento si fonda sulla considerazione che i ciatati comportantisono significativi dell inaffidabilità del condannato e della sua incapacità di gestire in manieracorretta il beneficio concessogli disponendo nel contempo e senza soluzione di continuitàla prosecuzione della espiazione della pena in regime di affidamento terapeutico ex art 94d P R 309/90 con un programma di tipo residenziale presso una comunitàRilevato che il ricorrente pur lamentando la violazione di legge ed il vizio dimotivazione sollecita in modo inammissibile una lettura alternativa degli elementiprocessuali rispetto a quella coerentemente svolta dal Tribunale di sorveglianza perrevocare l affidamento in prova ordinario e disporre al suo posto quello terapeuticoConsiderato infine che il condannato non ha nemmeno indicato il suo concretointeresse a proseguire la misura dell affidamento ordinario in luogo di quello terapeutico nonavendo contestato le proprie problematiche di carattere tossicomanicoRitenuto pertanto che il ricorso è inammissibile poiché le censure in questo espostetese a sollecitare una diversa e alternativa lettura non sono consentite e sono comunquemanifestamente infondate Sez 6 n 5465 del 04/11/2020 dep 2021 F Rv 280601 Sez2 n 19411 del 12/03/2019 * Rv 276062Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali nonché valutato il contenuto del ricorso e in mancanzadi elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità alversamento della somma ritenuta congrua di euro tremila in favore della cassa delleammendeCORTE [OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SETTIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art 52 d lgs Numero di raccolta generale 10948/2026196/2003 e ss mm Roma lì 23/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n sez 4198/2026* * [OSCURATO:PERSONA] Relatore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]* * R G N 38389/2025* ** *ha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da* * [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 05/11/1988avverso l ordinanza del 23/10/2025 del * * di Baridato avviso alle partiudita la relazione svolta dal Consigliere * * MonacoRilevato che con il provvedimento impugnato il Tribunale di sorveglianza di Bari harevocato la misura alternativa dell affidamento in prova ex art 47 * pen applicata a ** e lo ha ammesso alla misura dell affidamento in prova al servizio sociale ex art 94D P R 309 del 1990Rilevato che con il ricorso si deduce il vizio di motivazione aiutano alla ritenutadecisività della violazione quanto al venir meno delle ragioni che avevano consentitol ammissione alla misuraRilevato che la doglianza comunque tesa a sollecitare apprezzamenti di meritoestranei al giudizio di legittimità è comunque manifestamente infondato in quanto ilTribunale con il riferimento alle condotte poste in essere dal ricorrente nel corso dellamisura alternativa e in particolare a causa dell aggressione compiuta in danno dellaconvivente e del ripetuto uso di cocaina ha fornito adeguata e coerente motivazione nlsenso che la revoca dell affidamento si fonda sulla considerazione che i ciatati comportantisono significativi dell inaffidabilità del condannato e della sua incapacità di gestire in manieracorretta il beneficio concessogli disponendo nel contempo e senza soluzione di continuitàla prosecuzione della espiazione della pena in regime di affidamento terapeutico ex art 94d P R 309/90 con un programma di tipo residenziale presso una comunitàRilevato che il ricorrente pur lamentando la violazione di legge ed il vizio dimotivazione sollecita in modo inammissibile una lettura alternativa degli elementiprocessuali rispetto a quella coerentemente svolta dal Tribunale di sorveglianza perrevocare l affidamento in prova ordinario e disporre al suo posto quello terapeuticoConsiderato infine che il condannato non ha nemmeno indicato il suo concretointeresse a proseguire la misura dell affidamento ordinario in luogo di quello terapeutico nonavendo contestato le proprie problematiche di carattere tossicomanicoRitenuto pertanto che il ricorso è inammissibile poiché le censure in questo espostetese a sollecitare una diversa e alternativa lettura non sono consentite e sono comunquemanifestamente infondate Sez 6 n 5465 del 04/11/2020 dep 2021 F Rv 280601 Sez2 n 19411 del 12/03/2019 * Rv 276062Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali nonché valutato il contenuto del ricorso e in mancanzadi elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità alversamento della somma ritenuta congrua di euro tremila in favore della cassa delleammende P Q MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammendeCosì è deciso 12/03/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * [OSCURATO:PERSONA] * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL ART 52 D LGS196/03 E [OSCURATO:PERSONA] Q MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammendeCosì è deciso 12/03/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * [OSCURATO:PERSONA] * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL ART 52 D LGS196/03 E [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SETTIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art 52 d lgs Numero di raccolta generale 10948/2026196/2003 e ss mm Roma lì 23/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n sez 4198/2026* * [OSCURATO:PERSONA] Relatore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]* * R G N 38389/2025* ** *ha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da* * [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 05/11/1988avverso l ordinanza del 23/10/2025 del * * di Baridato avviso alle partiudita la relazione svolta dal Consigliere * * MonacoRilevato che con il provvedimento impugnato il Tribunale di sorveglianza di Bari harevocato la misura alternativa dell affidamento in prova ex art 47 * pen applicata a ** e lo ha ammesso alla misura dell affidamento in prova al servizio sociale ex art 94D P R 309 del 1990Rilevato che con il ricorso si deduce il vizio di motivazione aiutano alla ritenutadecisività della violazione quanto al venir meno delle ragioni che avevano consentitol ammissione alla misuraRilevato che la doglianza comunque tesa a sollecitare apprezzamenti di meritoestranei al giudizio di legittimità è comunque manifestamente infondato in quanto ilTribunale con il riferimento alle condotte poste in essere dal ricorrente nel corso dellamisura alternativa e in particolare a causa dell aggressione compiuta in danno dellaconvivente e del ripetuto uso di cocaina ha fornito adeguata e coerente motivazione nlsenso che la revoca dell affidamento si fonda sulla considerazione che i ciatati comportantisono significativi dell inaffidabilità del condannato e della sua incapacità di gestire in manieracorretta il beneficio concessogli disponendo nel contempo e senza soluzione di continuitàla prosecuzione della espiazione della pena in regime di affidamento terapeutico ex art 94d P R 309/90 con un programma di tipo residenziale presso una comunitàRilevato che il ricorrente pur lamentando la violazione di legge ed il vizio dimotivazione sollecita in modo inammissibile una lettura alternativa degli elementiprocessuali rispetto a quella coerentemente svolta dal Tribunale di sorveglianza perrevocare l affidamento in prova ordinario e disporre al suo posto quello terapeuticoConsiderato infine che il condannato non ha nemmeno indicato il suo concretointeresse a proseguire la misura dell affidamento ordinario in luogo di quello terapeutico nonavendo contestato le proprie problematiche di carattere tossicomanicoRitenuto pertanto che il ricorso è inammissibile poiché le censure in questo espostetese a sollecitare una diversa e alternativa lettura non sono consentite e sono comunquemanifestamente infondate Sez 6 n 5465 del 04/11/2020 dep 2021 F Rv 280601 Sez2 n 19411 del 12/03/2019 * Rv 276062Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali nonché valutato il contenuto del ricorso e in mancanzadi elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità alversamento della somma ritenuta congrua di euro tremila in favore della cassa delleammendeCORTE [OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SETTIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art 52 d lgs Numero di raccolta generale 10948/2026196/2003 e ss mm Roma lì 23/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n sez 4198/2026* * [OSCURATO:PERSONA] Relatore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]* * R G N 38389/2025* ** *ha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da* * [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 05/11/1988avverso l ordinanza del 23/10/2025 del * * di Baridato avviso alle partiudita la relazione svolta dal Consigliere * * MonacoRilevato che con il provvedimento impugnato il Tribunale di sorveglianza di Bari harevocato la misura alternativa dell affidamento in prova ex art 47 * pen applicata a ** e lo ha ammesso alla misura dell affidamento in prova al servizio sociale ex art 94D P R 309 del 1990Rilevato che con il ricorso si deduce il vizio di motivazione aiutano alla ritenutadecisività della violazione quanto al venir meno delle ragioni che avevano consentitol ammissione alla misuraRilevato che la doglianza comunque tesa a sollecitare apprezzamenti di meritoestranei al giudizio di legittimità è comunque manifestamente infondato in quanto ilTribunale con il riferimento alle condotte poste in essere dal ricorrente nel corso dellamisura alternativa e in particolare a causa dell aggressione compiuta in danno dellaconvivente e del ripetuto uso di cocaina ha fornito adeguata e coerente motivazione nlsenso che la revoca dell affidamento si fonda sulla considerazione che i ciatati comportantisono significativi dell inaffidabilità del condannato e della sua incapacità di gestire in manieracorretta il beneficio concessogli disponendo nel contempo e senza soluzione di continuitàla prosecuzione della espiazione della pena in regime di affidamento terapeutico ex art 94d P R 309/90 con un programma di tipo residenziale presso una comunitàRilevato che il ricorrente pur lamentando la violazione di legge ed il vizio dimotivazione sollecita in modo inammissibile una lettura alternativa degli elementiprocessuali rispetto a quella coerentemente svolta dal Tribunale di sorveglianza perrevocare l affidamento in prova ordinario e disporre al suo posto quello terapeuticoConsiderato infine che il condannato non ha nemmeno indicato il suo concretointeresse a proseguire la misura dell affidamento ordinario in luogo di quello terapeutico nonavendo contestato le proprie problematiche di carattere tossicomanicoRitenuto pertanto che il ricorso è inammissibile poiché le censure in questo espostetese a sollecitare una diversa e alternativa lettura non sono consentite e sono comunquemanifestamente infondate Sez 6 n 5465 del 04/11/2020 dep 2021 F Rv 280601 Sez2 n 19411 del 12/03/2019 * Rv 276062Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali nonché valutato il contenuto del ricorso e in mancanzadi elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità alversamento della somma ritenuta congrua di euro tremila in favore della cassa delleammende P Q MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammendeCosì è deciso 12/03/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * [OSCURATO:PERSONA] * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL ART 52 D LGS196/03 E [OSCURATO:PERSONA] Q MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammendeCosì è deciso 12/03/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * [OSCURATO:PERSONA] * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL ART 52 D LGS196/03 E [OSCURATO:PERSONA]
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