CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 35124/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/10/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata in ordine al capo B perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato, con conferma delle statuizioni civili quanto al capo A e con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Firenze per la rideterminazione della provvisionale con riferimento alle condotte dichiarate prescritte di cui al capo A, punti a) e b); [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Firenze, in sede di rinvio della Corte di cassazione, disposto con sentenza del 19 gennaio 2021, parzialmente riformando la sentenza del Tribunale di Pisa, emessa il 3 febbraio 2014, ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti del ricorrente in ordine al reato di abuso di ufficio di cui al capo B - così qualificato l'originario addebito contestato come peculato - perché estinto per prescrizione, condannando l'imputato al risarcimento del danno non patrimoniale nei confronti della parte civile e riducendo l'entità della provvisionale stabilita dal primo giudice. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con unico motivo, violazione di legge e nullità della sentenza impugnata quanto al reato di abuso di ufficio di cui al capo B (siccome qualificato) per intervenuta abrogazione della norma incriminatrice in data successiva alla sentenza impugnata, circostanza idonea, ad avviso del ricorrente, ad essere veicolata anche con unico motivo di ricorso. Si invoca, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza e la conseguente revoca delle statuizioni civili. Si dà atto che nell'interesse della parte civile [OSCURATO:PERSONA] è stata depositata una memoria. [OSCURATO:PERSONA] Deve rilevarsi che in data 19 settembre 2025 è stata depositata in cancelleria la rinuncia al ricorso proveniente direttamente dall'imputato, circostanza idonea a determinare l'inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d) cod. proc. pen. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Cos