CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 18 maggio 2006
Cassazione n. 31152/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA]’ESECUZIONE (ART. 615 C.P.C.) dott. Lina RUBINO Consiglier a dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore A d. 25 / 10/2023 C . C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 5682 /20 20 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 5682del ruolo generale dell’anno 2020, proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (P.I.: 09353060256), in persona dell’am- ministratore unico, legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa, giusta procura allegata al ricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 35H11 F943Z) -ricorrente- nei confronti di SEMERARO Giuseppe (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -intimato- per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Lecce n. 1360/2019, pubblicatain data 12 dicembre 2019; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 25 ottobre 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa Sogeim S.r.l. ha promosso l’esecuzione forzata, nelle forme dell’espropriazione di crediti presso terzi, nei confronti di Giu- seppe Semeraro, sulla base di un titolo esecutivo ottenuto con- tro il padre di questi, [OSCURATO:PERSONA]. L’esecutato ha proposto opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615 c.p.c., Ric. n. 5682/2020 –Sez. 3 – A d. 25 ottobre 2023 – Ordinanza – Pagina 2 di 6 sostenendo di non essere erede puro e semplice del padre e di non essere, quindi, legittimato a subire l’esecuzione. L’opposizione è stata accolta dal Tribunale di Brindisi. La Corte d’appello di Lecceha confermato la decisione di primo grado. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., sulla base di duemotivi. Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’intimato. Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni dalla data della decisione. Ragioni della decisione 1.È pregiudiziale, rispetto all’esame del merito, il rilievo della inammissibilità del ricorso, per violazione dei requisiti di speci- ficità e della sommaria esposizione del fatto, previsti dall’art. 366, comma 1, n. 3 e n. 6, c.p.c.. 1.1Si tratta di requisiti di contenuto - forma del ricorso , il quale deve consistere in una esposizione sufficiente a garantire alla Corte di cassazione di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass.,Sez. U, Sentenza n. 11653 del 18/05/2006, Rv. 588770 –01; conf.: Sez. 3, Ordinanzan. 22385 del 19/10/2006 , Rv. 592918 – 01; Sez. 3, Sentenzan. 15478 del 08/07/2014 , Rv. 631745 – 01; Sez. 6- 3 , Sentenza n. 16103 del 02/08/2016 , Rv. 641493 - 01). La prescrizione di siffatti requisiti non risponde ad un’esi- genza di mero formalismo, ma a quella di consentire una cono- scenza chiara e completa deifatti di causa, sostanziali e/o pro- cessuali, che permetta di bene intendere il significato e la por- tata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Cass., Ric. n. 5682/2020 –Sez. 3 – A d. 25 ottobre 2023 – Ordinanza – Pagina 3 di 6 Sez. U, Sentenza n. 2602 del 20/02/2003, Rv. 560622 – 01; Sez. L, Sentenzan. 12761 del 09/07/2004 , Rv. 575401 – 01; Cass., Sez. U, Sentenza n. 30754 del 28/11/2004). È, dunque, necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l’indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fattoe le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essen- ziali, in fattoe in diritto su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, ed infine del tenore della sentenza impugnata. Il ricorso in esame, nell’esposizione del fatto, non presenta tale contenuto minimo. 1.2Nel presente giudizio, il cui oggetto è costituito da una op- posizione all’esecuzione proposta, ai sensi dell’art. 615, comma 2, c.p.c., nel corso di un processo esecutivo per espropriazione di crediti presso terzi, non solo non risulta evocato il terzo pi- gnorato (o i terzi pignorati), neanche in sede di legittimità, ma neanche è indicato chi sia il suddetto terzo pignorato (o i sud- detti terzi pignorati), né sesiano state rese una o più dichiara- zioni di quantità,ed eventualmente in quali termini. Questa Corte ha sancito, con decisione applicabile a tutte le opposizioni esecutive, di espresso valore nomofilattico, emessa all’esito della pubblica udienza della Terza Sezione Civile, nell’ambito della particolare metodologia organizzativa adottata dalla suddetta sezione per la trattazione dei ricorsi su questioni di diritto di particolare rilevanzain materia di esecuzione for- zata (cd. “progetto esecuzioni”, sul quale v. già Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 26049 del 26/10/2018, nonché Sez. 6 - 3 , Ordi- nanza n. 4964 del 20/02/2019 ), il principio di diritto per cui «nei giudizi di opposizione esecutiva relativi ad una Ric. n. 5682/2020 –Sez. 3 – A d. 25 ottobre 2023 – Ordinanza – Pagina 4 di 6 espropriazione presso terzi ai sensi degli art. 543 e ss. c.p.c. il terzo pignorato è sempre litisconsortenecessario» , superando ogni precedente incertezza in proposito e chiarendo, anzi, espressamente, in motivazione, che «èavviso del Collegio giu- dicante che il terzo pignorato sia un litisconsorte necessario nel giudizio di opposizione all’esecuzione od agli atti esecutivi: e debba esserlo sempre, senza distinzioni di sorta.Ciò per mol- teplici ragioni: di sistema, di semplicità e di coerenza» (per la piùesaustiva illustrazione, in dettaglio, delle suddette ragioni, si fa diretto rinvio alla motivazione del precedente in questione, e cioè Cass., Sez. 3, Sentenza n. 13533 del 18/05/2021, Rv. 661412 –01, al quale successivamente risultano conformi, tra i molti altri: Cass., Sez. 3, Sentenzan. 26114 del 27/09/2021, Sez. 6– 3 ; Ordinanza n. 37929 del 02/12/2021; Sez. 3 , Ordi- nanza n. 39973 del 14/12/2021 , Rv. 663189 – 01; nel mede- simo senso, anche con riferimento alla riscossione coattiva di crediti a mezzo ruolo, ai sensi dell’art. 72 bisdel D.P.R. n. 602 del 1973, cfr.: Cass., Sez. 3 , Ordinanza n. 16236 del 19/05/2022, Rv. 665106 – 01; con riguardo al giudizio di re- clamo avverso la dichiarazione di estinzione del processo ese- cutivo: Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 32445del 03/11/2022, Rv. 666112 -01). Ai principi di diritto sopra indicati va data piena continuità. La parte ricorrente, peraltro, non si è fatta carico, nemmeno nell’ampio intervallo di tempo trascorso dall’esplicito arrestoso- pra richiamato, di attivare gli strumenti processuali per farvi adeguatamente fronte. Orbene, se il giudizio di merito si è certamente svolto in man- canza di (almeno) un litisconsorte necessario, non è neanche possibile per questa Corte, a causa delle lacune espositive di cui al ricorso, valutare adeguatamente se vi siano e quali siano eventuali altri litisconsorti necessari pretermessi, nonché veri- ficare la sussistenza di eventuali altre questioni di carattere Ric. n. 5682/2020 –Sez. 3 – A d. 25 ottobre 2023 – Ordinanza – Pagina 5 di 6 processuale e/o sostanziale, rilevabili di ufficio anche ai sensi dell’art. 382, comma 3, c.p.c., che possano avere rilievo ai fini della decisione della presente controversia. In definitiva, quindi, a causa del segnalato difetto di esposizione dei fatti di causa, non è possibile per la Corte accedere alla va- lutazione del merito dei motivi di ricorso, che è pertanto inutile anche solo esporre, dovendo il ricorso stesso essere dichiarato inammissibile(cfr., in proposito, da ultimo, Cass., Sez. 3 , Or- dinanza n. 26562del 14/09/2023, Rv. 668669 – 01 : « i n mate- ria di opposizioni esecutive, il ricorso per cassazione carente dell’esatta indicazione dei litisconsorti necessari è inammissi- bile, ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.: non è possi- bile, nonostante la violazione dell’art. 102 c.p.c., rimettere l’in- tera causa al giudice di primo grado al fine di procedere a con- traddittorio integro a causa dell’assoluta incertezza dell’identità dei litisconsorti stessi, trattandosi di requisito di contenuto- forma che deve essere assolto necessariamente con il ricorso e non può esserericavato “aliunde”; in applicazione del principio la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal credi- tore procedente avverso la sentenza di accoglimento dell’oppo- sizione proposta dal debitore esecutato in un’esecuzione mobi- liare presso terzi, in ragione della totale omissione di identifica- zione dei terzi pignorati, litisconsorti necessari»; nel medesimo senso: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 11268 del 12/06/2020 , Rv. 658143 –01). 2.Il ricorso è dichiarato inammissibile. Nulla è a dirsi in ordine alle spese del giudizio, non avendo l’in- timato svolto attività difensiva. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. Per questi motivi Ric. n. 5682/2020 –Sez. 3 – A d. 25 ottobre 2023 – Ordinanza – Pagina 6 di 6 La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso . Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali(ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione)di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se d