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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 19 novembre 2020

Cassazione n. 44642/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/11/2020 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La sentenza oggetto dell'odierno scrutinio è stata emessa il 19 novembre 2020 dalla Corte di appello di Roma ed ha confermato la decisione del Tribunale di Viterbo che aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 485 cod. pen. — in relazione all'art. 491 cod. pen. — per avere formato e girato ad un proprio creditore tre cambiali.

Secondo quanto hanno ritenuto i Giudici di merito, ciascuna di dette cambiali recava la falsa firma di traenza di [OSCURATO:PERSONA] e quella — altrettanto falsa — di girata di [OSCURATO:PERSONA], amministratore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., beneficiaria dei titoli.

In primo grado, il Tribunale aveva prosciolto l'imputato per mancanza di querela quanto al segmento di condotta concernente la falsificazione delle firme di girata di [OSCURATO:PERSONA], apparente beneficiario e poi girante delle cambiali medesime, mentre aveva condannato il prevenuto per la falsificazione dei titoli, sub specie della falsa sottoscrizione apparentemente apposta da traente [OSCURATO:PERSONA], che invece aveva sporto querela.

2. Contro l'anzidetta sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato a mezzo del proprio difensore di fiducia.

2.1. Il primo motivo di ricorso lamenta vizio di motivazione e violazione di legge quanto all'enunciato della Corte territoriale che riguarda la pretesa improcedibilità del reato per essere stata sporta querela solo dall'apparente emittente delle cambiali e non già anche dal giratario.

2.2. Il secondo motivo di ricorso denunzia vizio di motivazione per avere equivocato quanto affermato dal teste Zaffamenti in ordine alla sottoscrizione apposta dall'imputato in sua presenza, che riguardava una scrittura ma non già i titoli.

Sul punto vi sarebbe stato travisamento della prova.

2.3. Il terzo motivo di ricorso lamenta vizio di motivazione e travisamento della prova quanto al passaggio della sentenza impugnata in cui si leggerebbe che il debito di [OSCURATO:PERSONA] verso Zaffamenti era del figlio del primo.

2.4. Il quarto motivo di ricorso deduce vizio di motivazione quanto all'erroneo convincimento della Corte territoriale circa la paternità della falsificazione in capo al prevenuto, tratta dalla mancata giustificazione circa la provenienza dei titoli, senza avere considerato che, al ricorrente, le cambiali le aveva potute consegnare Luciani, che non aveva chiarito le ragioni della scelta di non sporgere querela.

Tali incertezze sarebbero state diradate da un accertamento tecnico sulla paternità delle firme.

2.5. Il quinto motivo di ricorso lamenta vizio di motivazione in ordine alla mancata riqualificazione nella fattispecie di cui al secondo comma dell'art. 491 cod. pen. 2.6.

Il sesto motivo di ricorso deduce violazione di legge e vizio di motivazione perché la querela dell'apparente emittente delle cambiali riguarda solo la prima, mentre l'imputato era stato condannato, con aumento per la continuazione, per tre episodi.

2.7. Il settimo motivo di ricorso deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata declaratoria di prescrizione, per avere i Giudici di merito erroneamente considerato la recidiva come una circostanza aggravante ad effetto speciale, sia ai fini della determinazione del massimo edittale che per quanto concerne l'aumento per le interruzioni di cui all'art. 161, comma 2, cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. Il primo motivo di ricorso — che predica l'improcedibilità del reato per essere stata sporta querela solo dall'apparente emittente delle cambiali e non già anche dall'apparente giratario — è manifestamente infondato.

La doglianza, infatti, confonde due piani, quello della procedibilità del segmento del reato commesso mediante la falsificazione delle firme di girata (effettivamente inibita dalla mancanza di querela da parte dell'apparente sottoscrittore) e quello che attiene alla struttura del reato di cui agli artt. 485 e 491 cod. pen., in particolare al ruolo che, ai fini della consumazione del reato di falso, ha l'uso del titolo.

Posto che non vi è materia per escludere che fosse stata sporta querela per la falsificazione delle cambiali sotto il profilo della falsificazione delle firme dell'apparente traente (cfr. infra, sub motivo sesto), il ricorrente trascura, dunque, che l'uso delle cambiali falsificate vi è stato nel momento in cui esse sono state consegnate al creditore, a prescindere dal fatto che, per la porzione di condotta che concerne le firme del girante, funzionali all'utilizzo dei titoli, nel procedimento che è seguito, non si sia potuto procedere per mancanza di querela.

In altri termini, se l'uso è essenziale per la configurazione del reato di cui agli artt. 485, 491 cod. pen., esso è avvenuto mediante la consegna delle cambiali al creditore a tacitazione del suo credito, a nulla rilevando che oggi, per la falsità delle sottoscrizioni necessarie per la circolazione dei titoli, non si possa procedere.

Ferma restando l'irrilevanza della procedibilità per la falsificazione delle firme di girata rispetto all'uso dei titoli (che, nel caso di specie, vi è stato), contribuisce a sterilizzare la rilevanza, ai fini della configurazione del reato, della concreta possibilità che i titoli siano trasmissibili il dato testuale: il reato di cui all'art. 491 cod. pen. si riferisce, infatti, ai titoli «trasmissibili per girata», espressione che evoca, quale connotazione dell'oggetto del reato, anche la mera idoneità dei titoli ad essere trasmessi mediante girata e non già la concreta trasmissione.

2. Il secondo motivo di ricorso suppone l'esistenza di un travisamento della prova circa quanto affermato dal teste Zaffamenti in ordine alla sottoscrizione apposta dall'imputato in sua presenza, che riguardava una scrittura ma non già i titoli.Orbene, il Collegio ritiene che tale argomento di censura sia inammissibile siccome aspecifico: il giudizio di riferibilità soggettiva dei fatti al prevenuto, infatti, non discende dalle dichiarazioni di Zaffannenti sul cui presunto travisamento si incentra la doglianza, ma dalla circostanza che era stato l'imputato [OSCURATO:PERSONA] a consegnare a Zaffamenti le cambiali per estinguere il debito con il figlio defunto; era, dunque, [OSCURATO:PERSONA] il soggetto interessato all'esistenza di questi titoli, era stato accertato un collegamento con la società apparente beneficiaria delle cambiali (con la quale l'imputato aveva intrattenuto delle trattative commerciali) ed il ricorrente non aveva mai riferito chi eventualmente gli avesse fornito le cambiali già sottoscritte, tutti elementi che secondo un ragionamento inferenziale, immune dalle critiche del ricorrente, avevano condotto a ritenere che fosse stato proprio il prevenuto a falsificare le sottoscrizioni.

Ne discende che, se anche travisamento vi fosse stato, esso non sarebbe rilevante siccome non decisivo.

Il travisamento della prova si configura, infatti, quando il Giudice utilizzi un'informazione inesistente o ometta la valutazione di una prova, ma sempre che il dato probatorio, travisato od omesso, abbia il carattere della decisività nella motivazione (Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Schioppo, Rv. 270071; Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti, Rv. 265053; Sez. 2, n. 26725 del 01/03/2013, Natale e altri, Rv. 256723; Sez. 5, n. 11910 del 22/01/2010, Casucci, Rv. 246552).

3. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile in quanto fonda una denunzia di travisamento della prova su un passaggio lessicalmente infelice della sentenza impugnata da cui pare effettivamente evincersi che il debito non fosse di [OSCURATO:PERSONA] verso il figlio di Zaffannenti, ma fosse del figlio di [OSCURATO:PERSONA] verso Zaffamenti.

Nonostante tale crepa nel tessuto motivazionale della Corte di appello, la doglianza, tuttavia, non conduce alle conseguenze auspicate dal ricorrente.

E' evidente, infatti, che non di travisamento della prova si tratta, dal momento che la precisazione su chi fosse il debitore non ha alcun rilievo nell'economia della decisione circa il falso, a fortiori laddove, in altro passaggio della sentenza impugnata che il ricorrente pare ignorare, nel ricostruire il fatto così come accertato nel giudizio di prime cure (pag. 4), la Corte di appello ha chiaramente puntualizzato che il debito lo aveva [OSCURATO:PERSONA] verso il figlio defunto di Zaffamenti.

Ne consegue, dunque, che il passaggio "incriminato", ancorché foriero della lettura che ne ha dato il ricorrente, non ha alcun rilievo nell'economia della decisione e manca, dunque, del carattere della "decisività".4.

Il quarto motivo di ricorso è inammissibile, trattandosi di una ricostruzione alternativa del tutto ipotetica agganciata alla riflessione della Corte territoriale circa la mancata giustificazione in ordine alla provenienza dei titoli.

Tale mancata giustificazione, infatti, è ancillare rispetto al restante ragionamento probatorio e, comunque, non appare manifestamente illogica, laddove pone a base della decisione, tra l'altro, proprio l'assenza di una versione alternativa con cui confrontarsi quanto alla specifica circostanza di chi avesse potuto consegnare a [OSCURATO:PERSONA] le cambiali già sottoscritte.

Versione che, peraltro, non risulta propugnata dall'imputato, ma che viene prospettata solo nel ricorso a firma del difensore, peraltro in termini ipotetici.

5. Per analoghe ragioni deve essere considerato inammissibile, siccome manifestamente infondato, il quinto motivo di ricorso in ordine alla mancata riqualificazione nella fattispecie di cui al secondo comma dell'art. 491 cod. pen., data la tenuta della motivazione avversata quanto al tema della diretta riferibilità al prevenuto della falsificazione delle cambiali.

6. Il sesto motivo di ricorso — relativo all'improcedibilità per due dei tre episodi di falsificazione — è manifestamente infondato.

La querela in atti, sporta dinanzi ai Carabinieri della Stazione di Viterbo il giorno 11 gennaio 2012, effettivamente reca la richiesta di punizione del responsabile solo per una delle cambiali (quella datata 8.9.2011 ed avente scadenza 8.1.2012), siccome sporta immediatamente dopo aver appreso del protesto del titolo.

Il ricorrente trascura, tuttavia, che, il giorno successivo, lo Sganappa ha depositato un'istanza di sequestro alla Procura della Repubblica di Viterbo, nella quale ha menzionato anche gli altri titoli di cui al capo di imputazione, ha chiesto il sequestro anche di questi ultimi ed ha affermato testualmente di rinnovare l'istanza di punizione e di riservarsi la costituzione di parte civile.

Ebbene, facendo applicazione dei principi enucleati dalla giurisprudenza di questa Corte, tale atto può essere ritenuto portatore di un'istanza di punizione, laddove la querela non richiede formule sacramentali e, nell'incertezza, l'atto proveniente dalla persona offesa deve essere interpretato secondo il favor querelae (Sez. 3, n. 28837 del 08/09/2020, C, Rv. 280627), potendo valere, a tal fine, anche la riserva di costituirsi parte civile (Sez. 2, n. 5193 del 05/12/2019, dep. 2020, Feola, Rv. 277801; Sez. 5, n. 2293 del 18/06/2015, dep. 2016, Caruso, Rv. 266258; Sez. 5, n. 15691 del 06/12/2013, dep. 2014, Anzalone ed altro, Rv. 260557).7.

Il settimo motivo di ricorso deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata declaratoria di prescrizione, per avere i Giudici di merito erroneamente considerato la recidiva come una circostanza aggravante ad effetto speciale ed averne tenuto conto sia ai fini della determinazione del massimo edittale che per quanto concerne l'aumento per le interruzioni di cui all'art. 161, comma 2, cod. pen.

Detto motivo è inammissibile in quanto manifestamente infondato.

In primo luogo, la tesi secondo cui la recidiva, quando comporta un aumento di pena superiore ad un terzo, non sarebbe una circostanza aggravante ad effetto speciale è destituita di fondamento, in quanto in aperto contrasto con la giurisprudenza di questa Corte, anche a Sezioni Unite.

Va ricordato, a questo riguardo, che Sez.

U, n. 20798 del 24/02/2011, Indelicato, Rv. 249664 ha espressamente sancito la natura di circostanza aggravante ad effetto speciale della recidiva quando essa comporta un aumento superiore al terzo e che la natura di aggravante della recidiva è un dato pacifico anche, tra l'altro, in Sez.

U, n. 20808 del 25/10/2018, dep. 2019, Schettino, Rv. 275319 e Sez.

U, n. 35738 del 27/05/2010, Celibe e altro, Rv. 247838.

Data la natura suddetta della recidiva reiterata e specifica riconosciuta a carico dell'imputato, il termine ordinario di prescrizione per il reato ascritto al prevenuto va calcolato aumentando di due terzi il massimo edittale di quattro anni di reclusione, per giungere al termine di anni sei e mesi otto di reclusione.

Detto termine ha subito varie interruzioni e, ai sensi dell'art. 161 comma 2 cod. pen., deve essere aumentato di ulteriori due terzi, per giungere ad un termine massimo di anni undici, mesi uno e giorni dieci, che allo stato non è decorso.

Su questo aspetto il ricorrente propone un'interpretazione errata della disciplina in materia di prescrizione, laddove egli pretende di sterilizzare la doppia valenza della recidiva, limitandola o all'effetto di cui all'art. 157, comma 2 o a quello di cui all'art. 161, comma 2, cod. proc. pen.

Ebbene, tale pretesa appare distonica rispetto al costante ed assolutamente maggioritario orientamento di questa Corte secondo cui la recidiva reiterata, in quanto circostanza aggravante ad effetto speciale, incide sia sul computo del termine- base di prescrizione ai sensi dell'art. 157, comma secondo, cod. pen., sia sull'entità della proroga di suddetto termine in presenza di atti interruttivi, ai sensi dell'art. 161, comma secondo, cod. pen. (ex multis, Sez. 2, n. 57755 del 12/10/2018 , Saetta, Rv. 274721; Sez. 5, n. 32679 del 13/06/2018, Pireddu, Rv. 273490; Sez. 4, n. 6152 del 19/12/2017, dep. 2018, Freda e altro, Rv. 272021; Sez. 2, n. 5985 del 10/11/2017, dep. 2018, Scaragli, Rv. 272015 ; Sez. 3, n. 50619 del 30/01/2017, Zandomeneghi, Rv. 271802; Sez. 6, n. 50089 del 28/10/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268214; Sez. 6, n. 48954 del 21/09/2016, Lamirowski, Rv. 268224; Sez. 2, n. 13463 del 18/02/2016, Giofrè, Rv. 266532).

Detto, poderoso fronte interpretativo ha smentito la posizione assunta da un isolato precedente di legittimità (Sez. 6, n. 47269 del 09/09/2015, Fallani, Rv. 265518); ciò ha fatto sia disattendendo le argomentazioni che l'arresto appena evocato aveva posto a base dell'idea che vi fosse un problema di bis in idem sostanziale, sia respingendo la possibilità che potesse essere lasciata all'interprete, come prospettato dal precedente suddetto, la scelta di quale fosse l'incidenza della recidiva sulla determinazione del tempo di prescrizione.

I precedenti dell'orientamento maggioritario, poi, hanno condivisibilnnente escluso che la doppia valenza della recidiva determini una frizione con i principi convenzionali in materia di bis in idem, giacché la tutela apprestata dall'art. 4 del Protocollo n. 7 CEDU non si riferisce anche alla prescrizione.

8. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. (come modificato ex.

I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativannente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186).

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorren

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/11/2020 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza oggetto dell'odierno scrutinio è stata emessa il 19 novembre 2020 dalla Corte di appello di Roma ed ha confermato la decisione del Tribunale di Viterbo che aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 485 cod. pen. — in relazione all'art. 491 cod. pen. — per avere formato e girato ad un proprio creditore tre cambiali. Secondo quanto hanno ritenuto i Giudici di merito, ciascuna di dette cambiali recava la falsa firma di traenza di [OSCURATO:PERSONA] e quella — altrettanto falsa — di girata di [OSCURATO:PERSONA], amministratore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., beneficiaria dei titoli. In primo grado, il Tribunale aveva prosciolto l'imputato per mancanza di querela quanto al segmento di condotta concernente la falsificazione delle firme di girata di [OSCURATO:PERSONA], apparente beneficiario e poi girante delle cambiali medesime, mentre aveva condannato il prevenuto per la falsificazione dei titoli, sub specie della falsa sottoscrizione apparentemente apposta da traente [OSCURATO:PERSONA], che invece aveva sporto querela. 2. Contro l'anzidetta sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato a mezzo del proprio difensore di fiducia. 2.1. Il primo motivo di ricorso lamenta vizio di motivazione e violazione di legge quanto all'enunciato della Corte territoriale che riguarda la pretesa improcedibilità del reato per essere stata sporta querela solo dall'apparente emittente delle cambiali e non già anche dal giratario. 2.2. Il secondo motivo di ricorso denunzia vizio di motivazione per avere equivocato quanto affermato dal teste Zaffamenti in ordine alla sottoscrizione apposta dall'imputato in sua presenza, che riguardava una scrittura ma non già i titoli. Sul punto vi sarebbe stato travisamento della prova. 2.3. Il terzo motivo di ricorso lamenta vizio di motivazione e travisamento della prova quanto al passaggio della sentenza impugnata in cui si leggerebbe che il debito di [OSCURATO:PERSONA] verso Zaffamenti era del figlio del primo. 2.4. Il quarto motivo di ricorso deduce vizio di motivazione quanto all'erroneo convincimento della Corte territoriale circa la paternità della falsificazione in capo al prevenuto, tratta dalla mancata giustificazione circa la provenienza dei titoli, senza avere considerato che, al ricorrente, le cambiali le aveva potute consegnare Luciani, che non aveva chiarito le ragioni della scelta di non sporgere querela. Tali incertezze sarebbero state diradate da un accertamento tecnico sulla paternità delle firme. 2.5. Il quinto motivo di ricorso lamenta vizio di motivazione in ordine alla mancata riqualificazione nella fattispecie di cui al secondo comma dell'art. 491 cod. pen. 2.6. Il sesto motivo di ricorso deduce violazione di legge e vizio di motivazione perché la querela dell'apparente emittente delle cambiali riguarda solo la prima, mentre l'imputato era stato condannato, con aumento per la continuazione, per tre episodi. 2.7. Il settimo motivo di ricorso deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata declaratoria di prescrizione, per avere i Giudici di merito erroneamente considerato la recidiva come una circostanza aggravante ad effetto speciale, sia ai fini della determinazione del massimo edittale che per quanto concerne l'aumento per le interruzioni di cui all'art. 161, comma 2, cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Il primo motivo di ricorso — che predica l'improcedibilità del reato per essere stata sporta querela solo dall'apparente emittente delle cambiali e non già anche dall'apparente giratario — è manifestamente infondato. La doglianza, infatti, confonde due piani, quello della procedibilità del segmento del reato commesso mediante la falsificazione delle firme di girata (effettivamente inibita dalla mancanza di querela da parte dell'apparente sottoscrittore) e quello che attiene alla struttura del reato di cui agli artt. 485 e 491 cod. pen., in particolare al ruolo che, ai fini della consumazione del reato di falso, ha l'uso del titolo. Posto che non vi è materia per escludere che fosse stata sporta querela per la falsificazione delle cambiali sotto il profilo della falsificazione delle firme dell'apparente traente (cfr. infra, sub motivo sesto), il ricorrente trascura, dunque, che l'uso delle cambiali falsificate vi è stato nel momento in cui esse sono state consegnate al creditore, a prescindere dal fatto che, per la porzione di condotta che concerne le firme del girante, funzionali all'utilizzo dei titoli, nel procedimento che è seguito, non si sia potuto procedere per mancanza di querela. In altri termini, se l'uso è essenziale per la configurazione del reato di cui agli artt. 485, 491 cod. pen., esso è avvenuto mediante la consegna delle cambiali al creditore a tacitazione del suo credito, a nulla rilevando che oggi, per la falsità delle sottoscrizioni necessarie per la circolazione dei titoli, non si possa procedere. Ferma restando l'irrilevanza della procedibilità per la falsificazione delle firme di girata rispetto all'uso dei titoli (che, nel caso di specie, vi è stato), contribuisce a sterilizzare la rilevanza, ai fini della configurazione del reato, della concreta possibilità che i titoli siano trasmissibili il dato testuale: il reato di cui all'art. 491 cod. pen. si riferisce, infatti, ai titoli «trasmissibili per girata», espressione che evoca, quale connotazione dell'oggetto del reato, anche la mera idoneità dei titoli ad essere trasmessi mediante girata e non già la concreta trasmissione. 2. Il secondo motivo di ricorso suppone l'esistenza di un travisamento della prova circa quanto affermato dal teste Zaffamenti in ordine alla sottoscrizione apposta dall'imputato in sua presenza, che riguardava una scrittura ma non già i titoli.Orbene, il Collegio ritiene che tale argomento di censura sia inammissibile siccome aspecifico: il giudizio di riferibilità soggettiva dei fatti al prevenuto, infatti, non discende dalle dichiarazioni di Zaffannenti sul cui presunto travisamento si incentra la doglianza, ma dalla circostanza che era stato l'imputato [OSCURATO:PERSONA] a consegnare a Zaffamenti le cambiali per estinguere il debito con il figlio defunto; era, dunque, [OSCURATO:PERSONA] il soggetto interessato all'esistenza di questi titoli, era stato accertato un collegamento con la società apparente beneficiaria delle cambiali (con la quale l'imputato aveva intrattenuto delle trattative commerciali) ed il ricorrente non aveva mai riferito chi eventualmente gli avesse fornito le cambiali già sottoscritte, tutti elementi che secondo un ragionamento inferenziale, immune dalle critiche del ricorrente, avevano condotto a ritenere che fosse stato proprio il prevenuto a falsificare le sottoscrizioni. Ne discende che, se anche travisamento vi fosse stato, esso non sarebbe rilevante siccome non decisivo. Il travisamento della prova si configura, infatti, quando il Giudice utilizzi un'informazione inesistente o ometta la valutazione di una prova, ma sempre che il dato probatorio, travisato od omesso, abbia il carattere della decisività nella motivazione (Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Schioppo, Rv. 270071; Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti, Rv. 265053; Sez. 2, n. 26725 del 01/03/2013, Natale e altri, Rv. 256723; Sez. 5, n. 11910 del 22/01/2010, Casucci, Rv. 246552). 3. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile in quanto fonda una denunzia di travisamento della prova su un passaggio lessicalmente infelice della sentenza impugnata da cui pare effettivamente evincersi che il debito non fosse di [OSCURATO:PERSONA] verso il figlio di Zaffannenti, ma fosse del figlio di [OSCURATO:PERSONA] verso Zaffamenti. Nonostante tale crepa nel tessuto motivazionale della Corte di appello, la doglianza, tuttavia, non conduce alle conseguenze auspicate dal ricorrente. E' evidente, infatti, che non di travisamento della prova si tratta, dal momento che la precisazione su chi fosse il debitore non ha alcun rilievo nell'economia della decisione circa il falso, a fortiori laddove, in altro passaggio della sentenza impugnata che il ricorrente pare ignorare, nel ricostruire il fatto così come accertato nel giudizio di prime cure (pag. 4), la Corte di appello ha chiaramente puntualizzato che il debito lo aveva [OSCURATO:PERSONA] verso il figlio defunto di Zaffamenti. Ne consegue, dunque, che il passaggio "incriminato", ancorché foriero della lettura che ne ha dato il ricorrente, non ha alcun rilievo nell'economia della decisione e manca, dunque, del carattere della "decisività".4. Il quarto motivo di ricorso è inammissibile, trattandosi di una ricostruzione alternativa del tutto ipotetica agganciata alla riflessione della Corte territoriale circa la mancata giustificazione in ordine alla provenienza dei titoli. Tale mancata giustificazione, infatti, è ancillare rispetto al restante ragionamento probatorio e, comunque, non appare manifestamente illogica, laddove pone a base della decisione, tra l'altro, proprio l'assenza di una versione alternativa con cui confrontarsi quanto alla specifica circostanza di chi avesse potuto consegnare a [OSCURATO:PERSONA] le cambiali già sottoscritte. Versione che, peraltro, non risulta propugnata dall'imputato, ma che viene prospettata solo nel ricorso a firma del difensore, peraltro in termini ipotetici. 5. Per analoghe ragioni deve essere considerato inammissibile, siccome manifestamente infondato, il quinto motivo di ricorso in ordine alla mancata riqualificazione nella fattispecie di cui al secondo comma dell'art. 491 cod. pen., data la tenuta della motivazione avversata quanto al tema della diretta riferibilità al prevenuto della falsificazione delle cambiali. 6. Il sesto motivo di ricorso — relativo all'improcedibilità per due dei tre episodi di falsificazione — è manifestamente infondato. La querela in atti, sporta dinanzi ai Carabinieri della Stazione di Viterbo il giorno 11 gennaio 2012, effettivamente reca la richiesta di punizione del responsabile solo per una delle cambiali (quella datata 8.9.2011 ed avente scadenza 8.1.2012), siccome sporta immediatamente dopo aver appreso del protesto del titolo. Il ricorrente trascura, tuttavia, che, il giorno successivo, lo Sganappa ha depositato un'istanza di sequestro alla Procura della Repubblica di Viterbo, nella quale ha menzionato anche gli altri titoli di cui al capo di imputazione, ha chiesto il sequestro anche di questi ultimi ed ha affermato testualmente di rinnovare l'istanza di punizione e di riservarsi la costituzione di parte civile. Ebbene, facendo applicazione dei principi enucleati dalla giurisprudenza di questa Corte, tale atto può essere ritenuto portatore di un'istanza di punizione, laddove la querela non richiede formule sacramentali e, nell'incertezza, l'atto proveniente dalla persona offesa deve essere interpretato secondo il favor querelae (Sez. 3, n. 28837 del 08/09/2020, C, Rv. 280627), potendo valere, a tal fine, anche la riserva di costituirsi parte civile (Sez. 2, n. 5193 del 05/12/2019, dep. 2020, Feola, Rv. 277801; Sez. 5, n. 2293 del 18/06/2015, dep. 2016, Caruso, Rv. 266258; Sez. 5, n. 15691 del 06/12/2013, dep. 2014, Anzalone ed altro, Rv. 260557).7. Il settimo motivo di ricorso deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata declaratoria di prescrizione, per avere i Giudici di merito erroneamente considerato la recidiva come una circostanza aggravante ad effetto speciale ed averne tenuto conto sia ai fini della determinazione del massimo edittale che per quanto concerne l'aumento per le interruzioni di cui all'art. 161, comma 2, cod. pen. Detto motivo è inammissibile in quanto manifestamente infondato. In primo luogo, la tesi secondo cui la recidiva, quando comporta un aumento di pena superiore ad un terzo, non sarebbe una circostanza aggravante ad effetto speciale è destituita di fondamento, in quanto in aperto contrasto con la giurisprudenza di questa Corte, anche a Sezioni Unite. Va ricordato, a questo riguardo, che Sez. U, n. 20798 del 24/02/2011, Indelicato, Rv. 249664 ha espressamente sancito la natura di circostanza aggravante ad effetto speciale della recidiva quando essa comporta un aumento superiore al terzo e che la natura di aggravante della recidiva è un dato pacifico anche, tra l'altro, in Sez. U, n. 20808 del 25/10/2018, dep. 2019, Schettino, Rv. 275319 e Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Celibe e altro, Rv. 247838. Data la natura suddetta della recidiva reiterata e specifica riconosciuta a carico dell'imputato, il termine ordinario di prescrizione per il reato ascritto al prevenuto va calcolato aumentando di due terzi il massimo edittale di quattro anni di reclusione, per giungere al termine di anni sei e mesi otto di reclusione. Detto termine ha subito varie interruzioni e, ai sensi dell'art. 161 comma 2 cod. pen., deve essere aumentato di ulteriori due terzi, per giungere ad un termine massimo di anni undici, mesi uno e giorni dieci, che allo stato non è decorso. Su questo aspetto il ricorrente propone un'interpretazione errata della disciplina in materia di prescrizione, laddove egli pretende di sterilizzare la doppia valenza della recidiva, limitandola o all'effetto di cui all'art. 157, comma 2 o a quello di cui all'art. 161, comma 2, cod. proc. pen. Ebbene, tale pretesa appare distonica rispetto al costante ed assolutamente maggioritario orientamento di questa Corte secondo cui la recidiva reiterata, in quanto circostanza aggravante ad effetto speciale, incide sia sul computo del termine- base di prescrizione ai sensi dell'art. 157, comma secondo, cod. pen., sia sull'entità della proroga di suddetto termine in presenza di atti interruttivi, ai sensi dell'art. 161, comma secondo, cod. pen. (ex multis, Sez. 2, n. 57755 del 12/10/2018 , Saetta, Rv. 274721; Sez. 5, n. 32679 del 13/06/2018, Pireddu, Rv. 273490; Sez. 4, n. 6152 del 19/12/2017, dep. 2018, Freda e altro, Rv. 272021; Sez. 2, n. 5985 del 10/11/2017, dep. 2018, Scaragli, Rv. 272015 ; Sez. 3, n. 50619 del 30/01/2017, Zandomeneghi, Rv. 271802; Sez. 6, n. 50089 del 28/10/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268214; Sez. 6, n. 48954 del 21/09/2016, Lamirowski, Rv. 268224; Sez. 2, n. 13463 del 18/02/2016, Giofrè, Rv. 266532). Detto, poderoso fronte interpretativo ha smentito la posizione assunta da un isolato precedente di legittimità (Sez. 6, n. 47269 del 09/09/2015, Fallani, Rv. 265518); ciò ha fatto sia disattendendo le argomentazioni che l'arresto appena evocato aveva posto a base dell'idea che vi fosse un problema di bis in idem sostanziale, sia respingendo la possibilità che potesse essere lasciata all'interprete, come prospettato dal precedente suddetto, la scelta di quale fosse l'incidenza della recidiva sulla determinazione del tempo di prescrizione. I precedenti dell'orientamento maggioritario, poi, hanno condivisibilnnente escluso che la doppia valenza della recidiva determini una frizione con i principi convenzionali in materia di bis in idem, giacché la tutela apprestata dall'art. 4 del Protocollo n. 7 CEDU non si riferisce anche alla prescrizione. 8. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. (come modificato ex. I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativannente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorren
Sentenza Cassazione n. 44642/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris