CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 34763/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di: [OSCURATO:PERSONA] Crocifisso, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 3/10/2022 della Corte di appello di Caltanissetta; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte trasmesse a mezzo p.e.c. dal difensore della parte civile (capo B) [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso e nota spese delle quali ha chiesto la liquidazione; lette le conclusioni scritte trasmesse a mezzo p.e.c. dal difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'annullamento della sentenza impugnata ed ha chiesto comunque il differimento ad udienza successiva alla decisione della Corte costituzionale sul regime di procedibilità del reato di danneggiamento aggravato ai sensi dell'art. 625, comma primo, n. 7 cod. pen. (esposizione alla pubblica fede). [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Avverso la sentenza indicata in epigrafe -che ha confermato, in ordine all'accertamento della responsabilità per i fatti descritti in imputazione- la sentenza del Tribunale di Gela 1'11 novembre 2021, di condanna dell'imputato per delitti di danneggiamento aggravato dalla esposizione del bene alla pubblica fede e lesioni personali aggravate, commessi il 15 gennaio 2015- propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo a motivo unico della impugnazione l'assenza di motivazione, intesa quale tratto grafico, che ha accompagnato la opzione dosimetrica dell'aumento di pena (mesi cinque di reclusione), per i due distinti reati, calcolato in aumento per continuazione rispetto al precedente giudicato. 1.1. con la memoria da ultimo trasmessa, la difesa del ricorrente ha chiesto differirsi l'udienza a data successiva alla decisione della Corte costituzionale sulla questione incidentale rimessa dal giudice di merito (irragionevolezza della procedibilità ex officio in caso ricorra l'aggravante dell'essere la cosa esposta alla pubblica fede). 2. Deve innanzitutto dichiararsi la irrevocabilità della decisione di condanna per il reato di lesioni di cui al capo B, la querela non è stata rimessa, anzi la parte civile costituita ha concluso anche nella presente sede di legittimità, così confermando la ferma volontà di punizione del colpevole del reato subito. 3. Deve essere altresì rigettata la richiesta di differimento in ragione della futura decisione della Corte costituzionale in ordine al regime di procedibilità del reato di danneggiamento aggravato (querela rimessa dalla parte civile del reato di cui al capo A, che ha anche revocato la costituzione di parte civile). L'esito della presente decisione è infatti indifferente rispetto alla sorte della questione di legittimità costituzionale sollevata in via incidentale, ben potendo quest'ultima spiegare effetti in sede di rinvio, stante la non irrevocabilità della decisione sul capo A. 4. E' fondato invece il motivo speso in tema di misura della sanzione applicata (per due reati differenti) quale aumento di pena sul precedente giudicato esterno. Il ricorrente denunzia -a giusto titolo- la omessa motivazione in ordine alla dosimetria della sanzione posta quale aumento in continuazione per i reati satellite. La misura della sanzione detentiva irrogata per il reato satellite è frutto di una precisa opzione del giudice di merito; scelta che merita di essere argomentata sulla base dell'apprezzamento di emergenze fattuali (Sez. 2, n. 33566, del 5/5/2010, Rv. 248123); né, in mancanza di tratto grafico, può svolgere opera di supplenza la Corte di legittimità, trattandosi di tipica discrezionalità riconosciuta dalla legge al giudice del merito. L'art. 132 del codice penale, nel riconoscere la discrezionalità del giudice nella applicazione della pena, impone infatti (primo comma, secondo periodo) di indicare i motivi che giustificano l'uso di tale potere discrezionale, attingendo al "serbatoio" di criteri allocato nel corpo del successivo art. 133 dello stesso codice; è pertanto preciso dovere del giudice di merito argomentare specificamente e separatamente circa i singoli aumenti calcolati per la continuazione dei reati satellite rispetto al reato più grave posto a base della piramide sanzionatoria (Sez. U., n. 47127 del 24/06/2021, Rv. 282269 - 01). 5. Pertanto, fermo restando l'accertamento della responsabilità per il reato di lesioni contestato al capo B, la sentenza impugnata deve essere nel resto (misura parcellizzata dell'aumento per la continuazione) annullata, con rinvio che va disposto, ai sensi dell'art. 623, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in favore di altra sezione della Corte di appello di Caltanissetta, per nuovo esame sul punto in ordine al quale la motivazione è stata omessa. 5.1. Il giudice del rinvio potrà valutare autonomamente le condizioni di procedibilità per il reato di cui al capo A, così come la sua eventuale estinzione per effetto del decorso del termine di prescrizione; valutazione altrettale è demandata sulla liquidazione delle spese processuali sostenute nel grado dalla parte civile. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Caltanissetta. Visto l'art. 624 c.p.p. dichiara la irrevocabilità della sentenza in ordine alla affermazione della penale responsabilità dell'imputato quanto al reato di cui al capo B). Così deciso in Roma, nella camera d