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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 luglio 2022

Cassazione n. 30016/2022

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a seguente ORDINANZA Sul ricorso n. 12274-2015, proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (cf. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), elettivamente domiciliato presso la Cancelleria della Corte Suprema di cassazione, rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] - Ricorrente [OSCURATO:PERSONA], cf 06363391001, in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende- [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 5735/20/W14 della „Commissione tributaria regionale ri-Le evii ku. della Lombardia, depositata ilt24 ottobreY.014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 13.07.2022 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], Rilevato che L'Agenzia delle entrate notificò a Zaccarini LUCE', quale titolare dell'impresa individuale esercente attività di panificazione con vendita al dettaglio, l'avviso d'accertamento con cui„ relativamente all'anno 2007, fu rideterminato il reddito ai fini Irpef, Irap e Iva.

L'atto impositivo era stato RGN 12274/2015 Consigliere rel.

Federici OD emesso all'esito di una verifica condotta da militari della GdF, con metodo analitico induttivo, sulla base dell'utilizzo di percentuali medie di resa della farina e del lievito che risultavano acquistati dal contribuente, al netto dei relativi sfridi, nonché sulla base del prezzo medio di vendita dei prodotti. [OSCURATO:PERSONA], contestandone gli esiti, impugnò l'avviso d'accertamento dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Pavia, che con sentenza n. 314/01/2013 accolse in parte le ragioni del contribuente, riducendo il maggior imponibile contestato.

L'appello proposto dallo Zaccarini dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Lombardia fu rigettato con sentenza n. 5735/20/2014, ora oggetto di impugnazione.

Il giudice regionale ha riconosciuto la correttezza del metodo d'accertamento, con determinazione indiretta dei ricavi sulla base delle materie prime acquistate, rigettando le contestazioni sollevate dal contribuente in ordine alla resa della farina e del lievito, come da lui stesso riconosciuta in sede di verifica.

Ha ritenuto inoltre che l'accertamento fosse correttamente fondato su presunzioni dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza. [OSCURATO:PERSONA] ha censurato la sentenza con cinque motivi, chiedendone la cassazione, cui ha resistito l'Agenzia delle entrate con controricorso.

Nell'adunanza camerale del 13 luglio 2022 la causa è stata trattata e decisa.

Considerato che Con il primo motivo il ricorrente si duole della violazione degli artt. 42, commi 1 e 3, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nonché dell'art. 56 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., quanto alla illegittimità e nullità dell'avviso d'accertamento perché sottoscritto da funzionario in carenza di poteri.

Il ricorrente sostiene che a seguito della sentenza n. 37 del 2015, con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 8, comma 24, del d.l. 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni con I. 26 aprile 2012, n. 44; dell'art. 1, comma 14, del d.l. 30 dicembre 2013, n. 150, convertito con modificazioni con I. 27 febbraio 2014, n. 15, nonché dell'art. 1, comma 8, del d.l. 31 dicembre 2014, n. 192, essendo decaduti dagli incarichi dirigenziali tutti i nominati sulla base delle norme dichiarate costituzionalmente illegittime, sarebbero stati travolti tutti gli atti compiuti RGN 12274/2015 Consigliere rel.

Federici dai soggetti nelle posizioni dirigenziali ritenute illegittime.

Afferma che alle medesime conclusioni si perverrebbe per gli atti cui sia stata rilasciata delega da un non-dirigente o ad un non-dirigente.

Eccepisce pertanto la nullità dell'avviso d'accertamento e degli atti !:;uccessivi «qualora risulti che il delegante o il delegato non abbia un valido rapporto dirigenziale con l'Agenzia delle Entrate per effetto della sentenza della Consulta sopra citata».

Costituendo ciò un vizio di nullità assoluta, conclude invitando l'ufficio a dimostrare la sussistenza dei requisiti necessari in capo al delegante e al soggetto firmatario.

Il motivo è inammissibile per più ragioni.

È inammissibile perché il motivo difetta di autosufficienza quanto alla carenza di potere del delegante, mai sollevata avverso l'atto impositivo e con l'attuale ricorso introdotto in termini eventuali ed esplorativi, invitando nel concreto questa Corte ad indagare sulla sussistenza o meno, all'epoca, dei legittimi poteri dirigenziali in capo al sottoscrittore o al delegante alla sottoscrizione.

Peraltro, come affermato da questa Corte proprio in riferimento agli effetti della sentenza n. 37 del 2015 della Corte costituzionale, il motivo è inammissibile quando con esso si denunci un vizio dell'atto impugnato diverso da quelli originariamente allegati, atteso che nel giudizio tributario, in conseguenza della sua struttura impugnatoria, opera il principio generale di conversione dei motivi di nullità dell'atto tributario in motivi di gravame, sicché l'invalidità non può essere rilevata di ufficio, né può essere fatta valere per la prima volta in sede di legittimità.

In ogni caso ai fini della legittimità dell'accertamento tributario, ai sensi dell'art. 42, commi 1 e 3, del d.P.R. n. 600 del 1973, gli atti in rettifica e quelli d'ufficio devono essere sottoscritti a pena di nullità dal capo dell'ufficio o da altro funzionario delegato di carriera direttiva e cioè da un funzionario di area terza per il quale non è richiesta la qualifica dirigenziale, con la conseguenza che nessun effetto sulla validità di tali atti può conseguire dalla declaratoria d'incostituzionalità dell'art. 8, comma 24, del d.l. n. 16 del 2012, convertito nella

I. n. 44 del 2012. (Cass., 9 novembre 2015, n. 22810, in cui si evidenzia che tale profilo non aveva mai costituito oggetto del thema decidendum; cfr. inoltre 23 settembre 2020, n. 19929; 26 febbraio 2020, n. 5177).

RGN 12274/2015 Consigliere rel. [OSCURATO:PERSONA] il secondo motivo il contribuente denuncia la nullità delle sentenze di primo e di secondo grado per violazione degli artt. 132 cod. proc. civ., degli artt. 42, commi 1 e 3 del d.P.R. n. 600 del 1973, 56 del d.P.R. n. 633 del 1972, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., quanto alla mancanza di motivazione per l'irriducibile contraddittorietà della sentenza del giudice d'appello, che ha confermato quella di primo grado - che pur aveva messo in discussione l'accertamento dell'Agenzia delle entrate evidenziando gli esiti spropositati delle determinazioni dell'Ufficio-, riconoscendo però ad un tempo la correttezza della metodologia accertativa.

Il motivo è infondato perché, nel denunciare la contraddittorietà della decisione del giudice regionale, risulta eccentrica rispetto al ragionamento con cui questi ha supportato le sue statuizioni, riferendosi in particolare alla correttezza del metodo di accertamento adottato e riconoscendo fondata la determinazione del reddito, pur nel minor importo definito dal giudice di primo grado, sulla base dell'acquisto, della resa e dello sfrido delle materie prime utilizzate per la produzione del pane e degli altri prodotti preparati nell'esercizio dell'attività commerciale.

Con il terzo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per omessa pronuncia sulle domande del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] lamenta che con i motivi d'appello aveva criticato la carenza di motivazione, l'arbitraria quantificazione dei maggiori ricavi, l'omessa pronuncia sulla insussistenza di presunzioni semplici ma gravi precise e concordanti.

Ritiene inoltre violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

Il motivo è inammissibile perché il giudice regionale, con motivazione sia pur sintetica, ha riportato le questioni principali dibattute dalle parti, ha ripreso gli elementi in base ai quali l'Amministrazione finanziaria ha proceduto con metodo analitico-induttivo alla determinazione del reddito, in particolare valorizzando i risultati della verifica delle principali materie prime acquistate per la preparazione dei prodotti (farina e lievito), della resa delle suddette materie prime, quantificata in sede di ricostruzione del reddito nella stessa percentuale ammessa dal contribuente in sede di verifica, della percentuale di sfrido per prodotto invenduto, del prezzo medio di vendita RGN 12274/2015 Consigliere rel.

Federici per ogni singolo prodotto.

Ha dunque affermato che le presunzioni utilizzate avevano i requisiti delle presunzioni gravi, precise e concordanti.

La critica del contribuente è inammissibile perché, nell'assumere che il giudice regionale abbia motivato senza tener conto delle ragioni allegate dalla propria difesa, in realtà pretende un riesame delle ragioni di merito, che è tuttavia inibito in sede di legittimità.

Parimenti inammissibile è il quarto motivo, con cui si duole dell'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.

Il ricorrente afferma che per dimostrare come la percentuale di resa della materia prima (lievito) dovesse essere calcolata nella misura del 5% e non del 2%, aveva prodotto "le ricette messe a disposizione dai propri fornitori".

Il motivo è inammissibile perché ai fini del vizio di motivazione l'omesso esame deve afferire ad un "fatto storico", laddove le allegazioni prodotte (le ricette) erano pur sempre strumentali ad una interpretazione della percentuale di utilizzo del lievito.

Con il quinto motivo lamenta la violazione dell'art. 39, primo comma, lett. d) del d.P.R. n. 600 del 1973, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., quanto al governo delle regole sulla prova presuntiva.

Il contribuente sostiene che i risultati cui l'Agenzia sarebbe pervenuta sulla base della resa della farina e della resa del lievito non sarebbero coincidenti.

Da ciò ne discenderebbe una insormontabile contraddittorietà.

Anche questo motivo è inammissibile perché riprende le difese addotte in sede di contenzioso e le critiche indirizzate all'atto impositivo, che tuttavia afferiscono a questioni di merito, la quali non possono trovare ingresso nel giudizio di legittimità.

Il ricorso va dunque rigettato e all'esito del giudizio segue la soccombenza del ricorrente nelle spese di causa, che si liquidano nella misura specificata in dispositivo.

Rigetta il ricorso, condanna il ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dall'Agenzia delle entrate, che si liquidano nella misura di C 4.100,00 per competenze, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] 12274/2015 Consigliere rel.

Federici g2) dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nella misura pari a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA Sul ricorso n. 12274-2015, proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (cf. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), elettivamente domiciliato presso la Cancelleria della Corte Suprema di cassazione, rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] - Ricorrente [OSCURATO:PERSONA], cf 06363391001, in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende- [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 5735/20/W14 della „Commissione tributaria regionale ri-Le evii ku. della Lombardia, depositata ilt24 ottobreY.014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 13.07.2022 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], Rilevato che L'Agenzia delle entrate notificò a Zaccarini LUCE', quale titolare dell'impresa individuale esercente attività di panificazione con vendita al dettaglio, l'avviso d'accertamento con cui„ relativamente all'anno 2007, fu rideterminato il reddito ai fini Irpef, Irap e Iva. L'atto impositivo era stato RGN 12274/2015 Consigliere rel. Federici OD emesso all'esito di una verifica condotta da militari della GdF, con metodo analitico induttivo, sulla base dell'utilizzo di percentuali medie di resa della farina e del lievito che risultavano acquistati dal contribuente, al netto dei relativi sfridi, nonché sulla base del prezzo medio di vendita dei prodotti. [OSCURATO:PERSONA], contestandone gli esiti, impugnò l'avviso d'accertamento dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Pavia, che con sentenza n. 314/01/2013 accolse in parte le ragioni del contribuente, riducendo il maggior imponibile contestato. L'appello proposto dallo Zaccarini dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Lombardia fu rigettato con sentenza n. 5735/20/2014, ora oggetto di impugnazione. Il giudice regionale ha riconosciuto la correttezza del metodo d'accertamento, con determinazione indiretta dei ricavi sulla base delle materie prime acquistate, rigettando le contestazioni sollevate dal contribuente in ordine alla resa della farina e del lievito, come da lui stesso riconosciuta in sede di verifica. Ha ritenuto inoltre che l'accertamento fosse correttamente fondato su presunzioni dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza. [OSCURATO:PERSONA] ha censurato la sentenza con cinque motivi, chiedendone la cassazione, cui ha resistito l'Agenzia delle entrate con controricorso. Nell'adunanza camerale del 13 luglio 2022 la causa è stata trattata e decisa. Considerato che Con il primo motivo il ricorrente si duole della violazione degli artt. 42, commi 1 e 3, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nonché dell'art. 56 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., quanto alla illegittimità e nullità dell'avviso d'accertamento perché sottoscritto da funzionario in carenza di poteri. Il ricorrente sostiene che a seguito della sentenza n. 37 del 2015, con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 8, comma 24, del d.l. 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni con I. 26 aprile 2012, n. 44; dell'art. 1, comma 14, del d.l. 30 dicembre 2013, n. 150, convertito con modificazioni con I. 27 febbraio 2014, n. 15, nonché dell'art. 1, comma 8, del d.l. 31 dicembre 2014, n. 192, essendo decaduti dagli incarichi dirigenziali tutti i nominati sulla base delle norme dichiarate costituzionalmente illegittime, sarebbero stati travolti tutti gli atti compiuti RGN 12274/2015 Consigliere rel. Federici dai soggetti nelle posizioni dirigenziali ritenute illegittime. Afferma che alle medesime conclusioni si perverrebbe per gli atti cui sia stata rilasciata delega da un non-dirigente o ad un non-dirigente. Eccepisce pertanto la nullità dell'avviso d'accertamento e degli atti !:;uccessivi «qualora risulti che il delegante o il delegato non abbia un valido rapporto dirigenziale con l'Agenzia delle Entrate per effetto della sentenza della Consulta sopra citata». Costituendo ciò un vizio di nullità assoluta, conclude invitando l'ufficio a dimostrare la sussistenza dei requisiti necessari in capo al delegante e al soggetto firmatario. Il motivo è inammissibile per più ragioni. È inammissibile perché il motivo difetta di autosufficienza quanto alla carenza di potere del delegante, mai sollevata avverso l'atto impositivo e con l'attuale ricorso introdotto in termini eventuali ed esplorativi, invitando nel concreto questa Corte ad indagare sulla sussistenza o meno, all'epoca, dei legittimi poteri dirigenziali in capo al sottoscrittore o al delegante alla sottoscrizione. Peraltro, come affermato da questa Corte proprio in riferimento agli effetti della sentenza n. 37 del 2015 della Corte costituzionale, il motivo è inammissibile quando con esso si denunci un vizio dell'atto impugnato diverso da quelli originariamente allegati, atteso che nel giudizio tributario, in conseguenza della sua struttura impugnatoria, opera il principio generale di conversione dei motivi di nullità dell'atto tributario in motivi di gravame, sicché l'invalidità non può essere rilevata di ufficio, né può essere fatta valere per la prima volta in sede di legittimità. In ogni caso ai fini della legittimità dell'accertamento tributario, ai sensi dell'art. 42, commi 1 e 3, del d.P.R. n. 600 del 1973, gli atti in rettifica e quelli d'ufficio devono essere sottoscritti a pena di nullità dal capo dell'ufficio o da altro funzionario delegato di carriera direttiva e cioè da un funzionario di area terza per il quale non è richiesta la qualifica dirigenziale, con la conseguenza che nessun effetto sulla validità di tali atti può conseguire dalla declaratoria d'incostituzionalità dell'art. 8, comma 24, del d.l. n. 16 del 2012, convertito nella I. n. 44 del 2012. (Cass., 9 novembre 2015, n. 22810, in cui si evidenzia che tale profilo non aveva mai costituito oggetto del thema decidendum; cfr. inoltre 23 settembre 2020, n. 19929; 26 febbraio 2020, n. 5177). RGN 12274/2015 Consigliere rel. [OSCURATO:PERSONA] il secondo motivo il contribuente denuncia la nullità delle sentenze di primo e di secondo grado per violazione degli artt. 132 cod. proc. civ., degli artt. 42, commi 1 e 3 del d.P.R. n. 600 del 1973, 56 del d.P.R. n. 633 del 1972, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., quanto alla mancanza di motivazione per l'irriducibile contraddittorietà della sentenza del giudice d'appello, che ha confermato quella di primo grado - che pur aveva messo in discussione l'accertamento dell'Agenzia delle entrate evidenziando gli esiti spropositati delle determinazioni dell'Ufficio-, riconoscendo però ad un tempo la correttezza della metodologia accertativa. Il motivo è infondato perché, nel denunciare la contraddittorietà della decisione del giudice regionale, risulta eccentrica rispetto al ragionamento con cui questi ha supportato le sue statuizioni, riferendosi in particolare alla correttezza del metodo di accertamento adottato e riconoscendo fondata la determinazione del reddito, pur nel minor importo definito dal giudice di primo grado, sulla base dell'acquisto, della resa e dello sfrido delle materie prime utilizzate per la produzione del pane e degli altri prodotti preparati nell'esercizio dell'attività commerciale. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per omessa pronuncia sulle domande del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] lamenta che con i motivi d'appello aveva criticato la carenza di motivazione, l'arbitraria quantificazione dei maggiori ricavi, l'omessa pronuncia sulla insussistenza di presunzioni semplici ma gravi precise e concordanti. Ritiene inoltre violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Il motivo è inammissibile perché il giudice regionale, con motivazione sia pur sintetica, ha riportato le questioni principali dibattute dalle parti, ha ripreso gli elementi in base ai quali l'Amministrazione finanziaria ha proceduto con metodo analitico-induttivo alla determinazione del reddito, in particolare valorizzando i risultati della verifica delle principali materie prime acquistate per la preparazione dei prodotti (farina e lievito), della resa delle suddette materie prime, quantificata in sede di ricostruzione del reddito nella stessa percentuale ammessa dal contribuente in sede di verifica, della percentuale di sfrido per prodotto invenduto, del prezzo medio di vendita RGN 12274/2015 Consigliere rel. Federici per ogni singolo prodotto. Ha dunque affermato che le presunzioni utilizzate avevano i requisiti delle presunzioni gravi, precise e concordanti. La critica del contribuente è inammissibile perché, nell'assumere che il giudice regionale abbia motivato senza tener conto delle ragioni allegate dalla propria difesa, in realtà pretende un riesame delle ragioni di merito, che è tuttavia inibito in sede di legittimità. Parimenti inammissibile è il quarto motivo, con cui si duole dell'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. Il ricorrente afferma che per dimostrare come la percentuale di resa della materia prima (lievito) dovesse essere calcolata nella misura del 5% e non del 2%, aveva prodotto "le ricette messe a disposizione dai propri fornitori". Il motivo è inammissibile perché ai fini del vizio di motivazione l'omesso esame deve afferire ad un "fatto storico", laddove le allegazioni prodotte (le ricette) erano pur sempre strumentali ad una interpretazione della percentuale di utilizzo del lievito. Con il quinto motivo lamenta la violazione dell'art. 39, primo comma, lett. d) del d.P.R. n. 600 del 1973, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., quanto al governo delle regole sulla prova presuntiva. Il contribuente sostiene che i risultati cui l'Agenzia sarebbe pervenuta sulla base della resa della farina e della resa del lievito non sarebbero coincidenti. Da ciò ne discenderebbe una insormontabile contraddittorietà. Anche questo motivo è inammissibile perché riprende le difese addotte in sede di contenzioso e le critiche indirizzate all'atto impositivo, che tuttavia afferiscono a questioni di merito, la quali non possono trovare ingresso nel giudizio di legittimità. Il ricorso va dunque rigettato e all'esito del giudizio segue la soccombenza del ricorrente nelle spese di causa, che si liquidano nella misura specificata in dispositivo. Rigetta il ricorso, condanna il ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dall'Agenzia delle entrate, che si liquidano nella misura di C 4.100,00 per competenze, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] 12274/2015 Consigliere rel. Federici g2) dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nella misura pari a
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