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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 luglio 2025

Cassazione n. 33273/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/12/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la pronuncia emessa il 27 aprile 2022 dal Tribunale di Crotone nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

Ritenuto che l'unico motivo sollevato (Insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza; manifesta illogicità di interpretazione degli elementi d'accusa; mancata motivazione della condanna) è inammissibile, in quanto del tutto privo delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che lo sorreggono.

L'art. 581 cod. proc. pen., invero, nel disciplinare la forma dell'impugnazione, prescrive che i motivi debbano essere enunciati con l'indicazione specifica delle censure proposte: esigenza di specificità che - già prima della introduzione del comma 1-bis, ad opera dell'art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 - era stata rafforzata dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, la quale, nel riformulare l'art. 581 del codice di rito, intendeva disciplinare in modo più stringente il contenuto dell'atto di impugnazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 14 luglio 2025 Il Consigliere estensore Il Ptdsit1nbe

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/12/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la pronuncia emessa il 27 aprile 2022 dal Tribunale di Crotone nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. Ritenuto che l'unico motivo sollevato (Insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza; manifesta illogicità di interpretazione degli elementi d'accusa; mancata motivazione della condanna) è inammissibile, in quanto del tutto privo delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che lo sorreggono. L'art. 581 cod. proc. pen., invero, nel disciplinare la forma dell'impugnazione, prescrive che i motivi debbano essere enunciati con l'indicazione specifica delle censure proposte: esigenza di specificità che - già prima della introduzione del comma 1-bis, ad opera dell'art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 - era stata rafforzata dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, la quale, nel riformulare l'art. 581 del codice di rito, intendeva disciplinare in modo più stringente il contenuto dell'atto di impugnazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 luglio 2025 Il Consigliere estensore Il Ptdsit1nbe
Sentenza Cassazione n. 33273/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris