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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 26380/2026

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ribunale di Cagliarivisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale,[OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenzaimpugnata limitatamente alla valutazione relativa all'applicazione dell'art. 131-biscod. pen.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza del 9 gennaio 2026, il Tribunale di Cagliari ha condannatoAntonio [OSCURATO:PERSONA] alla pena di 200 euro di ammenda per la contravvenzione di cuiall’art. 712 cod. pen.2.

Ricorre per cassazione avverso la predetta sentenza il difensoredell'imputato.2.1.

Con il primo motivo, deduce violazione dell’art. 131-bis cod. pen. etravisamento dei fatti, censurando il mancato riconoscimento della causa di nonpunibilità per particolare tenuità del fatto.

Il Tribunale avrebbe escluso l’istitutovalorizzando la presenza di precedenti penali, tra cui uno specifico etemporalmente prossimo al fatto, ma tale valutazione deriverebbe da un’erronealettura del casellario giudiziale.

L’iscrizione ritenuta precedente specificoriguarderebbe, in realtà, l’ordinanza di ammissione alla messa alla prova emessanel medesimo procedimento, poi revocata, e non una condanna.Secondo la difesa, residuerebbe un solo precedente, risalente nel tempo erelativo a un danneggiamento definito con decreto penale di condanna, nonsufficiente a fondare un giudizio di abitualità ostativo all’applicazione dell’art. 131-bis cod. pen.

Il Tribunale avrebbe inoltre omesso di valutare gli ulteriori parametriprevisti dalla norma, quali le modalità della condotta e l’esiguità dell’offesa.

Il fattoriguardava, infatti, l’acquisto di un telefono cellulare nell’ambito di un rapporto trafratelli, contesto nel quale lo scambio di beni può avvenire anche senza prezzo oper importi modesti, senza necessariamente far emergere sospetti sullaprovenienza illecita del bene.2.2.

Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione degli artt. 163 e175 cod. pen., lamentando l’omessa concessione della sospensione condizionaledella pena e della non menzione della condanna.

Il Tribunale avrebbe negato talibenefici senza motivazione, pur in presenza dei relativi presupposti, avutoriguardo alla natura del reato, alla modesta entità della pena irrogata e alla limitatarilevanza del precedente penale.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso merita accoglimento sulla base dell’assorbente fondatezza delprimo motivo.2.

Con la sentenza impugnata, è stata ritenuta preclusiva rispettoall'applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità delfatto la ritenuta abitualità del fatto, desunta dalla sussistenza a caricodell'imputato di precedenti penali, di cui uno specifico, che sarebbe statocommesso a soli due giorni di distanza dal fatto per il quale oggi si procede.2.1.

Quanto alla nozione di abitualità del comportamento, le Sezioni Unitehanno spiegato come, ai fini del presupposto ostativo alla configurabilità dellacausa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il comportamento èabituale quando l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, hacommesso almeno due illeciti, oltre quello preso in esame (Sez.

U, n. 13681 del25/2/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 266591-01).

In motivazione, la Corte ha chiarito che, aifini della valutazione del presupposto indicato, il giudice può fare riferimento oltreche alle condanne irrevocabili ed alle precedenti pronunzie relative a reati inprecedenza ritenuti non punibili ai sensi dell'art. 131-bis, cod. pen., anche agliilleciti il cui accertamento è ancora in fase di cognizione di cui il giudice è in gradodi valutare l'esistenza.

Dunque, è sufficiente anche un accertamento incidentaleda parte del Giudice che ha ad oggetto la commissione da parte dell'imputato dialmeno altri due reati della stessa indole di quello per cui si procede e, inparticolare, la sussistenza degli elementi costitutivi di detti due ulteriori reati.2.2.

Nel caso in esame, dall’esame del casellario giudiziale dell’imputato,emerge un unico precedente, per un delitto di danneggiamento commesso il 1aprile 2015, per il quale ha riportato una pena di 2.500 euro di multa con decretopenale di condanna del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cagliariemesso in data 8 giugno 2016 e divenuto esecutivo in data 21 febbraio 2019.La seconda annotazione nel casellario riguarda, invero, l'ordinanza disospensione del procedimento per messa alla prova emessa il 15 settembre 2022,nell’ambito del presente procedimento, dal Giudice dell'udienza preliminare delTribunale di Cagliari che, secondo quanto emerge dal ricorso, è statasuccessivamente revocata con conseguente rinvio a giudizio per il dibattimento.2.3.

Deve pertanto escludersi che, nel caso di specie, ricorra il requisitodell’abitualità del comportamento, così come delineato dalla richiamatagiurisprudenza di legittimità, e poiché il giudice di merito ha escluso l’applicazionedella speciale causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. sulla basedella sola ritenuta sussistenza del requisito ostativo dell’abitualità, desunto daiprecedenti penali dell’imputato, la sentenza impugnata deve essere annullata.2.3.1.

Ritiene il Collegio di non dovere di disporre il rinvio al giudice di merito.È stato invero affermato che la causa di esclusione della punibilità perparticolare tenuità del fatto prevista dall'art. 131-bis cod. pen. può essere rilevatanel giudizio di legittimità, quando è stata dedotta nei motivi di appello e sempreche i presupposti per la sua applicazione siano immediatamente rilevabili dagli attie non siano necessari ulteriori accertamenti fattuali a tal fine, conformemente aquanto previsto dall'art. 620 lett. l), cod. proc. pen., che consente alla Corte dicassazione di decidere quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fattoed appaia evidente la superfluità del rinvio al giudice di merito (Sez.

U, n. 13681del 25/02/2016, [OSCURATO:PERSONA]. 266589-01; Sez. 6, n. 36518 del 27/10/2020, Rodio,Rv. 280118-02; Sez. 2, n. 49446 del 03/10/2018, Zingari, Rv. 274476-01; Sez.1, n. 27752 del 09/05/2017, Menegotti, Rv. 270271-01).2.3.2.

Nel caso in esame, caduta la ragione di fatto con cui è stato giustificatoil diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., si deverilevare come dalla stessa sentenza impugnata si possa evincere, senza necessitàdi ulteriori accertamenti di merito, la sussistenza di tutti i presupposti per la suaapplicazione, quali l’esiguità del danno o del pericolo, tenuto conto che il giudicedi merito ha ritenuto di applicare unicamente la pena dell’ammenda in misura dieuro 200, e non essendo state ravvisate le altre condizioni soggettive ostative.3.

Ne consegue che deve essere disposto l’annullamento senza rinvio dellasentenza impugnata perché l’imputato non è punibile per particolare tenuità delfatto.4.

La riconosciuta fondatezza del primo motivo comporta l’assorbimento delsecondo motivo di ricorso.

P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] non punibile per particolare tenuità del fatto.Così è deciso, 23/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDaniela [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ribunale di Cagliarivisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale,[OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenzaimpugnata limitatamente alla valutazione relativa all'applicazione dell'art. 131-biscod. pen.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 9 gennaio 2026, il Tribunale di Cagliari ha condannatoAntonio [OSCURATO:PERSONA] alla pena di 200 euro di ammenda per la contravvenzione di cuiall’art. 712 cod. pen.2. Ricorre per cassazione avverso la predetta sentenza il difensoredell'imputato.2.1. Con il primo motivo, deduce violazione dell’art. 131-bis cod. pen. etravisamento dei fatti, censurando il mancato riconoscimento della causa di nonpunibilità per particolare tenuità del fatto. Il Tribunale avrebbe escluso l’istitutovalorizzando la presenza di precedenti penali, tra cui uno specifico etemporalmente prossimo al fatto, ma tale valutazione deriverebbe da un’erronealettura del casellario giudiziale. L’iscrizione ritenuta precedente specificoriguarderebbe, in realtà, l’ordinanza di ammissione alla messa alla prova emessanel medesimo procedimento, poi revocata, e non una condanna.Secondo la difesa, residuerebbe un solo precedente, risalente nel tempo erelativo a un danneggiamento definito con decreto penale di condanna, nonsufficiente a fondare un giudizio di abitualità ostativo all’applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. Il Tribunale avrebbe inoltre omesso di valutare gli ulteriori parametriprevisti dalla norma, quali le modalità della condotta e l’esiguità dell’offesa. Il fattoriguardava, infatti, l’acquisto di un telefono cellulare nell’ambito di un rapporto trafratelli, contesto nel quale lo scambio di beni può avvenire anche senza prezzo oper importi modesti, senza necessariamente far emergere sospetti sullaprovenienza illecita del bene.2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione degli artt. 163 e175 cod. pen., lamentando l’omessa concessione della sospensione condizionaledella pena e della non menzione della condanna. Il Tribunale avrebbe negato talibenefici senza motivazione, pur in presenza dei relativi presupposti, avutoriguardo alla natura del reato, alla modesta entità della pena irrogata e alla limitatarilevanza del precedente penale.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso merita accoglimento sulla base dell’assorbente fondatezza delprimo motivo.2. Con la sentenza impugnata, è stata ritenuta preclusiva rispettoall'applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità delfatto la ritenuta abitualità del fatto, desunta dalla sussistenza a caricodell'imputato di precedenti penali, di cui uno specifico, che sarebbe statocommesso a soli due giorni di distanza dal fatto per il quale oggi si procede.2.1. Quanto alla nozione di abitualità del comportamento, le Sezioni Unitehanno spiegato come, ai fini del presupposto ostativo alla configurabilità dellacausa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il comportamento èabituale quando l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, hacommesso almeno due illeciti, oltre quello preso in esame (Sez. U, n. 13681 del25/2/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 266591-01). In motivazione, la Corte ha chiarito che, aifini della valutazione del presupposto indicato, il giudice può fare riferimento oltreche alle condanne irrevocabili ed alle precedenti pronunzie relative a reati inprecedenza ritenuti non punibili ai sensi dell'art. 131-bis, cod. pen., anche agliilleciti il cui accertamento è ancora in fase di cognizione di cui il giudice è in gradodi valutare l'esistenza. Dunque, è sufficiente anche un accertamento incidentaleda parte del Giudice che ha ad oggetto la commissione da parte dell'imputato dialmeno altri due reati della stessa indole di quello per cui si procede e, inparticolare, la sussistenza degli elementi costitutivi di detti due ulteriori reati.2.2. Nel caso in esame, dall’esame del casellario giudiziale dell’imputato,emerge un unico precedente, per un delitto di danneggiamento commesso il 1aprile 2015, per il quale ha riportato una pena di 2.500 euro di multa con decretopenale di condanna del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cagliariemesso in data 8 giugno 2016 e divenuto esecutivo in data 21 febbraio 2019.La seconda annotazione nel casellario riguarda, invero, l'ordinanza disospensione del procedimento per messa alla prova emessa il 15 settembre 2022,nell’ambito del presente procedimento, dal Giudice dell'udienza preliminare delTribunale di Cagliari che, secondo quanto emerge dal ricorso, è statasuccessivamente revocata con conseguente rinvio a giudizio per il dibattimento.2.3. Deve pertanto escludersi che, nel caso di specie, ricorra il requisitodell’abitualità del comportamento, così come delineato dalla richiamatagiurisprudenza di legittimità, e poiché il giudice di merito ha escluso l’applicazionedella speciale causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. sulla basedella sola ritenuta sussistenza del requisito ostativo dell’abitualità, desunto daiprecedenti penali dell’imputato, la sentenza impugnata deve essere annullata.2.3.1. Ritiene il Collegio di non dovere di disporre il rinvio al giudice di merito.È stato invero affermato che la causa di esclusione della punibilità perparticolare tenuità del fatto prevista dall'art. 131-bis cod. pen. può essere rilevatanel giudizio di legittimità, quando è stata dedotta nei motivi di appello e sempreche i presupposti per la sua applicazione siano immediatamente rilevabili dagli attie non siano necessari ulteriori accertamenti fattuali a tal fine, conformemente aquanto previsto dall'art. 620 lett. l), cod. proc. pen., che consente alla Corte dicassazione di decidere quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fattoed appaia evidente la superfluità del rinvio al giudice di merito (Sez. U, n. 13681del 25/02/2016, [OSCURATO:PERSONA]. 266589-01; Sez. 6, n. 36518 del 27/10/2020, Rodio,Rv. 280118-02; Sez. 2, n. 49446 del 03/10/2018, Zingari, Rv. 274476-01; Sez.1, n. 27752 del 09/05/2017, Menegotti, Rv. 270271-01).2.3.2. Nel caso in esame, caduta la ragione di fatto con cui è stato giustificatoil diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., si deverilevare come dalla stessa sentenza impugnata si possa evincere, senza necessitàdi ulteriori accertamenti di merito, la sussistenza di tutti i presupposti per la suaapplicazione, quali l’esiguità del danno o del pericolo, tenuto conto che il giudicedi merito ha ritenuto di applicare unicamente la pena dell’ammenda in misura dieuro 200, e non essendo state ravvisate le altre condizioni soggettive ostative.3. Ne consegue che deve essere disposto l’annullamento senza rinvio dellasentenza impugnata perché l’imputato non è punibile per particolare tenuità delfatto.4. La riconosciuta fondatezza del primo motivo comporta l’assorbimento delsecondo motivo di ricorso. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] non punibile per particolare tenuità del fatto.Così è deciso, 23/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDaniela [OSCURATO:PERSONA]