CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 16 luglio 2026
Cassazione n. 32586/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
della Corte d'appello di Catanzaroudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, avverso l’ordinanza,indicata nel preambolo, con cui la Corte di appello di Catanzaro ha rigettatoincidente di esecuzione.2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile de plano, a norma dell'art.610, comma 5-bis, cod. proc. pen., perché proposto personalmentedall'interessato, mentre avrebbe dovuto essere sottoscritto da difensore iscrittonell'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma1, cod. proc. pen., come modificati dalla legge n. 103 del 2017; Sez. U, n. 8914del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010-01).3. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a normadell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamentodelle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritienecongruo determinare in 3.000,00 euro. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 16/07/2026Il Consigliere estensore Il Presidente