Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 256/1982
ECLI:IT:COST:1982:256
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
:
1. - [OSCURATO:PERSONA], cittadino dominicano coniugato con
cittadina italiana, assumendo di aver acquisito la cittadinanza
italiana jure communicationis, con ricorso al Pretore di Roma ex art.
700 c.p.c., chiedeva che gli fosse concessa la tutela atipica e
provvisoria in relazione al suo diritto a svolgere lavoro in Italia,
previo incidente di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma
secondo, della legge 13 giugno 1912, n. 555, nella parte in cui tale
norma esclude che il soggetto straniero di sesso maschile, il quale
contragga matrimonio con cittadina italiana, acquista la cittadinanza
italiana.
[OSCURATO:PERSONA], ritenuta la propria giurisdizione e la rilevanza della
questione anzidetta, la giudicava altresì non manifestamente
infondata, osservando che la sperequazione quanto a comunicazione della
cittadinanza, nei limiti della delibazione della non manifesta
infondatezza, sembra contrastare e con il generale principio
d'eguaglianza e con quello specifico della parità dei coniugi in
relazione alla tutela della persona di cui all'art. 2 Cost.
Né potrebbe ricondursi la discriminazione in parola alla esigenza
di tutela della unità familiare poiché, al contrario, la disciplina
contestata determinerebbe una situazione giuridica incompatibile con
l'unità della famiglia, nella misura in cui, impedendo o rendendo
difficoltoso al marito di svolgere in Italia una attività lavorativa,
impedisce, quanto meno di fatto - e sotto questo profilo potrebbe
rilevare l'art. 3 comma secondo - la realizzazione dell'unità
familiare.
2. - L'ordinanza è stata regolarmente notificata, comunicata e
pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA].
Dinanzi alla Corte costituzionale si è costituito [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], che
insiste per l'accoglimento della questione.
:
[OSCURATO:PERSONA] di Roma nell'ordinanza in esame non chiarisce quale sia
il provvedimento cautelare atipico che intenderebbe adottare, ove la
questione di legittimità costituzionale fosse, in ipotesi, accolta.
In particolare va rilevato che il Santana, nel suo ricorso ex art.
700 c.p.c., faceva riferimento ad un concorso pubblico per il quale il
termine di presentazione della domanda di ammissione era scaduto ancor
prima della pronunzia dell'ordinanza di rimessione.
D'altra parte nell'ordinanza non si fa riferimento, se non
generico, ad altre situazioni giuridiche sostanziali diverse da quelle
relative al detto concorso, sicché nella specie l'eccezione di
costituzionalità si appalesa l'esclusivo oggetto del giudizio a quo
(cfr. sent. n. 64/74).
Ne consegue l'inammissibilità della proposta eccezione.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 10, secondo comma, della legge 13 giugno 1912, n. 555,
proposta con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 dicembre 1982.
F.to: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -
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- [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA].
[OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere