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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 1 luglio 2021

Cassazione n. 26905/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso 16222-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F. [OSCURATO:PERSONA]' CALBOLI 9, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso le sentenze n.1706, 1707, 1708, 1717, 1718, 1719, 1720, 1721, 1722, 1751, 1752, 1753, 1754, 1755, 1756/2016 della COMM.TRIB.REG.LIGURIA, depositate il 20/12/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 01/07/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (R.F.I.), nell'ambito degli interventi di mitigazione acustica attuati sulle tratte ferroviarie in esercizio [OSCURATO:SOCIETA]., emise alcuni decreti di asservimento nei confronti dei proprietari dei fondi finitimi alla propria rete, liquidando la relativa indennità per il ristoro della diminuzione della fruibilità dei fondi medesimi.

I decreti di asservimento venivano registrati sul presupposto di poter usufruire della esenzione di cui all'art. 57 c 8, d.P.R. n. 131/86 relativo agli atti di espropriazione per pubblica utilità.

L'Ufficio, ritenendo l'insussistenza dei presupposti per i benefici agevolativi, notificava a R.F.I. un avviso di liquidazione per il recupero delle imposte (con normale aliquota proporzionale) e per l'applicazione dell'imposta di bollo.

R.F.I. impugnava gli atti impositivi, assumendo di essere un soggetto a proprietà interamente pubblica, riconducibile a tutti gli effetti al concetto di Stato e, quindi, legittimata a godere delle agevolazioni di cui all'art. 24 della

I. n. 210 del 1985. [OSCURATO:PERSONA] di Genova, con diverse sentenze, accoglieva i ricorsi.

Le pronunce venivano appellate dalla amministrazione finanziaria innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Genova che, con le sentenze indicate in epigrafe, accoglieva i gravami, sulla base del rilievo che R.F.I. era una holding controllata dallo Stato e quindi, benchè esercitasse poteri pubblici delegati, non poteva essere equiparata allo Stato, trattandosi di un soggetto di diritto privato. ' La contribuente ricorre per la cassazione della sentenza, svolgendo tre motivi, illustrati nelle memorie depositate in prossimità dell'udienza.

L'Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]: 1.Con il primo motivo si lamenta l'omessa pronuncia sull'eccezione di giudicato esterno, in relazione all'art. 360 n. 4), c.p.c., per avere la CTR della Liguria omesso di scrutinare la prefata eccezione con riferimento alle decisioni nn. 9284- 9285-9286 del 29 aprile 2015, pur dedotta nel giudizio di appello, come evidenziato a pagina tre delle sentenze impugnate. 2.

2. La seconda censura prospetta la violazione dell'art. 2909 c.c. per avere il decidente risolto le controversie prescindendo dai precedenti giudicati che investivano la qualificazione giuridica della contribuente, equiparandola allo Stato.

Sostiene al riguardo che ricorrono tutti i presupposti per attribuire rilevanza al giudicato esterno, atteso che le sentenze passate in giudicato concernono le medesime parti, la medesima questione di diritto costituente il punto decisivo della controversia ed il medesimo rapporto giuridico, vale a dire l'imposizione relativa Q,j numerosi decreti di asservimento sottoposti a registrazione. 3.11 terzo motivo deduce la violazione dell'art. 57, comma 8, del [OSCURATO:PERSONA] delle disposizioni concernenti l'imposta di registro (TUR), approvato con d.P.R. n. 131 del 1986 e dell'art. 22 della Tabella allegata al d.P.R. n. 642/72, nonché dell'art. 24 della L. n. 210/1985, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., atteso che la qualificazione giuridica della contribuente non può essere inferita dalla natura di società per azioni, senza indagare se a detta natura corrisponda una privatizzazione delle funzioni.

Si afferma che il trattamento agevolativo può trovare applicazione non solo agli interventi espropriativi compiuti direttamente dallo Stato ma, altresì, dagli enti pubblici anche ad ordinamento autonomo sprovvisti o meno di personalità giuridica.

Si sostiene sul punto che essa sarebbe continuazione dell'organismo pubblico "A.A.

FF.

SS" a cui è succeduta per successione universale ex art. 15 d.l. 333/1992, assumendo in carico la gestione infrastrutturale delle ferrovie; con la conseguenza che, come confermato dal CdS, il processo di privatizzazione avrebbe riguardato solo la prima fase, mentre le azioni della società ferrovie restano interamente in mano pubblica.

4. In via preliminare, vale osservare come sussista nella giurisprudenza della Corte di Cassazione un generale principio di inammissibilità dell'impugnazione cumulativa (cfr., in questo senso, Cass. n. 2324/1964; S.U. n. 1616/1975; S.U. n. 5215/1979; n. 312/1993; n. 5472/1994; n. 6626/1995; n. 805/1997; S.U. n. 12562/1998; 693/2001; 69/2002; 17835/2004, 19950/2005; Cass. n. N.16861 del 2013; Cass., Sez. 6-L, n. 19470 del 15/09/2014; Cass. n. 33895/2019, in motiv.), ma questo principio, secondo la stessa giurisprudenza, incontra numerose eccezioni (sentenza non definitiva oggetto di riserva di impugnazione e successiva sentenza definitiva; sentenza revocanda e quella conclusiva del giudizio di revocazione; sentenza di rinvio e quella di rigetto della istanza di revocazione allorché le due impugnazioni siano rivolte contro capi identici o almeno connessi delle due pronunzie; sentenze di grado diverso pronunciate nella medesima causa, che investano l'una il merito e l'altra una questione pregiudiziale), mentre altre relative all'ipotesi di sentenze diverse emesse tra le stesse parti e sulla base della medesima ratio, ma in procedimenti formalmente distinti (come di massima accade, in materia tributaria, in relazione a procedimenti relativi ad accertamenti per anni di imposta diversi basati sul medesimo processo verbale di constatazione o comunque sulle medesime ragioni), sono controverse, essendo la possibilità di ricorso cumulativo, in questo caso, talvolta riconosciuta (Cass. 7191/04, 309/06) e talaltra negata (Cass. 1542/07, 10134/07).

Nella presente fattispecie, la contribuente ha impugnato più sentenze d'appello concernenti plurimi atti impositivi relativi al medesimo tributo dovuto per la registrazione di diversi atti espropriativi .

Si tratta di ricorsi proposti contro atti impositivi diversi ma di identico contenuto, accumunati dalla identità delle questioni giuridiche trattate e dalla identità delle parti.

L'ipotesi qui ricorrente, relativa a sentenze di appello diverse emesse sulla base della medesima ratio ma in procedimenti formalmente distinti, è, in linea generale controversa. 4.1 La Corte di Cassazione a sezioni Unite (Cass.

S.U. 16/2/2009 n. 3692; n. 6065/2015) ha tuttavia osservato (con riferimento alla materia tributaria) che in aggiunta alle ragioni di economia processuale, è ammissibile l'impugnazione cumulativa nel caso di diversi procedimenti che non solo attengono al medesimo rapporto giuridico (di imposta), pur riguardando situazioni giuridiche formalmente distinte ma soprattutto nel caso in cui quei procedimenti dipendano per intero dalla soluzione (che è uguale in tutte le sentenze) di una identica questione di diritto comune a tutte le cause ed in ipotesi suscettibile di dare vita ad un giudicato rilevabile d'ufficio in tutte le cause relative al medesimo rapporto (di imposta).

La situazione, nella fattispecie, è sovrapponibile, posto che i procedimenti, pur formalmente distinti riguardano l'identica questione concernente l'applicazione o meno dell'esenzione di cui ai citati artt. 57 e 22.( v.

Cass. n.6406/2021, in motiv.) 5.La prima censura è fondata ed assorbe le altre.

La società RFI, con l'atto di appello, aveva eccepito il giudicato esterno, e tale eccezione è riportata nel ricorso per Cassazione.

Aveva in particolare eccepito che in cause rese tra le stesse parti era stata riconosciuta l'equiparazione di RFI allo Stato.

In effetti la decisione di secondo grado non prende in esame questa eccezione.

La stessa sentenza richiama la regola giurisprudenziale secondo cui il giudice non è tenuto ad esaminare tutti gli argomenti di fatto e di diritto posti a fondamento della decisione, e che, ove tali argomenti, seppure non esaminati, risulteo incompatibili con la soluzione adottata, essi si intendono implicitamente rigettati (Cass. n. 407 del 2006).

Questa regola però non può essere invocata a giustificare una omessa pronuncia sulla eccezione di giudicato esterno, in quanto riguarda argomenti e non eccezioni, ossia esime il giudice dal prendere in considerazioni ogni singola tesi difensiva, ma non lo esime dal decidere sulle domande ed eccezioni di parte.

La norma invocata (art. 132 c.p.c.) consente una motivazione semplificata e succinta che significa risposta anche implicita alle tesi difensive, ma pur sempre nell'ambito di domande ed eccezioni prese in considerazione, rispetto alle quali può argomentarsi succintamente, ma pur sempre argomentarsi.

Né può ritenersi che la decisione impugnata abbia comunque deciso l'eccezione di giudicato esterno, rigettandola implicitamente, nella misura in cui rigetta nel merito la questione della equiparazione di RFI allo Stato.

Invero, il rigetto nel merito della questione principale, non può essere inteso come implicito rigetto della eccezione di giudicato esterno.

Il giudicato in realtà era invocato (altra questione essendo la sua rilevanza) in quanto verteva su un aspetto, la natura soggettiva di RFI rispetto all'imposta, permanente e non già mutevole a seconda dell'anno di imposta o dell'atto su cui quest'ultima è da calcolarsi (Cass. sez.

Un 13916 del 2006; Cass. n. 24433 del 2013).

Ed in tali termini l'eccezione era rilevante.

Né può invocarsi, come fa Agenzia delle Entrate, la circostanza che quei giudicati si sono formati sulla impugnazione del silenzio rifiuto sull'istanza di rimborso, mentre qui invece la controversia nasce dalla impugnazione dell'avviso di accertamento, posto che il giudicato viene invocato come formatosi su una questione identica in entrambe le cause, ossia sulla equiparazione di RFI allo Stato.

Il ricorso va accolto, 14) decisionc' cassate. con rinvio alla corte di merito, affinché tenga in conto l'eccezione di giudicato esterno fatta valere dalla contribuente.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la decisioni impugnate_ e rinvia alla Commissione Tributaria della Liguria, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso nell'adunanza camerale della corte

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 16222-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F. [OSCURATO:PERSONA]' CALBOLI 9, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso le sentenze n.1706, 1707, 1708, 1717, 1718, 1719, 1720, 1721, 1722, 1751, 1752, 1753, 1754, 1755, 1756/2016 della COMM.TRIB.REG.LIGURIA, depositate il 20/12/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 01/07/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (R.F.I.), nell'ambito degli interventi di mitigazione acustica attuati sulle tratte ferroviarie in esercizio [OSCURATO:SOCIETA]., emise alcuni decreti di asservimento nei confronti dei proprietari dei fondi finitimi alla propria rete, liquidando la relativa indennità per il ristoro della diminuzione della fruibilità dei fondi medesimi. I decreti di asservimento venivano registrati sul presupposto di poter usufruire della esenzione di cui all'art. 57 c 8, d.P.R. n. 131/86 relativo agli atti di espropriazione per pubblica utilità. L'Ufficio, ritenendo l'insussistenza dei presupposti per i benefici agevolativi, notificava a R.F.I. un avviso di liquidazione per il recupero delle imposte (con normale aliquota proporzionale) e per l'applicazione dell'imposta di bollo. R.F.I. impugnava gli atti impositivi, assumendo di essere un soggetto a proprietà interamente pubblica, riconducibile a tutti gli effetti al concetto di Stato e, quindi, legittimata a godere delle agevolazioni di cui all'art. 24 della I. n. 210 del 1985. [OSCURATO:PERSONA] di Genova, con diverse sentenze, accoglieva i ricorsi. Le pronunce venivano appellate dalla amministrazione finanziaria innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Genova che, con le sentenze indicate in epigrafe, accoglieva i gravami, sulla base del rilievo che R.F.I. era una holding controllata dallo Stato e quindi, benchè esercitasse poteri pubblici delegati, non poteva essere equiparata allo Stato, trattandosi di un soggetto di diritto privato. ' La contribuente ricorre per la cassazione della sentenza, svolgendo tre motivi, illustrati nelle memorie depositate in prossimità dell'udienza. L'Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]: 1.Con il primo motivo si lamenta l'omessa pronuncia sull'eccezione di giudicato esterno, in relazione all'art. 360 n. 4), c.p.c., per avere la CTR della Liguria omesso di scrutinare la prefata eccezione con riferimento alle decisioni nn. 9284- 9285-9286 del 29 aprile 2015, pur dedotta nel giudizio di appello, come evidenziato a pagina tre delle sentenze impugnate. 2. 2. La seconda censura prospetta la violazione dell'art. 2909 c.c. per avere il decidente risolto le controversie prescindendo dai precedenti giudicati che investivano la qualificazione giuridica della contribuente, equiparandola allo Stato. Sostiene al riguardo che ricorrono tutti i presupposti per attribuire rilevanza al giudicato esterno, atteso che le sentenze passate in giudicato concernono le medesime parti, la medesima questione di diritto costituente il punto decisivo della controversia ed il medesimo rapporto giuridico, vale a dire l'imposizione relativa Q,j numerosi decreti di asservimento sottoposti a registrazione. 3.11 terzo motivo deduce la violazione dell'art. 57, comma 8, del [OSCURATO:PERSONA] delle disposizioni concernenti l'imposta di registro (TUR), approvato con d.P.R. n. 131 del 1986 e dell'art. 22 della Tabella allegata al d.P.R. n. 642/72, nonché dell'art. 24 della L. n. 210/1985, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., atteso che la qualificazione giuridica della contribuente non può essere inferita dalla natura di società per azioni, senza indagare se a detta natura corrisponda una privatizzazione delle funzioni. Si afferma che il trattamento agevolativo può trovare applicazione non solo agli interventi espropriativi compiuti direttamente dallo Stato ma, altresì, dagli enti pubblici anche ad ordinamento autonomo sprovvisti o meno di personalità giuridica. Si sostiene sul punto che essa sarebbe continuazione dell'organismo pubblico "A.A. FF. SS" a cui è succeduta per successione universale ex art. 15 d.l. 333/1992, assumendo in carico la gestione infrastrutturale delle ferrovie; con la conseguenza che, come confermato dal CdS, il processo di privatizzazione avrebbe riguardato solo la prima fase, mentre le azioni della società ferrovie restano interamente in mano pubblica. 4. In via preliminare, vale osservare come sussista nella giurisprudenza della Corte di Cassazione un generale principio di inammissibilità dell'impugnazione cumulativa (cfr., in questo senso, Cass. n. 2324/1964; S.U. n. 1616/1975; S.U. n. 5215/1979; n. 312/1993; n. 5472/1994; n. 6626/1995; n. 805/1997; S.U. n. 12562/1998; 693/2001; 69/2002; 17835/2004, 19950/2005; Cass. n. N.16861 del 2013; Cass., Sez. 6-L, n. 19470 del 15/09/2014; Cass. n. 33895/2019, in motiv.), ma questo principio, secondo la stessa giurisprudenza, incontra numerose eccezioni (sentenza non definitiva oggetto di riserva di impugnazione e successiva sentenza definitiva; sentenza revocanda e quella conclusiva del giudizio di revocazione; sentenza di rinvio e quella di rigetto della istanza di revocazione allorché le due impugnazioni siano rivolte contro capi identici o almeno connessi delle due pronunzie; sentenze di grado diverso pronunciate nella medesima causa, che investano l'una il merito e l'altra una questione pregiudiziale), mentre altre relative all'ipotesi di sentenze diverse emesse tra le stesse parti e sulla base della medesima ratio, ma in procedimenti formalmente distinti (come di massima accade, in materia tributaria, in relazione a procedimenti relativi ad accertamenti per anni di imposta diversi basati sul medesimo processo verbale di constatazione o comunque sulle medesime ragioni), sono controverse, essendo la possibilità di ricorso cumulativo, in questo caso, talvolta riconosciuta (Cass. 7191/04, 309/06) e talaltra negata (Cass. 1542/07, 10134/07). Nella presente fattispecie, la contribuente ha impugnato più sentenze d'appello concernenti plurimi atti impositivi relativi al medesimo tributo dovuto per la registrazione di diversi atti espropriativi . Si tratta di ricorsi proposti contro atti impositivi diversi ma di identico contenuto, accumunati dalla identità delle questioni giuridiche trattate e dalla identità delle parti. L'ipotesi qui ricorrente, relativa a sentenze di appello diverse emesse sulla base della medesima ratio ma in procedimenti formalmente distinti, è, in linea generale controversa. 4.1 La Corte di Cassazione a sezioni Unite (Cass. S.U. 16/2/2009 n. 3692; n. 6065/2015) ha tuttavia osservato (con riferimento alla materia tributaria) che in aggiunta alle ragioni di economia processuale, è ammissibile l'impugnazione cumulativa nel caso di diversi procedimenti che non solo attengono al medesimo rapporto giuridico (di imposta), pur riguardando situazioni giuridiche formalmente distinte ma soprattutto nel caso in cui quei procedimenti dipendano per intero dalla soluzione (che è uguale in tutte le sentenze) di una identica questione di diritto comune a tutte le cause ed in ipotesi suscettibile di dare vita ad un giudicato rilevabile d'ufficio in tutte le cause relative al medesimo rapporto (di imposta). La situazione, nella fattispecie, è sovrapponibile, posto che i procedimenti, pur formalmente distinti riguardano l'identica questione concernente l'applicazione o meno dell'esenzione di cui ai citati artt. 57 e 22.( v. Cass. n.6406/2021, in motiv.) 5.La prima censura è fondata ed assorbe le altre. La società RFI, con l'atto di appello, aveva eccepito il giudicato esterno, e tale eccezione è riportata nel ricorso per Cassazione. Aveva in particolare eccepito che in cause rese tra le stesse parti era stata riconosciuta l'equiparazione di RFI allo Stato. In effetti la decisione di secondo grado non prende in esame questa eccezione. La stessa sentenza richiama la regola giurisprudenziale secondo cui il giudice non è tenuto ad esaminare tutti gli argomenti di fatto e di diritto posti a fondamento della decisione, e che, ove tali argomenti, seppure non esaminati, risulteo incompatibili con la soluzione adottata, essi si intendono implicitamente rigettati (Cass. n. 407 del 2006). Questa regola però non può essere invocata a giustificare una omessa pronuncia sulla eccezione di giudicato esterno, in quanto riguarda argomenti e non eccezioni, ossia esime il giudice dal prendere in considerazioni ogni singola tesi difensiva, ma non lo esime dal decidere sulle domande ed eccezioni di parte. La norma invocata (art. 132 c.p.c.) consente una motivazione semplificata e succinta che significa risposta anche implicita alle tesi difensive, ma pur sempre nell'ambito di domande ed eccezioni prese in considerazione, rispetto alle quali può argomentarsi succintamente, ma pur sempre argomentarsi. Né può ritenersi che la decisione impugnata abbia comunque deciso l'eccezione di giudicato esterno, rigettandola implicitamente, nella misura in cui rigetta nel merito la questione della equiparazione di RFI allo Stato. Invero, il rigetto nel merito della questione principale, non può essere inteso come implicito rigetto della eccezione di giudicato esterno. Il giudicato in realtà era invocato (altra questione essendo la sua rilevanza) in quanto verteva su un aspetto, la natura soggettiva di RFI rispetto all'imposta, permanente e non già mutevole a seconda dell'anno di imposta o dell'atto su cui quest'ultima è da calcolarsi (Cass. sez. Un 13916 del 2006; Cass. n. 24433 del 2013). Ed in tali termini l'eccezione era rilevante. Né può invocarsi, come fa Agenzia delle Entrate, la circostanza che quei giudicati si sono formati sulla impugnazione del silenzio rifiuto sull'istanza di rimborso, mentre qui invece la controversia nasce dalla impugnazione dell'avviso di accertamento, posto che il giudicato viene invocato come formatosi su una questione identica in entrambe le cause, ossia sulla equiparazione di RFI allo Stato. Il ricorso va accolto, 14) decisionc' cassate. con rinvio alla corte di merito, affinché tenga in conto l'eccezione di giudicato esterno fatta valere dalla contribuente. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la decisioni impugnate_ e rinvia alla Commissione Tributaria della Liguria, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio. Così deciso nell'adunanza camerale della corte
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