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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 marzo 2024

Cassazione n. 19009/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/06/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo motivo, con cui si lamenta la violazione di legge in relazione all'art. 6 CEDU, non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata - si veda pag. 6 della sentenza impugnata ove, oltre alla querela, si evidenzia il filmato di videosorveglianza e la inverosonniglianza della tesi alternativa fornita dalla difesa; considerato che il secondo motivo, con cui si lamenta il vizio di motivazione e la violazione di legge in relazione agli artt. 530 e 533 cod. proc. pen. è manifestamente infondato, poiché il tribunale aveva assolto il ricorrente in relazione al reato di cui al Capo B) di talché non è possibile ravvisare il vizio di omessa motivazione in relazione allo stesso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 19 marzo 2024 [OSCURATO:PERSONA] e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/06/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo motivo, con cui si lamenta la violazione di legge in relazione all'art. 6 CEDU, non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata - si veda pag. 6 della sentenza impugnata ove, oltre alla querela, si evidenzia il filmato di videosorveglianza e la inverosonniglianza della tesi alternativa fornita dalla difesa; considerato che il secondo motivo, con cui si lamenta il vizio di motivazione e la violazione di legge in relazione agli artt. 530 e 533 cod. proc. pen. è manifestamente infondato, poiché il tribunale aveva assolto il ricorrente in relazione al reato di cui al Capo B) di talché non è possibile ravvisare il vizio di omessa motivazione in relazione allo stesso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 marzo 2024 [OSCURATO:PERSONA] e
Sentenza Cassazione n. 19009/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris