CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 05460/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.8797/2025 R.G. proposto da : Agenzia delle entrate in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (SA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] (c.f. [OSCURATO:PERSONA] 55H22 I720R), residente in Siano (SA) al [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (SA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] ( c.f. [OSCURATO:PERSONA] 72A31 G230M), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (SA) alla via Caduti della Patria 2/B, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (c.f. GRM SNT63H48 F913R), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (SA) alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 63, tutti in proprio e nella qualità di ex soci della cessata [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C., rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:PERSONA] 77H09 I438A), il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni all’indirizzo pec: [OSCURATO:EMAIL], [OSCURATO:TELEFONO]–fax avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] DELLA CAMPANIA N.5830/2024 depositata i l 14/10/2024 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/03/2026 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. L’Agenzia delle entrate notificava ad [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C. ed ai soci [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] invito a comparire in quanto “ai sensi dell’art. 32 del dpr n.600/73, erano state invitate le compagnie di assicurazioni maggiormente rappresentative, a fornire tutti i dati e le informazioni relative alle somme erogate ad agenzie operanti nella provincia di Salerno con riferimento all’anno d’imposta 2015”. Invero, era stato effettuato un riscontro tra i ricavi dichiarati dalla società per detto a.i. ed i dati comunicati dalla mandante UnipolSai, dai quali sono risultati maggiori ricavi non dichiarati per euro 232.570,00”. Il delegato della società protestava l’estraneità di questa “ai fatti contestati”, rilevando che “la pretesa comunicazione inviata dalla UnipolSai era del tutto infondata” (p. 4 controric.). La società ed i soci erano attinti da rispettivi avvisi di accertamento. 2. Società e soci impugnavano congiuntamente l’avviso sociale e distintamente gli avvisi personale. 3. [OSCURATO:PERSONA] di Salerno con sentenze nn. 1972/2022, 1973/2022 e 1974/2022 pubblicate in data 21 settembre 2022, respingeva i rispettivi ricorsi. Rigettate le doglianze in ordine alla decadenza dalla pretesa impositiva ed al difetto di legittima sottoscrizione dell’avviso, osservava (pp. 6 e 7 controric.): - “l’Ufficio finanziario ha a fornire in modo sufficiente la prova della propria pretesa fiscale, la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] invece, non ha offerto alcun elemento certo di quanto affermato e dedotto, depositando eventualmente documenti giustificativi[, ma] solo richiamando la mancata considerazione dell’Agenzia della propria corretta condotta senza confortare il proprio assunto con dati concreti e tangibili”; - “ne può parlarsi di nullità dell’accertamento perché privo di presupposti contabili in quanto l’eccezione risulta non fondata su alcuna prova o presunzione qualificata atteso che l’Agenzia ha effettuato una ricostruzione induttiva dei ricavi art 39 1 comma lett. d [DPR n. 600 del 1973] per un importo pari a 232.570,00 euro”; - “quanto all’ulteriore motivo riguardante il riconoscimento dell’IVA pagata ai fornitori, va osservato che sulla base della ricostruzione induttiva dei ricavi effettuata ex art. 39 1° comma lett. d del DPR la ripresa a tassazione deve ritenersi legittima”. 4. I contribuenti proponevano appello, “riproponendo tutte le eccezioni proposte in primo grado” (p. 8 controric.). 5. La CGT2 della Campania, con la sentenza in epigrafe, accoglieva il gravame, sulla base della seguente motivazione: “Il documento posto a base dell’accertamento in esame non appare sufficiente a questa Corte a sostenere l’assunto dell’amministrazione finanziaria a fronte delle eccezioni della [OSCURATO:PERSONA]. Invero la prova del rapporto di mandato tra le due società di assicurazioni avrebbe dovuto essere fornita dall’Agenzia così come la differenza oggettiva tra gli importi delle provvigioni dichiarate ed effettivamente versate. In assenza di tali elementi certi ed oggettivi non è possibile ritenere sufficiente una ricostruzione di parte che l’Agenzia ha posto a base dell’accertamento in discussione. Le dichiarazioni di terzi hanno valore puramente indiziario in ambito tributario (Cass. civ. sez. V n.37065 del 2022) e da sole non sono sufficienti a sostenere la tesi dell’amministrazione. Vanno calate quindi nel contesto del processo ed analizzate che gli altri elementi, se esistenti. Nel caso di specie, essendo stato messo in discussione altresì il rapporto di mandato nel periodo di riferimento, la prova positiva dell’esistenza degli elementi posti a fondamento dell’accertamento non potevano che essere forniti dall’organo accertatore”. 6. Propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate con tre motivi; si oppongono con controricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di ex soci della cessata [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C. [OSCURATO:PERSONA] 1. Primo motivo: “Violazione e falsa applicazione art. 132 c.p.c. in uno con l’art. 36 cod. proc. trib. e con l’art. 111 Cost., viste le Sezioni Unite n. 8053 del 2014 (mezzo cassatorio articolato ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c.), per avere erroneamente la corte territoriale pronunciato una sentenza priva di motivazione o, a tutto concedere, assistita da motivazione apparente, puramente oracolare, apodittica”. 1.1. La sentenza impugnata costituisce “caso di scuola di sentenza priva di motivazione, se non, con generosità, apparente”. 1.2. Il motivo è manifestamente infondato. Emerge da una semplice lettura della sentenza impugnata come la stessa esibisca una motivazione (condivisibile o meno, ma comunque) effettiva, sia dal punto di vista grafico che dal punto di vista contenutistico, integrando il requisito del cd. minimo costituzionale di cui a Cass. Sez. U n. 8053 del 2014. Invero, la sentenza impugnata ritiene a chiare lettere non avere l’Agenzia offerto prova sufficiente a sostegno delle riprese, tale non essendo, in particolare, “il documento posto a base dell’accertamento”, ossia la dichiarazione di UnipolSai. 2. Secondo motivo: “Violazione e falsa applicazione art. 112 c.p.c. (mezzo cassatorio articolato ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c.), per avere erroneamente la corte territoriale omesso di pronunciare su specifiche eccezioni sollevate in appello dal fisco”. 2.1. “Il presente mezzo s’articola per l’eventualità in cui il vizio già denunziato col primo motivo sia qualificato da codesta Corte come di pronuncia omessa su eccezioni in appello, piuttosto che come motivazione mancante/apparente”. 2.2. Il motivo è manifestamente infondato. Alla stregua delle devoluzioni dell’Agenzia in appello, riprodotte, nell’ambito del primo motivo, alle pagine 7 ss. del ricorso per cassazione, ed espressamente richiamate nello sviluppo argomentativo del motivo in disamina, l’Agenzia sosteneva di aver assolto l’onere probatorio incombentele, rappresentando che “in allegato alla risposta via posta elettronica del 27.02.2018 la UnipolSai comunicava i compensi corrisposti negli anni 2015 e 2016 alle proprie agenzie, tra cui la [OSCURATO:SOCIETA]. Tale documentazione è stata allegata alle controdeduzioni relative al primo grado di giudizio”; “l’affermazione dell’appellante di non aver avuto rapporti commerciali con la Compagnia UnipolSai nell’anno d’imposta 2015 non è stata dimostrata, ben potendo l’appellante richiedere alla compagnia assicurativa una verifica dei dati trasmessi all’ufficio”. Su tali questioni la sentenza impugnata offre esplicita risposta, sostenendo, in contrario rispetto alla tesi agenziali, l’insufficienza della dichiarazione di UnipolSai, avente mero valore indiziario, tanto più che, “essendo stato messo in discussione altresì il rapporto di mandato nel periodo di riferimento, la prova positiva dell’esistenza degli elementi posti a fondamento dell’accertamento non potevano che essere forniti dall’organo accertatore”. 3. Terzo motivo: “Violazione e falsa applicazione artt. 115, 116 c.p.c. in una con l’art. 2697 c.c. (mezzo ex art. 360 n. 4 c.p.c.)”. 3.1. “[L]a Corte territoriale si è limitata a lapidariamente sancire che la documentazione agli atti sarebbe generica e inidonea a suffragare l’esistenza di una differenza oggettiva tra gli importi delle provvigioni dichiarate e quelle effettivamente versate”, “accoglie[ndo] gli appelli sulla base delle sole osservazioni di controparte in assenza documentazione probatoria alcuna”. 3.2. Il motivo è fondato e merita accoglimento. La CGT2 del tutto ingiustificatamente squalifica la valenza probatoria della dichiarazione di UniopolSai prodotta dall’Agenzia in primo grado. Essa pretermette anzitutto che detta dichiarazione, ben lungi dall’essere estemporanea, costituisce invece specifica risposta a richiesta rivoltale dall’Agenzia, al fine di conoscere i compensi dalla medesima corrisposti, nell’a.i. rilevante, alle mandatarie. Talché non corrisponde alla realtà della fase amministrativa l’assunto d’esordio della CGT2, secondo cui l’accertamento fonda su un “documento”, ossia la dichiarazione di UnipolSai, “insufficiente” (“Il documento posto a base dell’accertamento in esame non appare sufficiente […]”). La dichiarazione – che di per sé costituisce attestazione delle corresponsioni di provvigioni od emolumenti riconosciute dalla mandante come effettuate in favore di chi (la società contribuente [OSCURATO:SOCIETA]) essa medesima individua come mandataria – non esaurisce di per sé il supporto probatorio addotto dall’Agenzia, che si compone, invece, di tutto il complesso dell’attività condotta: dall’interrogazione, alla stregua di un quesito ben preciso, della mandante, sino, “a valle”, alla verifica della risposta così ottenuta in contraddittorio con [OSCURATO:SOCIETA]. A questo proposito, né in sede amministrativa, né, oltre, in sede giurisdizionale, consta aggredita di falsità la dichiarazione di cui si tratta, essendosi l’incaricato di ACG limitato semplicemente a protestare la pretesa estraneità della medesima a rapporti con UnipolSai. Ora, indiscusse esistenza e valenza rappresentativa, per il contenuto che vi si legge, della dichiarazione, dalla CGT2 neppure, in quanto tale, esaminata, affatto decentrata è la pretesa della medesima secondo cui “la prova del rapporto di mandato tra le due società di assicurazioni”, in quanto contestata dai contribuenti, “avrebbe dovuto essere fornita dall’Agenzia[,] così come la differenza oggettiva tra gli importi delle provvigioni dichiarate ed effettivamente versate”. Invero, al contrario, è proprio la dichiarazione, correttamente contestualizzata nel quadro dell’attività d’indagine compiuta dall’Agenzia nella fase amministrativa, a render conto sia dell’esistenza di un rapporto di mandato, siccome affermato da UnipolSai, sia delle corresponsioni in favore di [OSCURATO:SOCIETA], siccome riconosciute dalla stessa UnipolSai sul presupposto di detto rapporto. Pertanto, assolto dall’Agenzia l’onere di dimostrare il fondamento dell’accertamento ai sensi dell’art. 39, comma 1, lett. d), DPR n 600 del 1973 mediante l’evidenza delle discrasie risultanti dal raffronto delle notizie assunte ex art. 32 del medesimo DPR con i dati dichiarati, per regola generale ex art. 2697 cod. civ. (correttamente invocato nella rubrica del motivo), si configurava di converso in capo ai contribuenti, che hanno eccepito l’inesistenza del superiore rapporto, l’onere della relativa prova contraria. 4. Un tanto impone che, in accoglimento del terzo ed ultimo motivo, la sentenza impugnata sia cassata con rinvio, per nuovo esame e per le spese, comprese quelle del presente grado di legittimità. P.Q.M In accoglimento del terzo motivo di ricorso, rigettati i primi due, cassa