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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 23 marzo 2022

Cassazione n. 18354/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Napoli sentita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]Olio che ha chiesto rigettarsi il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, ha proposto ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Napoli su indicata, con cui era stata rigettata l'istanza di riesame proposta avverso l'ordinanza applicativa della misura degli arresti domiciliari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indagato per i delitti di cui agli artt. 416 bis e 416 ter cod. pen. 2.

Con dichiarazione del procuratore speciale appositamente nominato, pervenuta in data 15 marzo 2022, l'indagato ha dichiarato di rinunciare al ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile, in considerazione della sopravvenuta rinuncia all'impugnazione, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d) cod. proc. pen. 2.

All' inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ceett.z.4L4ii L t ~4.,42.- ricorso\,(Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 23/3/2022. [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] Cammino ceposrrATo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Napoli sentita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]Olio che ha chiesto rigettarsi il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, ha proposto ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Napoli su indicata, con cui era stata rigettata l'istanza di riesame proposta avverso l'ordinanza applicativa della misura degli arresti domiciliari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indagato per i delitti di cui agli artt. 416 bis e 416 ter cod. pen. 2. Con dichiarazione del procuratore speciale appositamente nominato, pervenuta in data 15 marzo 2022, l'indagato ha dichiarato di rinunciare al ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, in considerazione della sopravvenuta rinuncia all'impugnazione, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d) cod. proc. pen. 2. All' inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ceett.z.4L4ii L t ~4.,42.- ricorso\,(Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/3/2022. [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] Cammino ceposrrATo [OSCURATO:PERSONA]