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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 novembre 1968

Cassazione n. 46954/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 06/11/1968 avverso la sentenza del 12/01/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; „,‘ , Q , esaminati i motivi del ricorso di

V. Sperante; I dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel ricorso avverso la condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto in relazione alla destinazione a terzi — piuttosto che all'uso esclusivamente personale - valorizzando il dato quantitativo e qualitativo dello stupefacente detenuto, frazionato in dosi da strada, essendo irrilevante, in presenza della qualificazione giuridica come fatto lieve, la circostanza che non sia stata effettuata perizia per accertare il principio attivo, avvalorato dal narco test; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 25 novembre 2024 La consigliera relatrice [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 06/11/1968 avverso la sentenza del 12/01/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; „,‘ , Q , esaminati i motivi del ricorso di V. Sperante; I dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel ricorso avverso la condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto in relazione alla destinazione a terzi — piuttosto che all'uso esclusivamente personale - valorizzando il dato quantitativo e qualitativo dello stupefacente detenuto, frazionato in dosi da strada, essendo irrilevante, in presenza della qualificazione giuridica come fatto lieve, la circostanza che non sia stata effettuata perizia per accertare il principio attivo, avvalorato dal narco test; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 novembre 2024 La consigliera relatrice [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 46954/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris