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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 14 aprile 2022

Cassazione n. 17395/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/12/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto

1. La Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Roma ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione per il reato di cui all'art. 75, comma 2, d.

Igs. n. 159 del 2011 perché, essendo sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno, non ottemperava alle prescrizioni specificamente per non essere stato rinvenuto nella sua abitazione alle ore 00,53 del 2 giugno 2013, in Roma.

2. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto vizio di violazione di legge.

3. Il ricorso è inammissibile.

Rilevato che il delitto in imputazione è punito pur quando le violazioni della prescrizione non attengattpecificamente all'obbligo di soggiorno, atteso che "in tema di sorveglianza speciale, le cd. prescrizioni accessorie di cui all'art. 8 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - che consentono di adattare le esigenze di difesa sociale proprie della misura di prevenzione al caso concreto - hanno efficacia integrativa del precetto relativo ai reati di cui all'art. 75, commi 1 e 2, del medesimo decreto, con la conseguenza che anche la loro violazione integra detti reati" - Sez. 1, n. 12889 del 26/02/2018, Rv. 272612; v., anche, Sez. 1, n. 8412 del 27/01/2009, Rv. 242975 -; ritenuto pertanto che alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 14 aprile 2022 Il congliee ètensore Giuse lucia IN C [OSCURATO:PERSONA] 1TATA Il preside

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/12/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. La Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Roma ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione per il reato di cui all'art. 75, comma 2, d. Igs. n. 159 del 2011 perché, essendo sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno, non ottemperava alle prescrizioni specificamente per non essere stato rinvenuto nella sua abitazione alle ore 00,53 del 2 giugno 2013, in Roma. 2. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto vizio di violazione di legge. 3. Il ricorso è inammissibile. Rilevato che il delitto in imputazione è punito pur quando le violazioni della prescrizione non attengattpecificamente all'obbligo di soggiorno, atteso che "in tema di sorveglianza speciale, le cd. prescrizioni accessorie di cui all'art. 8 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - che consentono di adattare le esigenze di difesa sociale proprie della misura di prevenzione al caso concreto - hanno efficacia integrativa del precetto relativo ai reati di cui all'art. 75, commi 1 e 2, del medesimo decreto, con la conseguenza che anche la loro violazione integra detti reati" - Sez. 1, n. 12889 del 26/02/2018, Rv. 272612; v., anche, Sez. 1, n. 8412 del 27/01/2009, Rv. 242975 -; ritenuto pertanto che alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 14 aprile 2022 Il congliee ètensore Giuse lucia IN C [OSCURATO:PERSONA] 1TATA Il preside
Decreto Cassazione n. 17395/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris