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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 17 ottobre 2022

Cassazione n. 44583/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO dì [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni ex art. 611 c.p.p. del PG in persona del [OSCURATO:PERSONA].

Gen. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso e quelle dell'Avvocatura Generale dello Stato per il Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ha chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.

A [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha rigettato la richiesta di riparazione avanzata ex art. 314 cod. proc. pen., dall'odierno ricorrente [OSCURATO:PERSONA], in relazione all'asserita ingiusta deten- zione patita dal 10/1/2013 al 17/7/2014, in regime di custodia cautelare, in car- cere in quanto indagato per il reato di associazione mafiosa.

Il ricorrente veniva prosciolto dall'accusa con sentenza del Tribunale di Locri del 17/7/2014, confermata in appello e divenuta irrevocabile il 12/1/2019.

2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA], deducendo, quale unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, co. 1, disp. att., cod. proc. pen. vizio di motivazione in relazione agli artt. 314 cod. proc. pen. e 43 cod. pen.

Il ricorrente, dopo aver ricordato i principi da applicare in tema di riparazione per ingiusta detenzione, denuncia il mancato rispetto degli stessi da parte dell'im- pugnata ordinanza.

Ci si duole della mancata indicazione, da parte dei giudici della riparazione, della condotta giustificativa dell'adozione del provvedimento restrittivo.

Sostanzialmente, l'impugnato provvedimento avrebbe inteso soddisfare il proprio obbligo motivazionale esclusivamente con l'indicazione di alcuni passaggi tratti dalle sentenze di assoluzione, in particolare da quella del Tribunale di Locri.

Tali passaggi vengono testualmente riportati in ricorso per evidenziarne l'irri- levanza.

In particolare, in relazione al riferimento fatto all'utenza telefonica intestata a [OSCURATO:PERSONA], si rileva che tale circostanza era riportata nell'informativa posta alla base del provvedimento restrittivo e poi valorizzata nello stesso provvedi- mento nonostante la stessa utenza fosse palesemente riportata sul biglietto da visita dell'indagato e fosse stata utilizzata per ben tre volte dagli stessi inquirenti per contattare lo Iofrida.

Ci si duole dell'omessa valutazione delle SIT dalle quali emergerebbe chiara- mente che la condotta dell'indagato non giustificava alcun provvedimento restrit- tivo.

Si lamenta l'avvenuta valorizzazione della circostanza relativa all'assunzione dei quattro operai da parte dello Iofrida.

In realtà lo Iofrida -si legge in ricorso- si era limitato a segnalare i quattro operai, che erano poi stati assunti dallo Scavelli, presso la cui società l'odierno ricorrente svolgeva il ruolo di direttore tecnico.

Inol- tre, gli stessi operai avevano già lavorato durante i lavori eseguiti presso la locale stazione dei carabinieri nonostante uno di loro fosse cugino della moglie di Mam- moliti Francesco.

Si aggiunge, infine, che in relazione a tali soggetti la stessa Pro- cura di [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'archiviazione in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] con accogli- mento della stessa in data 26/6/2013.

Il comportamento dello Iofrida, conclude il difensore ricorrente, era noto agli inquirenti e non necessitava di alcun intervento dell'autorità giudiziaria trattandosi di un professionista serio che lavorava anche con enti pubblici.

Errata viene ritenuta anche la valorizzazione, ai fini dell'esclusione del diritto alla riparazione, dell'essersi l'indagato in sede di interrogatorio avvalso della fa- coltà di non rispondere.

Chiede, pertanto, l'annullamento della ordinanza impugnata con tutte le con- seguenze di legge.

3. Il P.G. presso questa Corte Suprema in data 17/10/2022 ha rassegnato ex art. 611 cod. proc. pen. le proprie conclusioni scritte chiedendo il rigetto del proposto ricorso.

4. In data 4/10/2022 ha rassegnato le proprie conclusioni il Ministero dell'Economia e delle Finanze per mezzo dell'Avvocature Generale dello Stato che ha concluso per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese. [OSCURATO:PERSONA]

1. Ancorché, come si dirà in seguito, appaia fondato il rilievo per cui, alla luce dello ius superveniens, non poteva essere valutato come impeditivo al chiesto in- dennizzo il silenzio serbato dall'imputato in sede di interrogatorio di garanzia, il provvedimento impugnato supera la c.d.

"prova di resistenza" quanto ai residui motivi che hanno indotto la Corte palermitana al rigetto della richiesta di inden- nizzo e, pertanto, il proposto ricorso va rigettato.

2. Il giudice della riparazione motiva in maniera ampia e circostanziata sui motivi del rigetto.

L'art. 314 cod. pen., com'è noto, prevede al primo comma che "chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver com- messo il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto a un'equa riparazione per la custodia cautelare subita, qua- lora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave".

In tema di equa riparazione per ingiusta detenzione, dunque, costituisce causa impeditiva all'affermazione del diritto alla riparazione l'avere l'interessato dato causa, per dolo o per colpa grave, all'instaurazione o al mantenimento della custodia cautelare (art. 314, comma 1, ultima parte, cod. proc. pen.); l'assenza di tale causa, costituendo condizione necessaria al sorgere del diritto all'equa ri- parazione, deve essere accertata d'ufficio dal giudice, indipendentemente dalla deduzione della parte (cfr. sul punto questa Sez. 4, n. 34181 del 5/11/2002, Gua- dagno, Rv. 226004).

In proposito, le Sezioni Unite di questa Corte hanno da tempo precisato che, in tema di presupposti per la riparazione dell'ingiusta detenzione, deve intendersi dolosa - e conseguentemente idonea ad escludere la sussistenza del diritto all'in- dennizzo, ai sensi dell'art. 314, primo comma, cod. proc. pen. - non solo la con- dotta volta alla realizzazione di un evento voluto e rappresentato nei suoi termini fattuali, sia esso confliggente o meno con una prescrizione di legge, ma anche la condotta consapevole e volontaria i cui esiti, valutati dal giudice del procedimento riparatorio con il parametro dell' "id quod plerumque accidit" secondo le regole di esperienza comunemente accettate, siano tali da creare una situazione di allarme sociale e di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria a tutela della comunità, ragionevolmente ritenuta in pericolo (Sez.

Unite n. 43 del 13/12/1995 dep. 1996, Sarnataro ed altri, Rv. 203637) Poiché inoltre, la nozione di colpa è data dall'art. 43 cod. pen., deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, ai sensi del predetto primo comma dell'art. 314 cod. proc. pen., quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica negligenza, imprudenza, trascura- tezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso.

In altra successiva condivisibile pronuncia è stato affermato che il diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione non spetta se l'interessato ha tenuto consa- pevolmente e volontariamente una condotta tale da creare una situazione di do- veroso intervento dell'autorità giudiziaria o se ha tenuto una condotta che abbia posto in essere, per evidente negligenza, imprudenza o trascuratezza o inosser- vanza di leggi o regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una prevedibile ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'a- dozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso (Sez. 4, n. 43302 del 23/10/2008, Maisano, Rv. 242034).

Ancora le Sezioni Unite, hanno affermato che il giudice, nell'accertare la sussistenza o meno della condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione, consistente nell'incidenza causale del dolo o della colpa grave dell'interessato rispetto all'applicazione del provvedimento di cu- stodia cautelare, deve valutare la condotta tenuta dal predetto sia anteriormente che successivamente alla sottoposizione alla misura e, più in generale, al momento della legale conoscenza della pendenza di un procedimento a suo carico (Sez.

Unite, n. 32383 del 27/5/2010, D'Ambrosio, Rv. 247664).

E, ancora, più recente- mente, il [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto di dover precisare ulteriormente che in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, ai fini del riconoscimento dell'inden- nizzo può anche prescindersi dalla sussistenza di un "errore giudiziario", venendo in considerazione soltanto l'antinomia "strutturale" tra custodia e assoluzione, o quella "funzionale" tra la durata della custodia ed eventuale misura della pena, con la conseguenza che, in tanto la privazione della libertà personale potrà consi- derarsi "ingiusta", in quanto l'incolpato non vi abbia dato o concorso a darvi causa attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa, giacché, altrimenti, l'inden- nizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione riparatoria, dissol- vendo la "ratio" solidaristica che è alla base dell'istituto (così Sez.

Unite, n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257606, fattispecie in cui è stata ritenuta colpevole la condotta di un soggetto che aveva reso dichiarazioni ambigue in sede di inter- rogatorio di garanzia, omettendo di fornire spiegazioni sul contenuto delle conver- sazioni telefoniche intrattenute con persone coinvolte in un traffico di sostanze stupefacenti, alle quali, con espressioni "travisanti", aveva sollecitato in orario not- turno la urgente consegna di beni).

3. Va poi osservato che vi è totale autonomia tra giudizio penale e giudizio per l'equa riparazione anche atteso che i due afferiscono piani di indagine del tutto diversi che ben possono portare a conclusioni affatto differenti pur se fondanti sul medesimo materiale probatorio acquisito agli atti, in quanto sottoposto ad un va- glio caratterizzato dall'utilizzo di parametri di valutazione del tutto differenti.

Ciò perché è prevista in sede di riparazione per ingiusta detenzione la rivalutazione dei fatti non nella loro portata indiziaria o probatoria, che può essere ritenuta in- sufficiente e condurre all'assoluzione, occorrendo valutare se essi siano stati idonei a determinare, unitamente ed a cagione di una condotta negligente od imprudente dell'imputato, l'adozione della misura cautelare, traendo in inganno il giudice.

E' pacifico (cfr. tra le tante questa Sez. 4, ord. 25/11/2010, n. 45418) che, in sede di giudizio di riparazione ex art. 314 cod. proc. pen. ed al fine della valuta- zione dell'an debeatur occorra prendere in considerazione in modo autonomo e completo tutti gli elementi probatori disponibili ed in ogni modo emergenti dagli atti, al fine di valutare se chi ha patito l'ingiusta detenzione vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, impru- denza o violazione di leggi o regolamenti.

A tale fine è necessario che venga esa- minata la condotta posta in essere dall'istante sia prima che dopo la perdita della libertà personale e, più in generale, al momento della legale conoscenza della pen- denza di un procedimento a suo carico (cfr. Sez.

Un. n. 32383/2010), onde veri- ficare, con valutazione ex ante, in modo del tutto autonomo e indipendente dall'e- sito del processo di merito, se tale condotta, risultata in sede di merito tale da non integrare un fatto-reato, abbia ciononostante costituito il presupposto che abbia ingenerato, pur in eventuale presenza di un errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale, dando luogo alla deten- zione con rapporto di "causa ad effetto" (cfr. anche la precedente Sez.

Un.26/6/2002, [OSCURATO:PERSONA]).

A tal fine vanno prese in considerazione tanto condotte di tipo extraproces- suale (grave leggerezza o trascuratezza tale da avere determinato l'adozione del provvedimento restrittivo), quanto di tipo processuale (autoincolpazione, silenzio consapevole sull'esistenza di un alibi) che non siano state escluse dal giudice della cognizione (cfr. questa sez. 4, n. 45418 del 25.11.2010).

La colpa dell'istante è ostativa al diritto per le argomentazioni espresse, tra le altre, da Sez. 4, n. 1710 del 27.11.2013; sez. 4, n. 1422 del 16 ottobre 2013: " ... non potendo l'ordinamento, nel momento in cui fa applicazione della regola solidaristica, ... obliterare il principio di autoresponsabilità che incombe su tutti i consociati, allorquando interagiscono nella società (trattasi, infondo, della regola che trova esplicitazione negli arti. 1227 e 2056 c.c.), deve intendersi idonea ad escludere la sussistenza del diritto all'indennizzo ... non solo la condotta volta alla realizzazione di un evento voluto e rappresentato nei suoi termini fattuali, sia esso configgente o meno con una prescrizione di legge, ma anche la condotta consape- vole e volontaria i cui esiti, valutati dal giudice del procedimento riparatorio con il parametro dell'id quod plerumque accidit secondo le regole di esperienza comu- nemente accettate, siano tali da creare una situazione di allarme sociale e di do- veroso intervento dell'autorità giudiziaria a tutela della comunità, ragionevolmente ritenuta in pericolo.

Poiché inoltre, anche ai fini che qui ci interessano, la nozione di colpa è data dall'art. 43 c.p., deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione ... quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica, negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella man- cata revoca di uno già emesso ...".

4. Orbene, come si ricordava in premessa deve espungersi dalla motivazione del provvedimento impugnato la parte (pag. 6) che fa riferimento al silenzio del ricorrente in sede di interrogatorio, dovendosi al riguardo tenere conto del nuovo dettato normativo dell'art. 314 cod. proc. pen., secondo cui "l'esercizio da parte dell'imputato della facoltà di cui all'articolo 64, co. 3, lettera b), non incide sul diritto alla riparazione di cui al primo periodo" (così come novellato dall'art. 4, comma 1, lettera b), del D.Igs. 8 novembre 2021, n. 188 con decorrenza dal 14/12/2021), non può più tenersi conto, quale causa ostativa all'indennizzo, del silenzio serbato dall'imputato in sede di interrogatorio.

Ritiene il Collegio che la nuova normativa incida sulla categoria della colpa, che ha natura penalistica, che è presupposto alla cui assenza è ancorata la con- cessione del chiesto indennizzo, e finisca, pertanto, per avere una valenza sostan- ziale, tale da essere applicata retroattivamente per un principio di favor rei analogo a quello di cui all'art. 2, co. 4, cod. pen.

Nel provvedimento impugnato, tuttavia, è stato congruamente e logicamente posto in evidenza come vi siano ulteriori elementi che portano al rigetto della richiesta di indennizzo, ovvero il comportamento dell'odierno ricorrente, antecedente e/o concomitante all'esecuzione della misura cautelare, che ha dato causa alla indebita privazione della libertà e al mantenimento di tale condizione restrittiva.

Il giudice della riparazione, in particolare, ha ritenuto insussistenti i presupposti per dar luogo al chiesto indennizzo sulla base del comportamento tenuto dallo Iofrida che, in base a quanto accertato dal giudice della cognizione, era inserito in un subappalto occulto e non autorizzato, conscio della schermatura dell'attività in capo alla ditta che effettivamente svolgeva i lavori, laddove l'effettivo dominus era un soggetto appartenente alla criminalità organizzata, favorendo l'operatività del [OSCURATO:PERSONA] quale gestore occulto dell'impresa facente capo a [OSCURATO:PERSONA].

Con motivazione corretta la Corte territoriale rileva essere del tutto irrilevante risulta che si sia pervenuti in sede di cognizione al giudizio di assoluzione in base allo stesso quadro indiziario esistente nella fase cautelare: si tratta di una possibilità fisiologica, visto che il giudizio cautelare non si fonda sulla regola dell'al di là del ragionevole dubbio, esigendo soltanto gravi indizi di colpevolezza.

Come si è recentemente precisato, nel giudizio avente ad oggetto la riparazione per ingiusta detenzione, ai fini dell'accertamento della condizione ostativa del dolo o della colpa grave, può darsi rilievo agli stessi fatti accertati nel giudizio penale di cognizione, senza che rilevi che quest'ultimo si sia definito con l'assoluzione dell'imputato sulla base degli stessi elementi posti a fondamento del provvedimento applicativo della misura cautelare, trattandosi di un'evenienza fisiologicamente correlata alle diverse regole di giudizio applicabili nella fase cautelare e in quella di merito, valendo soltanto in quest'ultima il criterio dell'aldilà ogni ragionevole dubbio (così Sez. 4, n. 2145 del 13/01/2021, Rv. 280246, che, in applicazione di tale principio, ha ritenuto immune da censure il provvedimento di rigetto dell'istanza di riparazione per l'ingiusta detenzione subita per il reato di concorso esterno in associazione di tipo mafioso, che aveva ravvisato la colpa grave dell'istante nella condotta consistita nell'intrattenere consapevolmente rapporti economici con società collegate a una cosca mafiosa, ritenuta dalla Corte - sebbene penalmente irrilevante in quanto tenuta per subordinazione e paura rispetto al sodalizio piuttosto che con l'intenzione di avvantaggiarlo - contraria alle regole di diligenza dell'operatore economico, tenuto ad agire in modo lecito e a non favorire soggetti che operano in modo illecito, esponendo, altrimenti, a rischi legali l'intera impresa).

Nel caso in esame, ferma restando l'inidoneità del materiale probatorio a provare " al di là di ogni ragionevole dubbio" il reato di partecipazione ad associazione mafiosa - che ha condotto all'assoluzione - il giudizio di riparazione, ai fini del riconoscimento del vantato diritto all'indennizzo, ha legittimamente preso in considerazione la condotta dello Iofrida, non solo non esclusa dal giudice della cognizione, ma fortemente e negativamente stigmatizzata dallo stesso, in relazione all'appalto per la ristrutturazione della "Casa della legalità e cultura" di Polsi, formalmente aggiudicata ad una ditta di Crotone.

5. La Corte territoriale reggina, con motivazione logica e congrua, oltre che corretta in punto di diritto -e che, pertanto, si sottrae alle proposte censure di legittimità- ha ritenuto insussistenti i presupposti per dar luogo alla riparazione sulla base del comportamento tenuto dall'istante che, in base a quanto accertato dal giudice della cognizione, si inseriva in un subappalto occulto e non autorizzato, il cui l'effettivo dominus era un soggetto appartenente al vertice della criminalità organizzata.

Come ricorda il provvedimento impugnato, era proprio lo Iofrida a contattare il titolare della ditta aggiudicataria, manifestando la sua disponibilità a reperire altro soggetto che potesse svolgere i lavori, ed a fornire successivamente i nominativi degli operai da assumere e i mezzi tecnici da utilizzare, procurati dalla ditta di [OSCURATO:PERSONA], in assenza di contratti di nolo a freddo, stipulati solo successivamente.

E dalle intercettazioni emergeva che l'odierno ricorrente, cui era stato affidato un incarico di direttore tecnico, aveva quale referente [OSCURATO:PERSONA], a sua volta in contatto con [OSCURATO:PERSONA].

Tale condotta, ritenuta dai giudici della cognizione di valenza indiziante in ordine alla sua militanza nella cosca capeggiata da [OSCURATO:PERSONA], ha indotto l'A.G. ad adottare e mantenere la custodia cautelare.La stessa condotta non è stata esclusa dal giudice dell'assoluzione, anche se non ritenuta sufficiente a provare, al di là di ogni ragionevole dubbio, l'intraneità dello Ioffrida al sodalizio criminoso.

Tuttavia, il pieno coinvolgimento dello Iofrida nell'esecuzione di lavori subappaltati in modo irregolare in favore di un'impresa sostanzialmente controllata da un esponente di spicco della criminalità organizzata e la dimostrata contiguità dell'istante all'ambito criminale contestato costituiscono elementi cor- rettamente ritenuti dal giudice della riparazione sintomatici della colpa grave, e pertanto ostativi alla riparazione.

Conclusivamente, il provvedimento impugnato, appare motivato in modo esaustivo, logico e privo di contraddizioni, in conformità agli orientamenti della giurisprudenza di legittimità menzionati, atteso che ha individuato, con estrema puntualità, quelle condotte del ricorrente - poste all'attenzione del giudice della cautela e confermate dai giudici di merito, nonostante l'assoluzione- che risultano gravemente colpevoli, in quanto espressione di piena consapevolezza del metodo utilizzato per il conseguimento del subappalto non autorizzato e di una evidente contiguità con ambienti di criminalità organizzata, tali da contribuire, dal punto di vista causale, all'adozione ed al mantenimento della misura cautelare.

6. Al rigetto del ricorso consegue, ex lege, la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Il ricorrente va altresì condannato alla rifusione delle spese al resistente [OSCURATO:PERSONA] nistero dell'Economia e delle Finanze che, alla luce dei pertinenti e puntuali motivi versati in atti dall'Avvocatura dello Stato, tesi efficacemente a contrastare quelli di cui al proposto ricorso, vengono liquidati come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ric

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO dì [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni ex art. 611 c.p.p. del PG in persona del [OSCURATO:PERSONA]. Gen. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso e quelle dell'Avvocatura Generale dello Stato per il Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ha chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria di spese. A [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha rigettato la richiesta di riparazione avanzata ex art. 314 cod. proc. pen., dall'odierno ricorrente [OSCURATO:PERSONA], in relazione all'asserita ingiusta deten- zione patita dal 10/1/2013 al 17/7/2014, in regime di custodia cautelare, in car- cere in quanto indagato per il reato di associazione mafiosa. Il ricorrente veniva prosciolto dall'accusa con sentenza del Tribunale di Locri del 17/7/2014, confermata in appello e divenuta irrevocabile il 12/1/2019. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA], deducendo, quale unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, co. 1, disp. att., cod. proc. pen. vizio di motivazione in relazione agli artt. 314 cod. proc. pen. e 43 cod. pen. Il ricorrente, dopo aver ricordato i principi da applicare in tema di riparazione per ingiusta detenzione, denuncia il mancato rispetto degli stessi da parte dell'im- pugnata ordinanza. Ci si duole della mancata indicazione, da parte dei giudici della riparazione, della condotta giustificativa dell'adozione del provvedimento restrittivo. Sostanzialmente, l'impugnato provvedimento avrebbe inteso soddisfare il proprio obbligo motivazionale esclusivamente con l'indicazione di alcuni passaggi tratti dalle sentenze di assoluzione, in particolare da quella del Tribunale di Locri. Tali passaggi vengono testualmente riportati in ricorso per evidenziarne l'irri- levanza. In particolare, in relazione al riferimento fatto all'utenza telefonica intestata a [OSCURATO:PERSONA], si rileva che tale circostanza era riportata nell'informativa posta alla base del provvedimento restrittivo e poi valorizzata nello stesso provvedi- mento nonostante la stessa utenza fosse palesemente riportata sul biglietto da visita dell'indagato e fosse stata utilizzata per ben tre volte dagli stessi inquirenti per contattare lo Iofrida. Ci si duole dell'omessa valutazione delle SIT dalle quali emergerebbe chiara- mente che la condotta dell'indagato non giustificava alcun provvedimento restrit- tivo. Si lamenta l'avvenuta valorizzazione della circostanza relativa all'assunzione dei quattro operai da parte dello Iofrida. In realtà lo Iofrida -si legge in ricorso- si era limitato a segnalare i quattro operai, che erano poi stati assunti dallo Scavelli, presso la cui società l'odierno ricorrente svolgeva il ruolo di direttore tecnico. Inol- tre, gli stessi operai avevano già lavorato durante i lavori eseguiti presso la locale stazione dei carabinieri nonostante uno di loro fosse cugino della moglie di Mam- moliti Francesco. Si aggiunge, infine, che in relazione a tali soggetti la stessa Pro- cura di [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'archiviazione in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] con accogli- mento della stessa in data 26/6/2013. Il comportamento dello Iofrida, conclude il difensore ricorrente, era noto agli inquirenti e non necessitava di alcun intervento dell'autorità giudiziaria trattandosi di un professionista serio che lavorava anche con enti pubblici. Errata viene ritenuta anche la valorizzazione, ai fini dell'esclusione del diritto alla riparazione, dell'essersi l'indagato in sede di interrogatorio avvalso della fa- coltà di non rispondere. Chiede, pertanto, l'annullamento della ordinanza impugnata con tutte le con- seguenze di legge. 3. Il P.G. presso questa Corte Suprema in data 17/10/2022 ha rassegnato ex art. 611 cod. proc. pen. le proprie conclusioni scritte chiedendo il rigetto del proposto ricorso. 4. In data 4/10/2022 ha rassegnato le proprie conclusioni il Ministero dell'Economia e delle Finanze per mezzo dell'Avvocature Generale dello Stato che ha concluso per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese. [OSCURATO:PERSONA] 1. Ancorché, come si dirà in seguito, appaia fondato il rilievo per cui, alla luce dello ius superveniens, non poteva essere valutato come impeditivo al chiesto in- dennizzo il silenzio serbato dall'imputato in sede di interrogatorio di garanzia, il provvedimento impugnato supera la c.d. "prova di resistenza" quanto ai residui motivi che hanno indotto la Corte palermitana al rigetto della richiesta di inden- nizzo e, pertanto, il proposto ricorso va rigettato. 2. Il giudice della riparazione motiva in maniera ampia e circostanziata sui motivi del rigetto. L'art. 314 cod. pen., com'è noto, prevede al primo comma che "chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver com- messo il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto a un'equa riparazione per la custodia cautelare subita, qua- lora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave". In tema di equa riparazione per ingiusta detenzione, dunque, costituisce causa impeditiva all'affermazione del diritto alla riparazione l'avere l'interessato dato causa, per dolo o per colpa grave, all'instaurazione o al mantenimento della custodia cautelare (art. 314, comma 1, ultima parte, cod. proc. pen.); l'assenza di tale causa, costituendo condizione necessaria al sorgere del diritto all'equa ri- parazione, deve essere accertata d'ufficio dal giudice, indipendentemente dalla deduzione della parte (cfr. sul punto questa Sez. 4, n. 34181 del 5/11/2002, Gua- dagno, Rv. 226004). In proposito, le Sezioni Unite di questa Corte hanno da tempo precisato che, in tema di presupposti per la riparazione dell'ingiusta detenzione, deve intendersi dolosa - e conseguentemente idonea ad escludere la sussistenza del diritto all'in- dennizzo, ai sensi dell'art. 314, primo comma, cod. proc. pen. - non solo la con- dotta volta alla realizzazione di un evento voluto e rappresentato nei suoi termini fattuali, sia esso confliggente o meno con una prescrizione di legge, ma anche la condotta consapevole e volontaria i cui esiti, valutati dal giudice del procedimento riparatorio con il parametro dell' "id quod plerumque accidit" secondo le regole di esperienza comunemente accettate, siano tali da creare una situazione di allarme sociale e di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria a tutela della comunità, ragionevolmente ritenuta in pericolo (Sez. Unite n. 43 del 13/12/1995 dep. 1996, Sarnataro ed altri, Rv. 203637) Poiché inoltre, la nozione di colpa è data dall'art. 43 cod. pen., deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, ai sensi del predetto primo comma dell'art. 314 cod. proc. pen., quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica negligenza, imprudenza, trascura- tezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso. In altra successiva condivisibile pronuncia è stato affermato che il diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione non spetta se l'interessato ha tenuto consa- pevolmente e volontariamente una condotta tale da creare una situazione di do- veroso intervento dell'autorità giudiziaria o se ha tenuto una condotta che abbia posto in essere, per evidente negligenza, imprudenza o trascuratezza o inosser- vanza di leggi o regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una prevedibile ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'a- dozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso (Sez. 4, n. 43302 del 23/10/2008, Maisano, Rv. 242034). Ancora le Sezioni Unite, hanno affermato che il giudice, nell'accertare la sussistenza o meno della condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione, consistente nell'incidenza causale del dolo o della colpa grave dell'interessato rispetto all'applicazione del provvedimento di cu- stodia cautelare, deve valutare la condotta tenuta dal predetto sia anteriormente che successivamente alla sottoposizione alla misura e, più in generale, al momento della legale conoscenza della pendenza di un procedimento a suo carico (Sez. Unite, n. 32383 del 27/5/2010, D'Ambrosio, Rv. 247664). E, ancora, più recente- mente, il [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto di dover precisare ulteriormente che in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, ai fini del riconoscimento dell'inden- nizzo può anche prescindersi dalla sussistenza di un "errore giudiziario", venendo in considerazione soltanto l'antinomia "strutturale" tra custodia e assoluzione, o quella "funzionale" tra la durata della custodia ed eventuale misura della pena, con la conseguenza che, in tanto la privazione della libertà personale potrà consi- derarsi "ingiusta", in quanto l'incolpato non vi abbia dato o concorso a darvi causa attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa, giacché, altrimenti, l'inden- nizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione riparatoria, dissol- vendo la "ratio" solidaristica che è alla base dell'istituto (così Sez. Unite, n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257606, fattispecie in cui è stata ritenuta colpevole la condotta di un soggetto che aveva reso dichiarazioni ambigue in sede di inter- rogatorio di garanzia, omettendo di fornire spiegazioni sul contenuto delle conver- sazioni telefoniche intrattenute con persone coinvolte in un traffico di sostanze stupefacenti, alle quali, con espressioni "travisanti", aveva sollecitato in orario not- turno la urgente consegna di beni). 3. Va poi osservato che vi è totale autonomia tra giudizio penale e giudizio per l'equa riparazione anche atteso che i due afferiscono piani di indagine del tutto diversi che ben possono portare a conclusioni affatto differenti pur se fondanti sul medesimo materiale probatorio acquisito agli atti, in quanto sottoposto ad un va- glio caratterizzato dall'utilizzo di parametri di valutazione del tutto differenti. Ciò perché è prevista in sede di riparazione per ingiusta detenzione la rivalutazione dei fatti non nella loro portata indiziaria o probatoria, che può essere ritenuta in- sufficiente e condurre all'assoluzione, occorrendo valutare se essi siano stati idonei a determinare, unitamente ed a cagione di una condotta negligente od imprudente dell'imputato, l'adozione della misura cautelare, traendo in inganno il giudice. E' pacifico (cfr. tra le tante questa Sez. 4, ord. 25/11/2010, n. 45418) che, in sede di giudizio di riparazione ex art. 314 cod. proc. pen. ed al fine della valuta- zione dell'an debeatur occorra prendere in considerazione in modo autonomo e completo tutti gli elementi probatori disponibili ed in ogni modo emergenti dagli atti, al fine di valutare se chi ha patito l'ingiusta detenzione vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, impru- denza o violazione di leggi o regolamenti. A tale fine è necessario che venga esa- minata la condotta posta in essere dall'istante sia prima che dopo la perdita della libertà personale e, più in generale, al momento della legale conoscenza della pen- denza di un procedimento a suo carico (cfr. Sez. Un. n. 32383/2010), onde veri- ficare, con valutazione ex ante, in modo del tutto autonomo e indipendente dall'e- sito del processo di merito, se tale condotta, risultata in sede di merito tale da non integrare un fatto-reato, abbia ciononostante costituito il presupposto che abbia ingenerato, pur in eventuale presenza di un errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale, dando luogo alla deten- zione con rapporto di "causa ad effetto" (cfr. anche la precedente Sez. Un.26/6/2002, [OSCURATO:PERSONA]). A tal fine vanno prese in considerazione tanto condotte di tipo extraproces- suale (grave leggerezza o trascuratezza tale da avere determinato l'adozione del provvedimento restrittivo), quanto di tipo processuale (autoincolpazione, silenzio consapevole sull'esistenza di un alibi) che non siano state escluse dal giudice della cognizione (cfr. questa sez. 4, n. 45418 del 25.11.2010). La colpa dell'istante è ostativa al diritto per le argomentazioni espresse, tra le altre, da Sez. 4, n. 1710 del 27.11.2013; sez. 4, n. 1422 del 16 ottobre 2013: " ... non potendo l'ordinamento, nel momento in cui fa applicazione della regola solidaristica, ... obliterare il principio di autoresponsabilità che incombe su tutti i consociati, allorquando interagiscono nella società (trattasi, infondo, della regola che trova esplicitazione negli arti. 1227 e 2056 c.c.), deve intendersi idonea ad escludere la sussistenza del diritto all'indennizzo ... non solo la condotta volta alla realizzazione di un evento voluto e rappresentato nei suoi termini fattuali, sia esso configgente o meno con una prescrizione di legge, ma anche la condotta consape- vole e volontaria i cui esiti, valutati dal giudice del procedimento riparatorio con il parametro dell'id quod plerumque accidit secondo le regole di esperienza comu- nemente accettate, siano tali da creare una situazione di allarme sociale e di do- veroso intervento dell'autorità giudiziaria a tutela della comunità, ragionevolmente ritenuta in pericolo. Poiché inoltre, anche ai fini che qui ci interessano, la nozione di colpa è data dall'art. 43 c.p., deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione ... quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica, negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella man- cata revoca di uno già emesso ...". 4. Orbene, come si ricordava in premessa deve espungersi dalla motivazione del provvedimento impugnato la parte (pag. 6) che fa riferimento al silenzio del ricorrente in sede di interrogatorio, dovendosi al riguardo tenere conto del nuovo dettato normativo dell'art. 314 cod. proc. pen., secondo cui "l'esercizio da parte dell'imputato della facoltà di cui all'articolo 64, co. 3, lettera b), non incide sul diritto alla riparazione di cui al primo periodo" (così come novellato dall'art. 4, comma 1, lettera b), del D.Igs. 8 novembre 2021, n. 188 con decorrenza dal 14/12/2021), non può più tenersi conto, quale causa ostativa all'indennizzo, del silenzio serbato dall'imputato in sede di interrogatorio. Ritiene il Collegio che la nuova normativa incida sulla categoria della colpa, che ha natura penalistica, che è presupposto alla cui assenza è ancorata la con- cessione del chiesto indennizzo, e finisca, pertanto, per avere una valenza sostan- ziale, tale da essere applicata retroattivamente per un principio di favor rei analogo a quello di cui all'art. 2, co. 4, cod. pen. Nel provvedimento impugnato, tuttavia, è stato congruamente e logicamente posto in evidenza come vi siano ulteriori elementi che portano al rigetto della richiesta di indennizzo, ovvero il comportamento dell'odierno ricorrente, antecedente e/o concomitante all'esecuzione della misura cautelare, che ha dato causa alla indebita privazione della libertà e al mantenimento di tale condizione restrittiva. Il giudice della riparazione, in particolare, ha ritenuto insussistenti i presupposti per dar luogo al chiesto indennizzo sulla base del comportamento tenuto dallo Iofrida che, in base a quanto accertato dal giudice della cognizione, era inserito in un subappalto occulto e non autorizzato, conscio della schermatura dell'attività in capo alla ditta che effettivamente svolgeva i lavori, laddove l'effettivo dominus era un soggetto appartenente alla criminalità organizzata, favorendo l'operatività del [OSCURATO:PERSONA] quale gestore occulto dell'impresa facente capo a [OSCURATO:PERSONA]. Con motivazione corretta la Corte territoriale rileva essere del tutto irrilevante risulta che si sia pervenuti in sede di cognizione al giudizio di assoluzione in base allo stesso quadro indiziario esistente nella fase cautelare: si tratta di una possibilità fisiologica, visto che il giudizio cautelare non si fonda sulla regola dell'al di là del ragionevole dubbio, esigendo soltanto gravi indizi di colpevolezza. Come si è recentemente precisato, nel giudizio avente ad oggetto la riparazione per ingiusta detenzione, ai fini dell'accertamento della condizione ostativa del dolo o della colpa grave, può darsi rilievo agli stessi fatti accertati nel giudizio penale di cognizione, senza che rilevi che quest'ultimo si sia definito con l'assoluzione dell'imputato sulla base degli stessi elementi posti a fondamento del provvedimento applicativo della misura cautelare, trattandosi di un'evenienza fisiologicamente correlata alle diverse regole di giudizio applicabili nella fase cautelare e in quella di merito, valendo soltanto in quest'ultima il criterio dell'aldilà ogni ragionevole dubbio (così Sez. 4, n. 2145 del 13/01/2021, Rv. 280246, che, in applicazione di tale principio, ha ritenuto immune da censure il provvedimento di rigetto dell'istanza di riparazione per l'ingiusta detenzione subita per il reato di concorso esterno in associazione di tipo mafioso, che aveva ravvisato la colpa grave dell'istante nella condotta consistita nell'intrattenere consapevolmente rapporti economici con società collegate a una cosca mafiosa, ritenuta dalla Corte - sebbene penalmente irrilevante in quanto tenuta per subordinazione e paura rispetto al sodalizio piuttosto che con l'intenzione di avvantaggiarlo - contraria alle regole di diligenza dell'operatore economico, tenuto ad agire in modo lecito e a non favorire soggetti che operano in modo illecito, esponendo, altrimenti, a rischi legali l'intera impresa). Nel caso in esame, ferma restando l'inidoneità del materiale probatorio a provare " al di là di ogni ragionevole dubbio" il reato di partecipazione ad associazione mafiosa - che ha condotto all'assoluzione - il giudizio di riparazione, ai fini del riconoscimento del vantato diritto all'indennizzo, ha legittimamente preso in considerazione la condotta dello Iofrida, non solo non esclusa dal giudice della cognizione, ma fortemente e negativamente stigmatizzata dallo stesso, in relazione all'appalto per la ristrutturazione della "Casa della legalità e cultura" di Polsi, formalmente aggiudicata ad una ditta di Crotone. 5. La Corte territoriale reggina, con motivazione logica e congrua, oltre che corretta in punto di diritto -e che, pertanto, si sottrae alle proposte censure di legittimità- ha ritenuto insussistenti i presupposti per dar luogo alla riparazione sulla base del comportamento tenuto dall'istante che, in base a quanto accertato dal giudice della cognizione, si inseriva in un subappalto occulto e non autorizzato, il cui l'effettivo dominus era un soggetto appartenente al vertice della criminalità organizzata. Come ricorda il provvedimento impugnato, era proprio lo Iofrida a contattare il titolare della ditta aggiudicataria, manifestando la sua disponibilità a reperire altro soggetto che potesse svolgere i lavori, ed a fornire successivamente i nominativi degli operai da assumere e i mezzi tecnici da utilizzare, procurati dalla ditta di [OSCURATO:PERSONA], in assenza di contratti di nolo a freddo, stipulati solo successivamente. E dalle intercettazioni emergeva che l'odierno ricorrente, cui era stato affidato un incarico di direttore tecnico, aveva quale referente [OSCURATO:PERSONA], a sua volta in contatto con [OSCURATO:PERSONA]. Tale condotta, ritenuta dai giudici della cognizione di valenza indiziante in ordine alla sua militanza nella cosca capeggiata da [OSCURATO:PERSONA], ha indotto l'A.G. ad adottare e mantenere la custodia cautelare.La stessa condotta non è stata esclusa dal giudice dell'assoluzione, anche se non ritenuta sufficiente a provare, al di là di ogni ragionevole dubbio, l'intraneità dello Ioffrida al sodalizio criminoso. Tuttavia, il pieno coinvolgimento dello Iofrida nell'esecuzione di lavori subappaltati in modo irregolare in favore di un'impresa sostanzialmente controllata da un esponente di spicco della criminalità organizzata e la dimostrata contiguità dell'istante all'ambito criminale contestato costituiscono elementi cor- rettamente ritenuti dal giudice della riparazione sintomatici della colpa grave, e pertanto ostativi alla riparazione. Conclusivamente, il provvedimento impugnato, appare motivato in modo esaustivo, logico e privo di contraddizioni, in conformità agli orientamenti della giurisprudenza di legittimità menzionati, atteso che ha individuato, con estrema puntualità, quelle condotte del ricorrente - poste all'attenzione del giudice della cautela e confermate dai giudici di merito, nonostante l'assoluzione- che risultano gravemente colpevoli, in quanto espressione di piena consapevolezza del metodo utilizzato per il conseguimento del subappalto non autorizzato e di una evidente contiguità con ambienti di criminalità organizzata, tali da contribuire, dal punto di vista causale, all'adozione ed al mantenimento della misura cautelare. 6. Al rigetto del ricorso consegue, ex lege, la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Il ricorrente va altresì condannato alla rifusione delle spese al resistente [OSCURATO:PERSONA] nistero dell'Economia e delle Finanze che, alla luce dei pertinenti e puntuali motivi versati in atti dall'Avvocatura dello Stato, tesi efficacemente a contrastare quelli di cui al proposto ricorso, vengono liquidati come da dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ric
Sentenza Cassazione n. 44583/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris