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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 16 giugno 2026

Cassazione n. 28465/2026

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volta dal [OSCURATO:PERSONA];Lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Flavia ALEMI che haconcluso per il rigetto del ricorso;Dato avviso alle parti;[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza di Ancona harigettato l’istanza presentata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] FINA volta a ottenere lemisure alternative dell’affidamento in prova, anche all’estero, e della detenzionedomiciliare per due condanne relative al reato di violazione degli obblighi diassistenza famigliare.2. [OSCURATO:PERSONA] FINA, a mezzo del difensore, che chiede l'annullamentodel provvedimento impugnato poiché ritiene che lo stesso sia caratterizzato dafallacia argomentativa.3.

Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.3.1.

La costante giurisprudenza di legittimità ha osservato che la nozioned'interesse a impugnare, richiesto dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen. qualecondizione della impugnazione e requisito soggettivo del relativo diritto, deveessere individuata secondo una prospettiva utilitaristica, correlata alla finalitànegativa, perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere una situazione disvantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e a quella,positiva, del conseguimento di una utilità, ossia di una decisione più vantaggiosarispetto a quella oggetto del gravame e che risulti logicamente coerente con ilsistema normativa (Sez.

U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv.251693), oltre a doversi configurare il requisito dell'interesse in manieraimmediata, concreta e attuale e sussistere, oltre che al momento dellaproposizione del gravame, anche in quello della sua decisione (Sez.

U, n. 10272del 27/09/1995, Serafino, Rv. 202269; Sez.

U, n. 42 del 13/12/1995, Timpani,Rv. 203093; Sez.

U, n. 20 del 09/10/1996, Vitale, Rv. 206169; Sez.

U, n. 7 del25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208165).Si è presa in specifica e concorrente considerazione la categoria della«carenza d'interesse sopraggiunta», individuandosi il suo fondamentogiustificativo nella valutazione negativa della persistenza, al momento delladecisione, di un interesse alla impugnazione, la cui attualità sia venuta meno acausa della mutata situazione di fatto o di diritto intervenuta medio tempore,assorbendo la finalità perseguita dall'impugnante, o perché la stessa ha giàtrovato concreta attuazione, ovvero in quanto ha perso ogni rilevanza per ilsuperamento del punto controverso (Sez.

U. Marinaj, citata).3.2.

Nel caso in esame deve ritenersi venuto meno l'interesse da parte delricorrente all'annullamento dell'ordinanza.L'esame del ricorso nel merito appare precluso dal rilievo preliminare eassorbente della sopraggiunta carenza di interesse del ricorrente a coltivarel'impugnazione che determina la inammissibilità della stessa, ai sensi dell'art.591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.Dallo stato di esecuzione trasmesso dal competente ufficio emerge che, dopola presentazione del ricorso, il ricorrente ha espiato, in data 30 aprile 2026, lapena relativa all'ordine di esecuzione di pene concorrenti, originariamentestabilita in un anno e sei mesi di reclusione, rispetto al quale aveva formulatol’istanza di misura alternativa alla detenzione, ciò a seguito dell’unificazione deireati giudicati con le due condanne, della fungibilità con una misura cautelaresubita per altra causa e della liberazione anticipata.3.3.

Non si deve condannare il ricorrente al pagamento delle spese delprocedimento e al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della Cassadelle ammende, non essendovi soccombenza neppure virtuale (cfr. tra le altre,Sez. 6, n. 44805 del 05/11/2003, Scarpelli, Rv. 227168; Sez. 2, n. 30669 del17/05/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 234859; Sez. 3, n. 8025 del 25/01/2012, Oliverio, Rv.252910; Sez. 6, n. 19209 del 31/01/2013, Scaricaciottoli, Rv. 256225).

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.Così è deciso, 16/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSTEFANO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
volta dal [OSCURATO:PERSONA];Lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Flavia ALEMI che haconcluso per il rigetto del ricorso;Dato avviso alle parti;[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza di Ancona harigettato l’istanza presentata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] FINA volta a ottenere lemisure alternative dell’affidamento in prova, anche all’estero, e della detenzionedomiciliare per due condanne relative al reato di violazione degli obblighi diassistenza famigliare.2. [OSCURATO:PERSONA] FINA, a mezzo del difensore, che chiede l'annullamentodel provvedimento impugnato poiché ritiene che lo stesso sia caratterizzato dafallacia argomentativa.3. Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.3.1. La costante giurisprudenza di legittimità ha osservato che la nozioned'interesse a impugnare, richiesto dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen. qualecondizione della impugnazione e requisito soggettivo del relativo diritto, deveessere individuata secondo una prospettiva utilitaristica, correlata alla finalitànegativa, perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere una situazione disvantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e a quella,positiva, del conseguimento di una utilità, ossia di una decisione più vantaggiosarispetto a quella oggetto del gravame e che risulti logicamente coerente con ilsistema normativa (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv.251693), oltre a doversi configurare il requisito dell'interesse in manieraimmediata, concreta e attuale e sussistere, oltre che al momento dellaproposizione del gravame, anche in quello della sua decisione (Sez. U, n. 10272del 27/09/1995, Serafino, Rv. 202269; Sez. U, n. 42 del 13/12/1995, Timpani,Rv. 203093; Sez. U, n. 20 del 09/10/1996, Vitale, Rv. 206169; Sez. U, n. 7 del25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208165).Si è presa in specifica e concorrente considerazione la categoria della«carenza d'interesse sopraggiunta», individuandosi il suo fondamentogiustificativo nella valutazione negativa della persistenza, al momento delladecisione, di un interesse alla impugnazione, la cui attualità sia venuta meno acausa della mutata situazione di fatto o di diritto intervenuta medio tempore,assorbendo la finalità perseguita dall'impugnante, o perché la stessa ha giàtrovato concreta attuazione, ovvero in quanto ha perso ogni rilevanza per ilsuperamento del punto controverso (Sez. U. Marinaj, citata).3.2. Nel caso in esame deve ritenersi venuto meno l'interesse da parte delricorrente all'annullamento dell'ordinanza.L'esame del ricorso nel merito appare precluso dal rilievo preliminare eassorbente della sopraggiunta carenza di interesse del ricorrente a coltivarel'impugnazione che determina la inammissibilità della stessa, ai sensi dell'art.591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.Dallo stato di esecuzione trasmesso dal competente ufficio emerge che, dopola presentazione del ricorso, il ricorrente ha espiato, in data 30 aprile 2026, lapena relativa all'ordine di esecuzione di pene concorrenti, originariamentestabilita in un anno e sei mesi di reclusione, rispetto al quale aveva formulatol’istanza di misura alternativa alla detenzione, ciò a seguito dell’unificazione deireati giudicati con le due condanne, della fungibilità con una misura cautelaresubita per altra causa e della liberazione anticipata.3.3. Non si deve condannare il ricorrente al pagamento delle spese delprocedimento e al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della Cassadelle ammende, non essendovi soccombenza neppure virtuale (cfr. tra le altre,Sez. 6, n. 44805 del 05/11/2003, Scarpelli, Rv. 227168; Sez. 2, n. 30669 del17/05/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 234859; Sez. 3, n. 8025 del 25/01/2012, Oliverio, Rv.252910; Sez. 6, n. 19209 del 31/01/2013, Scaricaciottoli, Rv. 256225). P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.Così è deciso, 16/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSTEFANO [OSCURATO:PERSONA]
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