CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 23663/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/09/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Procuratore generale, in persona del sostituto Francesca [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Imperia, in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Imperia, per BOHLI [OSCURATO:PERSONA], la quale ha insistito nell'accoglimento del ricorso. Ritenuto in fatto 1. La Corte d'appello di Genova ha confermato la sentenza del Tribunale di Imperia, con la quale BOHLI [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per i reati di cui all'art. 590, comma 2, cod. pen., ai danni di ZINELLU Franca e all'art. 189, commi 1 e 7, codice strada (in Sanremo il 10/5/2012). Il procedimento trae origine da un incidente stradale che ha coinvolto un'auto e un ciclomotore condotto dall'imputato, a seguito del quale la persona offesa che viaggiava a bordo dell'autovettura aveva riportato lesioni personali giudicate guaribili in 15 gg., ascritte a titolo di colpa all'imputato per avere costui omesso di mantenere la prescritta distanza di sicurezza nelle vicinanze di un attraversamento pedonale, in prossimità di un incrocio. Nell'occorso, si è anche contestato al BOHLI di non essersi fermato, dopo aver provocato l'incidente, e di non avere prestato assistenza alla persona offesa, dandosi alla fuga a bordo del ciclomotore. Il Tribunale, ritenuta la penale responsabilità dell'imputato, lo aveva condannato alla pena di anni uno e mesi due di reclusione, muovendo dalla pena base per il reato più grave di cui al capo b), pari a anni uno di reclusione e operando l'aumento a titolo di continuazione con il reato di lesioni cui al capo a). 2. La difesa dell'imputato ha proposto ricorso, formulando quattro motivi. Con il primo, ha dedotto inosservanza della legge processuale quanto alla qualificazione giuridica del fatto, non avendo l'imputato interloquito in ordine alla intervenuta riqualificazione del fatto da parte della Corte d'appello ai sensi dell'art. 189, comma 6, codice strada. Con il secondo, ha dedotto violazione e erronea applicazione della legge penale e vizio della motivazione quanto alla ricostruzione dei fatti, in merito alla quale assume che i giudici del merito non avrebbero considerato la testimonianza BERTELLOTTI, dalla quale emergerebbe che l'imputato si era fermato per pochi secondi dopo l'incidente, per poi scappare. Con il terzo, ha dedotto analoghi vizi quanto al trattamento sanzionatorio che assume eccessivo. Infine, con il quarto, ha dedotto violazione e erronea applicazione dell'art. 81 cod. pen., per avere il giudice operato l'aumento per la continuazione per il reato di lesioni lievissime sulla pena detentiva invece di operarlo su quella pecuniaria. Considerato in diritto 1. La sentenza va annullata senza rinvio, limitatamente al reato di cui all'art. 590, cod. pen., perché il reato è estinto per prescrizione e dichiarato inammissibile nel resto.2. La Corte d'appello, rigettata l'invocata richiesta di riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis, cod. pen., ha ritenuto provata la condotta dell'imputato, qualificandola ai sensi dell'art. 189, comma 6, codice strada, in assenza di segni esteriori che potessero rendere evidente la necessità di prestare assistenza, per avere egli violato l'obbligo, penalmente sanzionato, di fermarsi, trattandosi di un reato omissivo di pericolo che impone all'agente di fermarsi in presenza di un incidente percepito e riconducibile al suo comportamento, concretamente idoneo a produrre eventi lesivi, non essendo necessario il riscontro di effettivi danni alle persone. Nel caso in esame, era stato accertato che il BOHLI aveva violentemente tamponato la vettura sulla quale viaggiava la ZINELLU, dandosi alla fuga (tanto da essere rintracciato solo grazie alle indicazioni fornite da testimoni presenti sul luogo dell'incidente), condotta che era stata compiutamente descritta nella imputazione, sì da consentire la riqualificazione giuridica della stessa. In ordine al trattamento sanzionatorio, la Corte territoriale ha ritenuto di confermare l'entità della pena, stante l'inalterata gravità della condotta, tenuto conto della personalità dell'imputato, gravato da precedenti, numerosi e gravi, anche specifici. L'aumento per la Continuazione, infine, operato sulla pena detentiva, è stato ritenuto corretto alla stregua della gravità del fatto e della personalità dell'imputato, il reato satellite essendo punito con pena alternativa. 3. Il quarto motivo non è manifestamente infondato. Nelle pronunce di merito non è chiaramente affermato se l'aumento a titolo di continuazione con il reato di cui al capo b) dell'imputazione sia stato operato sul presupposto della ritenuta compatibilità dell'istituto del reato continuato con reato colposo. La questione, tuttavia, non è stata devoluta alla cognizione di questa Corte che deve, invece, rilevare come l'aumento sia stato in ogni caso operato sulla pena detentiva, rispetto a un reato appartenente alla cognizione del giudice di pace, per il quale l'art. 52 del d. Igs. n. 74/2000 prevede la sola pena pecuniaria (sul punto, Sez. U, n. 47766 del 26/6/2015, Butera, Rv. 265109). Da ciò consegue la non manifesta infondatezza del relativo motivo e l'avvenuta instaurazione del rapporto di impugnazione davanti a questa Corte di legittimità, con conseguente declaratoria di estinzione del reato di cui all'art. 590 cod. pen. per prescrizione, maturata successivamente alla sentenza di secondo grado. Infatti, tenuto conto del tempus commissi delicti (10/5/2012), calcolate le cause di sospensione ai sensi dell'art. 159, cod. pen., per un totale di anni 1, mesi 9 e giorni 28 [rinvio dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], per legittimo impedimento del difensore (giorni 60); dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] per impedimento del BOHLI (giorni 60); delle udienze del 22/3/2017 e del 27/6/2018 per adesione dei difensori all'astensione proclamata dagli organismi di categoria (mesi 15 e giorni 24); sospensione per emergenza Covid, dal 30/3/2020 al 11/5/2020 (42 giorni)]. Il termine lungo spirato il 10/11/2019, dunque, deve ritenersi sospeso sino al 16/8/2021, successivamente, dunque, alla sentenza di appello (14/9/2020). 4. Gli altri motivi sono, al contrario, manifestamente infondati. Quanto al primo, deve osservarsi che la Corte d'appello non ha ritenuto una condotta ulteriore rispetto a quella contestata, ma sussistente, in luogo di quella ritenuta dal primo giudice (omissione di soccorso), la violazione dell'obbligo penalmente sanzionato di fermarsi dopo un incidente (art. 189, comma 6, codice strada). Tale condotta è compiutamente descritta nella imputazione, a nulla rilevando la indicazione del comma 7, in luogo del comma 6 della norma citata. Sul punto, pare sufficiente un richiamo al diritto vivente per ribadire che la riqualificazione giuridica non ha determinato alcun vulnus al diritto di difesa, peraltro neppure esplicato nel conciso motivo di ricorso [cfr. sez. 5 n. 7984 del 24/9/2012, dep. 2013, Rv. 254648; CEDU sez. 2, 11 dicembre 2007, Drassich c. Italia e 22 febbraio 2018, Drassich c. Italia (n.2); sez. 6, n. 10140 del 18/2/2015, Bossi, Rv. 262802]. La manifesta infondatezza del secondo e del terzo motivo discende, invece, dalla circostanza che la difesa si è limitata a una contestazione delle ragioni della decisione, senza alcun effettivo confronto con esse, sia quanto agli elementi costitutivi della fattispecie, che avuto riguardo alla determinazione del trattamento sanzionatorio (cfr., sul contenuto essenziale del ricorso, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione). Quanto alla affermazione della penale responsabilità, peraltro, la testimonianza che si assume pretermessa dai giudici di merito conferma la logicità del percorso motivazionale, piuttosto che evidenziarne la incompletezza, come sostenuto a difesa (secondo quanto riportato alla pag. 1 del ricorso, infatti, il teste avrebbe affermato che l'imputato si era fermato per pochi secondi e poi era scappato). Sul punto, si ricorda che, in tema di reato di fuga dopo un incidente con danno alle persone, affinché il precetto dell'obbligo di fermarsi sia rispettato, occorre che l'agente effettui una fermata che, per le concrete modalità, gli consenta di rendersi conto dell'accaduto ed eventualmente mettersi in condizione di prestare assistenza ai feriti e, comunque, di essere identificato ai fini della compiuta ricostruzione dell'accaduto e di eventuali azioni risarcitorie (cfr. sez. 4, n.9212 del 11/2/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278606). 5. La pena va conseguentemente rideterminata, con elisione dell'aumento per la continuazione operato dai giudici del merito, operazione che non richiede alcuna valutazione di merito e che, pertanto, può essere effettuata in questa sede ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. I), cod. proc. pen. sulla base delle stesse statuizioni del Tribunale, confermate dalla Corte d'appello. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all'art. 590 cod. pen. perché il predetto reato è estinto per prescrizione. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto e ridetermina la pena in anni uno di reclusione. Deciso il 19 maggio 2022 [OSCURATO:PERSONA]