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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 34123/2026

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della Corte d'appello di Brescia.Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che chiede il rigetto delricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l’ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Brescia, in funzione di giudicedell'esecuzione, ha rigettato l'istanza presentata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA],diretta ad ottenere l'applicazione della disciplina del reato continuato in executivis in relazionealle fattispecie – violazioni fiscali, riciclaggio e bancarotta fraudolenta patrimoniale edocumentale - di cui a tre sentenze esecutive già oggetto di unificazione in sede esecutiva, conrideterminazione della pena in anni cinque di reclusione ritenuto il riciclaggio reato più grave, eil reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti, di cui a una quarta sentenzaesecutiva.2.

Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore,[OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione degli artt. 81 e 671 cod. proc. pen. e vizio di motivazione conriferimento al diniego della continuazione.Lamenta la difesa che il Giudice dell’esecuzione avrebbe omesso di analizzare gli indicisintomatici e rivelatori dell’unicità del disegno criminoso e in particolare di considerare che ladistanza temporale tra le fattispecie, omogenee, è inferiore a due anni (in precedenza lacontinuazione veniva riconosciuta in riferimento al lasso temporale 2011-2015), che tutte lecondotte delittuose risultano commesse a Lecce e nella provincia di Brescia, e che nessunarilevanza assumono i soggetti destinatari delle fatture oggettivamente inesistenti, rilevando ilsolo comportamento di [OSCURATO:PERSONA] che gestiva la società “comune” [OSCURATO:SOCIETA]. fino al 2019ovvero in un lasso temporale nel corso del quale lo stesso gestiva anche le altre società di cuiagli altri provvedimenti di condanna.

Si duole che la Corte di appello non si sia confrontata conla precedente ordinanza.

E insiste per l’annullamento dell’ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.1.1.

Va, invero, premesso che:- il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, nondiversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza diconcreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudiniprogrammate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, isuccessivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente,a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultinocomunque frutto di determinazione estemporanea (Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo,Rv. 270074);- in tema di applicazione in executivis della disciplina del reato continuato, è onere delcondannato indicare i reati di cui richiede l'unificazione e, quanto meno, gli elementi specificisintomatici della riconducibilità a una preventiva programmazione unitaria anche dei reatisuccessivi, spettando al giudice dell'esecuzione l'individuazione degli elementi sostanziali daiquali sia desumibile il medesimo disegno criminoso (Sez. 1, n. 28762 del 28/04/2023, El, Rv.284970);- per tale onere di allegazione non è sufficiente il mero riferimento alla contiguitàcronologica degli addebiti ovvero all'identità o analogia dei titoli di reato, in quanto indicisintomatici non di attuazione di un progetto criminoso unitario quanto di una abitualitàcriminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione di illeciti (Sez.5, n. 21326 del 06/05/2010, Faneli, Rv. 247356; in senso conforme: Sez. 1 n. 35806 del20/04/2016, Rv. 267580, e Sez. 3, n. 17738 del 14/12/2018, Bencivenga, Rv. 275451); ne èsufficiente il riferimento al movente (Sez. 7, n. 5305 del 16/12/2008, dep. 2009, D'Amato, Rv.242476, in cui si specifica che sussiste una radicale diversità tra l'identità della spintacriminosa o del movente pratico sotteso alle plurime violazioni di legge e l'unicità del disegnocriminoso richiesto per la configurabilità del reato continuato; o ancora Sez. 1, n. 35639 del02/07/2013, Piras, Rv. 256307, secondo cui l’unicità del movente rileva ai fini dellacontinuazione solo se il proposito criminoso risulti connotato da specificità e concretezza,escludendosi, in motivazione, rilevanza alla generica ideazione dell'imputato di sopprimere icomponenti delle famiglie avverse).- « il fattore cronologico riveste grande rilevanza trattandosi di un indicatore specifico, chepermette di distinguere le fattispecie di reato continuato da quelle, opposte, di mera tendenzaa delinquere o di professionalità criminale » e « va dunque puntualizzato che la verificadell'esistenza del medesimo disegno criminoso - elemento principe dell'istituto dellacontinuazione - non può ridursi ad una fictio, così da collegare episodi criminosi lontani neltempo soltanto in virtù di caratteri comuni costituiti dall'integrazione delle stesse o analogheviolazione o dalle modalità operative, poiché ciò semmai è sintomo di propensione adelinquere, ma deve comprovare l'esistenza di una effettiva unitaria ideazione programmatica,che va esclusa in presenza di eccessive cesure cronologiche che denotano la rispondenzadell'agente ad uno stimolo estemporaneo e perseguito ogni volta con autonoma deliberazionecriminosa » (Sez. 1, n. 34142 del 19/05/2021, Pirito, non massimata).1.2.

L’ordinanza impugnata fa corretto uso dei principi sopra indicati e ne dà conto conargomentazioni assolutamente logiche e non contraddittorie.Invero, nell’escludere l’unicità del disegno criminoso, evidenzia che: - se è vero che èstata riconosciuta la sussistenza del medesimo disegno criminoso tra le sentenze di condannasub 1,2 e 3, trattandosi di condotte di violazioni fiscali e riciclaggio commesse da [OSCURATO:PERSONA] inun periodo ampio, che va al 2011 al 2014, nella sua posizione di gestore e amministratore difatto della So.Ges ( e quanto al reato di riciclaggio, quale gestore della [OSCURATO:PERSONA]) e anchedella società [OSCURATO:SOCIETA]., è anche vero che tra le condotte criminose, certamente omogenee,commesse dall’imputato e giudicate rispettivamente con la terza sentenza (delle tre giàunificate) e con la quarta sentenza non vi è un’evidente connessione che possa indurre aritenere la sussistenza di un medesimo programma criminoso; - l’unico elemento comune aidiversi episodi delittuosi è lo schermo societario utilizzato da [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:SOCIETA].) perl’emissione di fatture per operazioni inesistenti; - di contro, sussiste un ampio arco temporaletra il 18/12/2014 (data, quest’ultima, di consumazione dell’ultima condotta contestata diemissione di n. 3 fatture per operazioni inesistenti di cui al capo 17 della terza sentenza, giàunificata con la prima e seconda) e il 30/09/2016 (data di emissione della prima fattura peroperazioni inesistenti di cui al capo 1 della quarta sentenza, oggetto di richiesta di unificazionealle altre); - il complessivo contesto criminoso che si delinea a distanza di soli due anni ècompletamente diverso da quello precedente, risultando, infatti, le fatture per operazioniinesistenti emesse nell’anno 2014 (capo 17 summenzionato) in favore di un soggetto benspecifico (la società [OSCURATO:SOCIETA].) mentre per gli anni 2016-2018 (capo 1 della quartasentenza) le fatture per operazioni inesistenti sono emesse in favore di soggetti giuridici deltutto diversi e tra questi non compare l’ormai fallita [OSCURATO:SOCIETA].; - dalla prima e secondasentenza oggetto di unificazione si evincono elementi contrari alla tesi difensiva, affermandotali sentenze la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in relazione a reati anche di natura fiscale macommessi nell’ambito di compagini sociali completamente diverse con il concorso di coimputatiche non sono coinvolti nelle successive vicende commesse negli anni 2016-2018, e in Lecce,ovvero in luoghi ben distanti dalla provincia di Brescia.A fronte di tali argomentazioni, scevre da vizi logici e giuridici anzi conformi allaconsolidata giurisprudenza di questa Corte (si veda ex plurimis, Sez. 1, n. 39222 del26/02/2014, B., Rv. 260896, secondo cui in tema di reato continuato, la mera inclinazione areiterare violazioni della stessa specie, anche se dovuta ad una determinata scelta di vita, o adun programma generico di attività delittuosa da sviluppare nel tempo secondo contingentiopportunità, non integra di per sé l'unitaria e anticipata ideazione di più condotte costituentiillecito penale, già insieme presenti alla mente del reo, che caratterizza l'istituto disciplinatodall'art. 81, secondo comma, cod. pen.), che evidenziano i dati dissonanti rispetto allaprospettata unitarietà progettuale criminosa, il ricorso, che lamenta la mancata considerazionedegli indici rivelatori dell’unicità del disegno criminoso sottostante ai fatti, invece considerati eapprofonditi, si rivela infondato.2.

Al rigetto dell’impugnazione consegue la condanna del ricorrente al pagamento dellespese processuali, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così deciso, il 24 giugno 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteGaetano [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
della Corte d'appello di Brescia.Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che chiede il rigetto delricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Brescia, in funzione di giudicedell'esecuzione, ha rigettato l'istanza presentata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA],diretta ad ottenere l'applicazione della disciplina del reato continuato in executivis in relazionealle fattispecie – violazioni fiscali, riciclaggio e bancarotta fraudolenta patrimoniale edocumentale - di cui a tre sentenze esecutive già oggetto di unificazione in sede esecutiva, conrideterminazione della pena in anni cinque di reclusione ritenuto il riciclaggio reato più grave, eil reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti, di cui a una quarta sentenzaesecutiva.2. Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore,[OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione degli artt. 81 e 671 cod. proc. pen. e vizio di motivazione conriferimento al diniego della continuazione.Lamenta la difesa che il Giudice dell’esecuzione avrebbe omesso di analizzare gli indicisintomatici e rivelatori dell’unicità del disegno criminoso e in particolare di considerare che ladistanza temporale tra le fattispecie, omogenee, è inferiore a due anni (in precedenza lacontinuazione veniva riconosciuta in riferimento al lasso temporale 2011-2015), che tutte lecondotte delittuose risultano commesse a Lecce e nella provincia di Brescia, e che nessunarilevanza assumono i soggetti destinatari delle fatture oggettivamente inesistenti, rilevando ilsolo comportamento di [OSCURATO:PERSONA] che gestiva la società “comune” [OSCURATO:SOCIETA]. fino al 2019ovvero in un lasso temporale nel corso del quale lo stesso gestiva anche le altre società di cuiagli altri provvedimenti di condanna. Si duole che la Corte di appello non si sia confrontata conla precedente ordinanza. E insiste per l’annullamento dell’ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.1.1. Va, invero, premesso che:- il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, nondiversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza diconcreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudiniprogrammate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, isuccessivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente,a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultinocomunque frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo,Rv. 270074);- in tema di applicazione in executivis della disciplina del reato continuato, è onere delcondannato indicare i reati di cui richiede l'unificazione e, quanto meno, gli elementi specificisintomatici della riconducibilità a una preventiva programmazione unitaria anche dei reatisuccessivi, spettando al giudice dell'esecuzione l'individuazione degli elementi sostanziali daiquali sia desumibile il medesimo disegno criminoso (Sez. 1, n. 28762 del 28/04/2023, El, Rv.284970);- per tale onere di allegazione non è sufficiente il mero riferimento alla contiguitàcronologica degli addebiti ovvero all'identità o analogia dei titoli di reato, in quanto indicisintomatici non di attuazione di un progetto criminoso unitario quanto di una abitualitàcriminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione di illeciti (Sez.5, n. 21326 del 06/05/2010, Faneli, Rv. 247356; in senso conforme: Sez. 1 n. 35806 del20/04/2016, Rv. 267580, e Sez. 3, n. 17738 del 14/12/2018, Bencivenga, Rv. 275451); ne èsufficiente il riferimento al movente (Sez. 7, n. 5305 del 16/12/2008, dep. 2009, D'Amato, Rv.242476, in cui si specifica che sussiste una radicale diversità tra l'identità della spintacriminosa o del movente pratico sotteso alle plurime violazioni di legge e l'unicità del disegnocriminoso richiesto per la configurabilità del reato continuato; o ancora Sez. 1, n. 35639 del02/07/2013, Piras, Rv. 256307, secondo cui l’unicità del movente rileva ai fini dellacontinuazione solo se il proposito criminoso risulti connotato da specificità e concretezza,escludendosi, in motivazione, rilevanza alla generica ideazione dell'imputato di sopprimere icomponenti delle famiglie avverse).- « il fattore cronologico riveste grande rilevanza trattandosi di un indicatore specifico, chepermette di distinguere le fattispecie di reato continuato da quelle, opposte, di mera tendenzaa delinquere o di professionalità criminale » e « va dunque puntualizzato che la verificadell'esistenza del medesimo disegno criminoso - elemento principe dell'istituto dellacontinuazione - non può ridursi ad una fictio, così da collegare episodi criminosi lontani neltempo soltanto in virtù di caratteri comuni costituiti dall'integrazione delle stesse o analogheviolazione o dalle modalità operative, poiché ciò semmai è sintomo di propensione adelinquere, ma deve comprovare l'esistenza di una effettiva unitaria ideazione programmatica,che va esclusa in presenza di eccessive cesure cronologiche che denotano la rispondenzadell'agente ad uno stimolo estemporaneo e perseguito ogni volta con autonoma deliberazionecriminosa » (Sez. 1, n. 34142 del 19/05/2021, Pirito, non massimata).1.2. L’ordinanza impugnata fa corretto uso dei principi sopra indicati e ne dà conto conargomentazioni assolutamente logiche e non contraddittorie.Invero, nell’escludere l’unicità del disegno criminoso, evidenzia che: - se è vero che èstata riconosciuta la sussistenza del medesimo disegno criminoso tra le sentenze di condannasub 1,2 e 3, trattandosi di condotte di violazioni fiscali e riciclaggio commesse da [OSCURATO:PERSONA] inun periodo ampio, che va al 2011 al 2014, nella sua posizione di gestore e amministratore difatto della So.Ges ( e quanto al reato di riciclaggio, quale gestore della [OSCURATO:PERSONA]) e anchedella società [OSCURATO:SOCIETA]., è anche vero che tra le condotte criminose, certamente omogenee,commesse dall’imputato e giudicate rispettivamente con la terza sentenza (delle tre giàunificate) e con la quarta sentenza non vi è un’evidente connessione che possa indurre aritenere la sussistenza di un medesimo programma criminoso; - l’unico elemento comune aidiversi episodi delittuosi è lo schermo societario utilizzato da [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:SOCIETA].) perl’emissione di fatture per operazioni inesistenti; - di contro, sussiste un ampio arco temporaletra il 18/12/2014 (data, quest’ultima, di consumazione dell’ultima condotta contestata diemissione di n. 3 fatture per operazioni inesistenti di cui al capo 17 della terza sentenza, giàunificata con la prima e seconda) e il 30/09/2016 (data di emissione della prima fattura peroperazioni inesistenti di cui al capo 1 della quarta sentenza, oggetto di richiesta di unificazionealle altre); - il complessivo contesto criminoso che si delinea a distanza di soli due anni ècompletamente diverso da quello precedente, risultando, infatti, le fatture per operazioniinesistenti emesse nell’anno 2014 (capo 17 summenzionato) in favore di un soggetto benspecifico (la società [OSCURATO:SOCIETA].) mentre per gli anni 2016-2018 (capo 1 della quartasentenza) le fatture per operazioni inesistenti sono emesse in favore di soggetti giuridici deltutto diversi e tra questi non compare l’ormai fallita [OSCURATO:SOCIETA].; - dalla prima e secondasentenza oggetto di unificazione si evincono elementi contrari alla tesi difensiva, affermandotali sentenze la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in relazione a reati anche di natura fiscale macommessi nell’ambito di compagini sociali completamente diverse con il concorso di coimputatiche non sono coinvolti nelle successive vicende commesse negli anni 2016-2018, e in Lecce,ovvero in luoghi ben distanti dalla provincia di Brescia.A fronte di tali argomentazioni, scevre da vizi logici e giuridici anzi conformi allaconsolidata giurisprudenza di questa Corte (si veda ex plurimis, Sez. 1, n. 39222 del26/02/2014, B., Rv. 260896, secondo cui in tema di reato continuato, la mera inclinazione areiterare violazioni della stessa specie, anche se dovuta ad una determinata scelta di vita, o adun programma generico di attività delittuosa da sviluppare nel tempo secondo contingentiopportunità, non integra di per sé l'unitaria e anticipata ideazione di più condotte costituentiillecito penale, già insieme presenti alla mente del reo, che caratterizza l'istituto disciplinatodall'art. 81, secondo comma, cod. pen.), che evidenziano i dati dissonanti rispetto allaprospettata unitarietà progettuale criminosa, il ricorso, che lamenta la mancata considerazionedegli indici rivelatori dell’unicità del disegno criminoso sottostante ai fatti, invece considerati eapprofonditi, si rivela infondato.2. Al rigetto dell’impugnazione consegue la condanna del ricorrente al pagamento dellespese processuali, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così deciso, il 24 giugno 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteGaetano [OSCURATO:PERSONA]
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