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Corte costituzionalesentenza

Corte costituzionale n. 256/1982

ECLI:IT:COST:1982:256
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

:

1. - [OSCURATO:PERSONA], cittadino dominicano coniugato con cittadina italiana, assumendo di aver acquisito la cittadinanza italiana jure communicationis, con ricorso al Pretore di Roma ex art. 700 c.p.c., chiedeva che gli fosse concessa la tutela atipica e provvisoria in relazione al suo diritto a svolgere lavoro in Italia, previo incidente di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma secondo, della legge 13 giugno 1912, n. 555, nella parte in cui tale norma esclude che il soggetto straniero di sesso maschile, il quale contragga matrimonio con cittadina italiana, acquista la cittadinanza italiana. [OSCURATO:PERSONA], ritenuta la propria giurisdizione e la rilevanza della questione anzidetta, la giudicava altresì non manifestamente infondata, osservando che la sperequazione quanto a comunicazione della cittadinanza, nei limiti della delibazione della non manifesta infondatezza, sembra contrastare e con il generale principio d'eguaglianza e con quello specifico della parità dei coniugi in relazione alla tutela della persona di cui all'art. 2 Cost. Né potrebbe ricondursi la discriminazione in parola alla esigenza di tutela della unità familiare poiché, al contrario, la disciplina contestata determinerebbe una situazione giuridica incompatibile con l'unità della famiglia, nella misura in cui, impedendo o rendendo difficoltoso al marito di svolgere in Italia una attività lavorativa, impedisce, quanto meno di fatto - e sotto questo profilo potrebbe rilevare l'art. 3 comma secondo - la realizzazione dell'unità familiare.

2. - L'ordinanza è stata regolarmente notificata, comunicata e pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA].

Dinanzi alla Corte costituzionale si è costituito [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], che insiste per l'accoglimento della questione. : [OSCURATO:PERSONA] di Roma nell'ordinanza in esame non chiarisce quale sia il provvedimento cautelare atipico che intenderebbe adottare, ove la questione di legittimità costituzionale fosse, in ipotesi, accolta.

In particolare va rilevato che il Santana, nel suo ricorso ex art. 700 c.p.c., faceva riferimento ad un concorso pubblico per il quale il termine di presentazione della domanda di ammissione era scaduto ancor prima della pronunzia dell'ordinanza di rimessione.

D'altra parte nell'ordinanza non si fa riferimento, se non generico, ad altre situazioni giuridiche sostanziali diverse da quelle relative al detto concorso, sicché nella specie l'eccezione di costituzionalità si appalesa l'esclusivo oggetto del giudizio a quo (cfr. sent. n. 64/74).

Ne consegue l'inammissibilità della proposta eccezione.

P.Q.M.

per questi motivi

[OSCURATO:PERSONA]

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, secondo comma, della legge 13 giugno 1912, n. 555, proposta con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 dicembre 1982.

F.to: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]

- [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA].

[OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
: 1. - [OSCURATO:PERSONA], cittadino dominicano coniugato con cittadina italiana, assumendo di aver acquisito la cittadinanza italiana jure communicationis, con ricorso al Pretore di Roma ex art. 700 c.p.c., chiedeva che gli fosse concessa la tutela atipica e provvisoria in relazione al suo diritto a svolgere lavoro in Italia, previo incidente di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma secondo, della legge 13 giugno 1912, n. 555, nella parte in cui tale norma esclude che il soggetto straniero di sesso maschile, il quale contragga matrimonio con cittadina italiana, acquista la cittadinanza italiana. [OSCURATO:PERSONA], ritenuta la propria giurisdizione e la rilevanza della questione anzidetta, la giudicava altresì non manifestamente infondata, osservando che la sperequazione quanto a comunicazione della cittadinanza, nei limiti della delibazione della non manifesta infondatezza, sembra contrastare e con il generale principio d'eguaglianza e con quello specifico della parità dei coniugi in relazione alla tutela della persona di cui all'art. 2 Cost. Né potrebbe ricondursi la discriminazione in parola alla esigenza di tutela della unità familiare poiché, al contrario, la disciplina contestata determinerebbe una situazione giuridica incompatibile con l'unità della famiglia, nella misura in cui, impedendo o rendendo difficoltoso al marito di svolgere in Italia una attività lavorativa, impedisce, quanto meno di fatto - e sotto questo profilo potrebbe rilevare l'art. 3 comma secondo - la realizzazione dell'unità familiare. 2. - L'ordinanza è stata regolarmente notificata, comunicata e pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA]. Dinanzi alla Corte costituzionale si è costituito [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], che insiste per l'accoglimento della questione. : [OSCURATO:PERSONA] di Roma nell'ordinanza in esame non chiarisce quale sia il provvedimento cautelare atipico che intenderebbe adottare, ove la questione di legittimità costituzionale fosse, in ipotesi, accolta. In particolare va rilevato che il Santana, nel suo ricorso ex art. 700 c.p.c., faceva riferimento ad un concorso pubblico per il quale il termine di presentazione della domanda di ammissione era scaduto ancor prima della pronunzia dell'ordinanza di rimessione. D'altra parte nell'ordinanza non si fa riferimento, se non generico, ad altre situazioni giuridiche sostanziali diverse da quelle relative al detto concorso, sicché nella specie l'eccezione di costituzionalità si appalesa l'esclusivo oggetto del giudizio a quo (cfr. sent. n. 64/74). Ne consegue l'inammissibilità della proposta eccezione. P.Q.M. per questi motivi [OSCURATO:PERSONA] dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, secondo comma, della legge 13 giugno 1912, n. 555, proposta con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 dicembre 1982. F.to: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere
Sentenza Corte costituzionale n. 256/1982 — Fons Iuris — Fons Iuris