Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 27375/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] CRISA' [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( CINA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] DELLÌ'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/01/2021 della CORTE di APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]-0 1.La Corte di appello di Bologna riformando la sentenza del Tribunale che aveva riconosciuto la causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. riqualificava la condotta ritenendola riconducibile alla fattispecie prevista dall'art. 639 cod. pen. e condannava gli imputati alla pena di quattro mesi di reclusione e milleduecento euro di multa ciascuno.

La Corte di appello subordinava, inoltre, la concessione della sospensione condizionale della pena all'obbligo di sostenere le spese o di rimborsare quelle sostenute al fine del ripristino e della ripulitura dei luoghi, richiamando come norma legittimante tale condizione l'art. 639, comma 2, cod. pen.

Agli imputati si contestava di avere imbrattato le pareti del Teatro comunale di Bologna sito in Piazza verdi.

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva:

2.1. violazione di legge (art. 131-bis cod. pen.): la sussistenza della causa di non punibilità sarebbe stata denegata valutando solo le modalità della condotta, ma non il pericolo di reiterazione e l'esiguità del danno.

2.2. violazione di legge (art. 2 cod. pen. e 165 cod. pen.) e vizio di motivazione: si deduceva che all'epoca della consumazione dei fatti, ovvero il 5 settembre 2013, non era entrato in vigore l' art. 639 comma 2 cod. pen., introdotto successivamente con il d.l. n. 14 del 2017 convertito con la

I. n. 48 del 2017 entrato in vigore il 22 aprile 2017; né poteva ritenersi che la condizione fosse imposta ai sensi dell'art. 165, comma 1, cod. pen. in quanto l'imputato non avrebbe potuto essere condanna alla riparazione del danno civilistico, ma solo a quella del danno criminale.

Nel caso in esame i muri erano stato ripuliti sicché il danno si risolveva nel risarcimento civilistico delle spese di ripulitura sostenute dal Comune di Bologna [OSCURATO:PERSONA] 1.11 secondo motivo di ricorso non è manifestamente infondato tenuto conto che, come rilevato dal ricorrente, la norma richiamata dalla Corte di appello per identificare gli obblighi correlati alla concessione del beneficio della sospensione condizionale è entrata in vigore nel 2017, successivamente alla consumazione della condotta contestata, risale al 2013.La instaurazione del rapporto processuale conseguente alla rilevazione della non manifesta infondatezza delle questioni proposte impone dì rilevare il decorso del termine di prescrizione e, conseguentemente, di annullare la sentenza impugnata senza rinvio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione Così deciso in Roma, il giorno 8 febbr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] CRISA' [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( CINA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] DELLÌ'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/01/2021 della CORTE di APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]-0 1.La Corte di appello di Bologna riformando la sentenza del Tribunale che aveva riconosciuto la causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. riqualificava la condotta ritenendola riconducibile alla fattispecie prevista dall'art. 639 cod. pen. e condannava gli imputati alla pena di quattro mesi di reclusione e milleduecento euro di multa ciascuno. La Corte di appello subordinava, inoltre, la concessione della sospensione condizionale della pena all'obbligo di sostenere le spese o di rimborsare quelle sostenute al fine del ripristino e della ripulitura dei luoghi, richiamando come norma legittimante tale condizione l'art. 639, comma 2, cod. pen. Agli imputati si contestava di avere imbrattato le pareti del Teatro comunale di Bologna sito in Piazza verdi. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 131-bis cod. pen.): la sussistenza della causa di non punibilità sarebbe stata denegata valutando solo le modalità della condotta, ma non il pericolo di reiterazione e l'esiguità del danno. 2.2. violazione di legge (art. 2 cod. pen. e 165 cod. pen.) e vizio di motivazione: si deduceva che all'epoca della consumazione dei fatti, ovvero il 5 settembre 2013, non era entrato in vigore l' art. 639 comma 2 cod. pen., introdotto successivamente con il d.l. n. 14 del 2017 convertito con la I. n. 48 del 2017 entrato in vigore il 22 aprile 2017; né poteva ritenersi che la condizione fosse imposta ai sensi dell'art. 165, comma 1, cod. pen. in quanto l'imputato non avrebbe potuto essere condanna alla riparazione del danno civilistico, ma solo a quella del danno criminale. Nel caso in esame i muri erano stato ripuliti sicché il danno si risolveva nel risarcimento civilistico delle spese di ripulitura sostenute dal Comune di Bologna [OSCURATO:PERSONA] 1.11 secondo motivo di ricorso non è manifestamente infondato tenuto conto che, come rilevato dal ricorrente, la norma richiamata dalla Corte di appello per identificare gli obblighi correlati alla concessione del beneficio della sospensione condizionale è entrata in vigore nel 2017, successivamente alla consumazione della condotta contestata, risale al 2013.La instaurazione del rapporto processuale conseguente alla rilevazione della non manifesta infondatezza delle questioni proposte impone dì rilevare il decorso del termine di prescrizione e, conseguentemente, di annullare la sentenza impugnata senza rinvio. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione Così deciso in Roma, il giorno 8 febbr
Sentenza Cassazione n. 27375/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris