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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 24294/2023

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mer o 29743 del ruolo generale dell’anno 2020,proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentat e e difes e , giusta procura speciale in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], col quale elettivamente si domiciliano presso il domicilio digitale -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- per la cassazione della sentenza della corte d’appello diMilano, depositata in data 13 febbraio 2020 ; udita la relazione sulla causa svolta nell’adunanza camerale del 27giugno 2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Perrino.

Rilevato che: Oggetto: Contratto quadro e associazione in partecipazione- Interpretazione.RG n. 29743/20 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] estensore emerge dalla sentenza impugnata che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] stipularono il 22 febbraio 2001, insieme con [OSCURATO:PERSONA], poi fuoriuscito, una scrittura privata, in esecuzione della quale finanziarono l’acquisto della Farmacia Europea da parte di [OSCURATO:PERSONA], che aveva sottoscritto il contratto preliminare relativo, pagandone un terzo del prezzo; conla scrittura si convenne che l’acquirente avrebbe trasferito la farmacia con priorità a chi tra le due controparti si fosse laureata per prima e, in mancanza, a persona designata da loro o dalla loro madre, alla scadenza del contratto di associazione in partecipazione che sarebbe stato stipulato e che fu effettivamente stipulato il 10 marzo 2002; Barbara e [OSCURATO:PERSONA], dopo aver agito per l’adempimento degli accordi così presi, in esito al fallimento di [OSCURATO:PERSONA] riassunsero il giudizio nei suoi confronti (e della moglie), al fine di ottenere un titolo da spendere in esito alla chiusura del fallimento e mutarono l’originaria domanda in richiesta di risoluzione del contratto del 2001, posto che avevano proposto domanda d’insinuazione al passivo del fallimento di Bronzin per i crediti anche risarcitori scaturenti dall’accordo di associazione in partecipazione; -iltribunale di Milano respinse la domanda e la corte d’appello ha rigettato il successivo appello; -a fondamento della decisione il giudice d’appello ha rimarcato che a base della domanda di risoluzione dell’accordo quadro del 2001 v’erano le medesime violazioni lamentate con la domanda di risoluzione dell’associazione in partecipazione, successivamente trasferita in sede fallimentare, concernenti l’assunzione onerosa della cura e del controllo dell’amministrazione della farmacia e il rilascio di procura gestoria, la rendicontazione periodica cui l’associante avrebbe dovuto provvedere con l’assistenza di un consulente scelto dalle associate e la retrocessione della Farmacia RG n. 29743/20 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] estensore alla scadenza del contratto, previa la fissazione dei criteri per la determinazione del prezzo relativo; - d ifatti, ha notato la corte, le clausole dell’accordo quadro della cui violazione si trattava erano state trasfuse nel contratto di associazione in partecipazione, che, anzi, le aveva disciplinate in maniera più articolata, di modo che, in relazione ai punti in questione, il contratto del 2002 aveva sostituito quello del 2001;tra i due contratti, ha specificato il giudice d’appello, sussisteva dunque un nesso di collegamento funzionale, posto che la conclusione del secondo aveva costituito oggetto di un impegno assunto col primo, il primo era richiamato nelle premesse del secondo ed erano ripetuti nel secondo gli accordi concernenti gli emolumenti delle parti, il controllo che le associate avrebbero esercitato sull’associante, i termini della fuoriuscita dell’associante e la stima del prezzo di cessione; -contro questa sentenza propongono ricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per ottenerne la cassazione, che affidano a un unico motivoe illustrano con memoria, cui non v’è replica.

Considerato che: 1.-c o l ricorso la parte ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione delle norme sull’interpretazione dei contratti, perché la corte d’appello avrebbe negato autonoma rilevanza all’accordo quadro del 22 febbraio 2001 in ragione del fatto che le clausole di cui è stato dedotto l’inadempimento risulterebbero trasfuse nel contratto di associazione in partecipazione del 2002; di modo che sarebbe superflua ogni considerazione sulla persistente efficacia dell’accordo quadro in relazione a inadempimenti diversi; - la qu estione posta è di particolare rilevanza, di modo che la trattazione va rimessa alla pubblica udienza, anche al fine di verificare quale sia stata la condotta del curatore a norma dell’art.72 l. fall.RG n. 29743/20 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] questi motivi [OSCURATO:PERSONA] a nuovo ruolo il giudizio, al fine della trattazione in pubblica udienza.

Così deciso in Roma, il27 giugno 2023 .

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
mer o 29743 del ruolo generale dell’anno 2020,proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentat e e difes e , giusta procura speciale in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], col quale elettivamente si domiciliano presso il domicilio digitale -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- per la cassazione della sentenza della corte d’appello diMilano, depositata in data 13 febbraio 2020 ; udita la relazione sulla causa svolta nell’adunanza camerale del 27giugno 2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Perrino. Rilevato che: Oggetto: Contratto quadro e associazione in partecipazione- Interpretazione.RG n. 29743/20 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] estensore emerge dalla sentenza impugnata che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] stipularono il 22 febbraio 2001, insieme con [OSCURATO:PERSONA], poi fuoriuscito, una scrittura privata, in esecuzione della quale finanziarono l’acquisto della Farmacia Europea da parte di [OSCURATO:PERSONA], che aveva sottoscritto il contratto preliminare relativo, pagandone un terzo del prezzo; conla scrittura si convenne che l’acquirente avrebbe trasferito la farmacia con priorità a chi tra le due controparti si fosse laureata per prima e, in mancanza, a persona designata da loro o dalla loro madre, alla scadenza del contratto di associazione in partecipazione che sarebbe stato stipulato e che fu effettivamente stipulato il 10 marzo 2002; Barbara e [OSCURATO:PERSONA], dopo aver agito per l’adempimento degli accordi così presi, in esito al fallimento di [OSCURATO:PERSONA] riassunsero il giudizio nei suoi confronti (e della moglie), al fine di ottenere un titolo da spendere in esito alla chiusura del fallimento e mutarono l’originaria domanda in richiesta di risoluzione del contratto del 2001, posto che avevano proposto domanda d’insinuazione al passivo del fallimento di Bronzin per i crediti anche risarcitori scaturenti dall’accordo di associazione in partecipazione; -iltribunale di Milano respinse la domanda e la corte d’appello ha rigettato il successivo appello; -a fondamento della decisione il giudice d’appello ha rimarcato che a base della domanda di risoluzione dell’accordo quadro del 2001 v’erano le medesime violazioni lamentate con la domanda di risoluzione dell’associazione in partecipazione, successivamente trasferita in sede fallimentare, concernenti l’assunzione onerosa della cura e del controllo dell’amministrazione della farmacia e il rilascio di procura gestoria, la rendicontazione periodica cui l’associante avrebbe dovuto provvedere con l’assistenza di un consulente scelto dalle associate e la retrocessione della Farmacia RG n. 29743/20 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] estensore alla scadenza del contratto, previa la fissazione dei criteri per la determinazione del prezzo relativo; - d ifatti, ha notato la corte, le clausole dell’accordo quadro della cui violazione si trattava erano state trasfuse nel contratto di associazione in partecipazione, che, anzi, le aveva disciplinate in maniera più articolata, di modo che, in relazione ai punti in questione, il contratto del 2002 aveva sostituito quello del 2001;tra i due contratti, ha specificato il giudice d’appello, sussisteva dunque un nesso di collegamento funzionale, posto che la conclusione del secondo aveva costituito oggetto di un impegno assunto col primo, il primo era richiamato nelle premesse del secondo ed erano ripetuti nel secondo gli accordi concernenti gli emolumenti delle parti, il controllo che le associate avrebbero esercitato sull’associante, i termini della fuoriuscita dell’associante e la stima del prezzo di cessione; -contro questa sentenza propongono ricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per ottenerne la cassazione, che affidano a un unico motivoe illustrano con memoria, cui non v’è replica. Considerato che: 1.-c o l ricorso la parte ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione delle norme sull’interpretazione dei contratti, perché la corte d’appello avrebbe negato autonoma rilevanza all’accordo quadro del 22 febbraio 2001 in ragione del fatto che le clausole di cui è stato dedotto l’inadempimento risulterebbero trasfuse nel contratto di associazione in partecipazione del 2002; di modo che sarebbe superflua ogni considerazione sulla persistente efficacia dell’accordo quadro in relazione a inadempimenti diversi; - la qu estione posta è di particolare rilevanza, di modo che la trattazione va rimessa alla pubblica udienza, anche al fine di verificare quale sia stata la condotta del curatore a norma dell’art.72 l. fall.RG n. 29743/20 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] questi motivi [OSCURATO:PERSONA] a nuovo ruolo il giudizio, al fine della trattazione in pubblica udienza. Così deciso in Roma, il27 giugno 2023 .
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