CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 33141/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/12/2020 della Corte di appello di Ancona visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; lette le richieste del difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Ancona ha parzialmente riformato la sentenza del 10 ottobre 2018 del Tribunale di Macerata che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto continuato di cui all'art. 483 cod. pen. in relazione all'art. 76 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e l'aveva condannato, con la recidiva reiterata infraquinquennale, alla pena ritenuta di giustizia; in particolare, la Corte di appello ha ridotto l'aumento di pena per la recidiva reiterata, che non poteva superare i due terzi della pena base. [OSCURATO:PERSONA] si contesta di avere, quale titolare di fatto della ditta individuale [OSCURATO:PERSONA], inoltrato mediante procedura telematica al Ministero dell'interno, a nome della ditta, otto istanze di emersione dal lavoro irregolare di cittadini extracomunitari in realtà mai assunti. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando un unico motivo con il quale, pur ammettendo la falsità delle dichiarazioni inoltrate al Ministero dell'interno, sostiene che non sussisterebbe il reato di cui agli artt. 483 cod. pen. e 76 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 in quanto le false dichiarazioni inoltrate non sarebbero conformi alle modalità ed ai requisiti fissati negli artt. 38, 46 e 47 d.P.R. n. 445 del 2000 la cui sussistenza condizionerebbe la rilevanza penale del fatto ai sensi dell'art. 76 del citato d.P.R. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il fatto per il quale l'odierno ricorrente è stato condannato deve essere riqualificato come delitto di cui all'art. 5, comma 15, del d.lgs. n. 109 del 2012 Tale disposizione prevede che «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque presenta false dichiarazioni o attestazioni, ovvero concorre al fatto, nell'ambito della procedura di emersione prevista dal presente articolo, è punito ai sensi dell'articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445». L'art. 5, comma 15, del d.lgs. n. 109 del 2012 introduce un'autonoma fattispecie di reato ed il rinvio all'art. 76 del d.P.R. n. 445 del 2000 viene operato esclusivamente quoad poenam e non al fine di integrare in altro modo la norma incriminatrice. Ai fini della sussistenza del reato è quindi sufficiente che le dichiarazioni inoltrate dall'imputato al Ministero dell'interno ai fini della emersione dal lavoro irregolare ai sensi del citato art. 5 fossero false a e tale circostanza non è stata neppure negata dal Passarelli; non ha alcuna rilevanza, invece, che le dichiarazioni inoltrate non fossero state rese nelle forme e con le modalità previste dagli artt. 38, 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000. Ne consegue che il ricorso, che poggia la sua ratio proprio sul mancato rispetto delle disposizioni appena citate, deve essere rigettato. 2. È opportuno precisare in questa sede che rientra nei poteri di cognizione officiosa di questa Corte di cassazione la corretta riqualificazione giuridica del fatto, purché ciò non avvenga a sorpresa e con pregiudizio del diritto di difesa (Sez. 2, n. 3211 del 23/01/2014, Racic, Rv. 258538) e solo entro i limiti in cui esso sia stato già storicamente ricostruito dai giudici di merito (Sez. 2, n. 7462 del 15/02/2018, Lunardi, Rv. 272091). La regola espressa dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (sent. 11 dicembre 2007, Drassich c. Italia), secondo cui la garanzia del contraddittorio deve essere assicurata all'imputato anche in ordine alla diversa definizione giuridica del fatto operata dal giudice ex officio, è conforme al principio statuito dall'art. 111, secondo comma, Cost., che investe non soltanto la formazione della prova, ma anche ogni questione che attiene la valutazione giuridica del fatto commesso (Sez. 6, n. 45807 del 11/12/2008, Drassich, Rv. 241754). In particolare, nel giudizio di legittimità, il diritto del ricorrente a essere informato in modo dettagliato della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico deve ritenersi soddisfatto, quando l'eventualità di una diversa qualificazione giuridica del fatto operata dal giudice ex officio sia stata rappresentata al difensore dell'imputato con un atto del Collegio, in modo che la parte abbia potuto beneficiare di un congruo termine per apprestare la propria difesa (Sez. 6, n. 36323 del 18/09/2009, Drassich, Rv. 244974). A tale proposito, deve segnalarsi che della possibilità della riqualificazione giuridica del fatto il ricorrente era ben consapevole avendo il difensore fatto espresso riferimento, nella sua memoria difensiva fatta pervenire a questa Corte di cassazione, proprio all'art. 5 comma 15, d.lgs. n. 109 del 2012, ossia alla norma incriminatrice che prevede il fatto di reato commesso dal Passarelli. 3. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.NII. Riqualificato il fatto ai sensi dell'art. 5, comma 15, del d.lgs. n. 109 del 2012, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al