CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 novembre 2021
Cassazione n. 44294/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/02/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] FATTO E [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello - per quanto qui ancora rileva- ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stata condannata per i reati di cui agli artt. 612 e 582 cod. pen. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputata, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali in relazione alla prescrizione. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. Il termine prescrizionale è da fissarsi in data successiva a quella in cui è stata emessa la sentenza d'appello, tenuto conto di sospensioni ex art. 159 cod. pen. per giorni 497. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che si stima equo determinare in euro 3000,00. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 novembre 2021 , Il consigliere estensore Il Presidente