CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 settembre 1980
Cassazione n. 04676/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 11/09/1980 avverso la sentenza del 17/01/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia in data 17 gennaio 2022, che ha confermato la condanna inflittagli per i delitti di cui agli artt. 612, 614 e 582 cod. pen. commessi in danno di [OSCURATO:PERSONA] il 16 ottobre 2016; -in data 15 novembre 2022 e 19 dicembre 2022 sono pervenute in Cancelleria tramite PEC le procure speciali della parte offesa e dell'imputato, conferite ai rispettivi difensori, per rimettere la querela ed accettare la remissione; Considerato che: - preliminarmente, non è possibile dichiarare l'estinzione dei reati dei quali il ricorrente è stato riconosciuto responsabile, non essendo stato prodotto l'atto di remissione della querela e quello di accettazione della stessa; - il primo motivo non è consentito in questa sede, giacché deduce, sotto l'egida formale del vizio di violazione di legge, mere doglianze in fatto dirette a suggerire una rivalutazione delle prove poste a fondamento del giudizio di responsabilità, siccome formulato da entrambi i giudici di merito nelle loro conformi decisioni; lo stesso è, oltretutto generico, in quanto meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 5-6 della sentenza impugnata); - il secondo motivo, che denunzia vizi di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio (ivi compresa la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche), è inedito, posto che non risulta dall'incontestata sintesi dei motivi di appello, per come riportata nella sentenza impugnata, che il deducente avesse formulato doglianze in ordine, appunto, al tema dedotto, essendosi limitato a chiedere l'assoluzione del ricorrente, di modo che, trattandosi di questione che involge profili di merito (ossia, attinenti all'uso della discrezionalità del giudice) non può essere dedotta per la prima volta nel giudizio di legittimità, stante il combinato disposto degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen.; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'11 gennaio 2023 Il consiglier ensore