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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 08280/2022

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ul ricorso iscritto al n. 24488/2013 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del suo legale rappresentante p.t., con domicilio eletto in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 11, presso lo studio dell'avvocato prof. [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende; 6L(4 - ricorrente - .-bou contro Comune di Piateda, in persona del Sindaco p.t., con domicilio eletto in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 44, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - con troricorrente - avverso la sentenza n. 26/28/13, depositata il 12 marzo 2013, della Commissione tributaria regionale della Lombardia; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 5 novembre 2021, dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto accogliersi il decimo e l'undicesimo motivo di ricorso, rigettarsi i residui motivi. [OSCURATO:PERSONA]

1. - Con sentenza n. 26/28/13, depositata il 12 marzo 2013, la Commissione tributaria regionale della Lombardia ha rigettato l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., così integralmente confermando il decisum di prime cure che, a sua volta, aveva disatteso l'impugnazione di un avviso di accertamento col quale il Comune di Piateda aveva recuperato a tassazione l'ICI dovuta dalla contribuente, per l'anno 2005, relativamente a «cespiti immobiliari e/o parte di essi, posseduti dalla predetta società, consistenti nelle dighe di Venina, Vedello e Zappello ed annesse opere, quali, presa, canali di derivazione, viabilità di accesso, cabine elettriche piani inclinati, canali di pressione, etc.». 1.1 - Il giudice del gravame ha considerato che: - il gravame difettava di specifici motivi di impugnazione che, difatti, si erano risolti nella riproposizione delle tesi difensive articolate dalla contribuente nel primo grado del giudizio, e «senza alcun riferimento e contestazione delle motivazioni addotte in sentenza»; - secondo la relativa disciplina, la rendita catastale «degli opifici» andava determinata prendendo in considerazione «l'insieme complessivo nella sua globalità, includendo nella stima anche le annesse opere, quali, prese, canali di derivazione, viabilità di accesso, cabine elettriche, piani inclinati, canali di pressione, etc.»; - gravava, dunque, sulla contribuente l'obbligo di inserire dette opere nella richiesta di accatastamento, obbligo non assolto e rilevante ai fini ICI, imposta cui i beni in questione erano «assoggettabili»; 2- l'ente locale aveva correttamente individuato la base imponibile dell'ICI con riferimento agli «immobili non dichiarati» in quanto, nella fattispecie, - in mancanza delle scritture contabili più volte richieste, - era stato «legittimamente adottato il criterio del valore contabile ex art.5, comma 3 , del DLgs n. 504/92».

2. - [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di dodici motivi, illustrati con memoria; il Comune di Piateda resiste con controricorso anch'esso illustrato da memoria.

Fissato all'udienza pubblica del 5 novembre 2021, il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dal d.l. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8-bis, conv. in I. n. 176 del 2020, e dal sopravvenuto d.l. n. 105 del 2021, art. 7, conv. in I. n. 126 del 2021, senza l'intervento in presenza del Procuratore Generale, che ha depositato conclusioni scritte, e dei difensori delle parti, che non hanno fatto richiesta di discussione orale. [OSCURATO:PERSONA]

1. - Il primo motivo di ricorso, ai sensi dell'art. 360, c. 1, n. 4, cod. proc. civ., espone la denuncia di nullità della sentenza, e del procedimento, per violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 1, assumendo, in sintesi, la ricorrente che, - contrariamente a quanto rilevato dal giudice del gravame, - la pronuncia di prime cure era stata fatta oggetto di specifici motivi di gravame che, a loro volta, risultavano incentrati su tutti i punti dirimenti del decisum, così come partitamente ripercorsi e criticamente esaminati nell'atto di gravame.

Col secondo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di legge con riferimento al d.lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. a), ed al r.d.l. n. 652 del 1939, art. 5. 3Si assume, in sintesi, che, - una volta emesso avviso di accertamento (n. 16, prot. 7849) in relazione all'ICI dovuta per il possesso degli opifici produttivi (centrali di produzione dell'energia elettrica di Venina, Vedello e Zappello), - del tutto illegittima rimaneva la (ulteriore) attività accertativa (formalizzata nell'avviso di accertamento n. 15, prot. 7851) con la quale l'ente locale aveva liquidato l'imposta con riferimento ad opere idrauliche che, - afferendo a detti opifici quali beni serventi e, in quanto tali, insuscettibili di autonoma valutazione a fini catastali, - non integravano la nozione di unità immobiliare, - rilevante ai fini ICI [art. 2, comma 1, lett. a), cit.] ed a quelli catastali (art. 5, cit.), - e, per l'appunto, costituivano, secondo il loro obiettivo stato, beni imprescindibilmente legati alle esigenze produttive delle centrali idroelettriche e, così, sprovvisti di ogni autonomia funzionale.

Il terzo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, c. 1, n. 4, cod. proc. civ., reca la denuncia di nullità della gravata sentenza per violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., assumendo la ricorrente che il giudice del gravame aveva omesso di pronunciare su specifico motivo di appello col quale essa esponente aveva dedotto la violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 504 del 1992„ art. 5, comma 2, e della

I. n. 311 del 2004, art. 1, commi 336 e s.

Nello specifico si assume, quindi, che i motivi di gravame involgenti l'applicazione di dette disposizioni sostanziali radicavano la censura relativa al criterio regolatore della base imponibile dell'imposta che l'Ente locale aveva illegittimamente ricavato dal d.lgs. n. 504/1992, art. 5, comma 3 (cd. valore contabiilizzato dell'unità immobiliare) laddove avrebbe dovuto trovare applicazione il (diverso) criterio di cui al secondo comma dell'art. 5, cit. (rendita risultante in catasto) in relazione agli effetti della procedura, attivata dal Comune con richiesta del 24 novembre 2005 (lettera prot. n. 8314), cui essa esponente \dcU)aveva dato seguito con dichiarazioni, presentate con procedura Docfa (in data 27 novembre 2009), che espressamente erano state formate in applicazione della

I. n. 311/2004, cit., art. 1, comma 336; e posto che, - risultando la richiesta del Comune formalizzata con riferimento agli anni dal 2000 al 2005, - le conseguenti rendite catastali dichiarate, a seguito di detta richiesta del comune, dovevano trovare applicazione (retroattiva) «a decorrere dal 1 0 gennaio dell'anno successivo alla data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, indicata nella richiesta notificata dal comune» (art. 1, comma 337, cit.).

Il quarto, ed il quinto motivo di ricorso, formulati ai sensi dell'art. 360, c. 1, n. 5, cod. proc. civ., - sotto il parametro di censura dell'omessa motivazione su un fatto decisivo e controverso per il giudizio ovvero, ed in relazione alla riformulazione dell'art. 360, c. 1, n. 5, cit., dell'omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, - ripropongono la quaestio iuris appena ripercorsa con riferimento al terzo motivo di ricorso, e quanto, dunque, al fatto decisivo costituito dagli effetti della procedura (in tesi) attivata dall'Ente locale e definitasi ai sensi della

I. n. 311 del 2004, cit., art. 1, comma 336 e s.

Col sesto motivo, ai sensi dell'art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di legge con riferimento (sempre) al d.lgs. n. 504 deI 1992, art. 5, comma 2, ed alla

I. n. 311 del 2004, art. 1, commi 336 e s., così, in buona sostanza, riproponendo la questione di diritto relativa all'individuazione del (corretto) criterio legale di determinazione della base imponibile dell'imposta (secondo la rendita risultante in catasto) in ragione della retroattività degli effetti delle dichiarazioni Docfa presentante secondo la procedura delineata dalla

I. n. 311/2004, cit., art. 1, comma 337.

Il settimo motivo, ai sensi dell'art. 360, c. 1, n. 4, cod. proc. civ., reca la denuncia di violazione dell'art. .115 cod. proc. civ., assumendola ricorrente che, - qualora interpretato il riferimento, svolto dalla gravata sentenza, al (non assolto) obbligo di dichiarazione catastale delle opere idrauliche, serventi delle centrali elettriche, quale ragione ostativa all'applicazione retroattiva delle rendite catastali dichiarate, con procedura docfa, ai sensi della

I. n. 311 del 2004, art. 1, commi 336 e s., - siffatto accertamento doveva ritenersi manifestamente in contrasto con l'applicazione del principio processuale di non contestazione, e posto che, per l'appunto, non risultava controverso, - per come riconosciuto da controparte e, del resto, anche accertato dallo stesso giudice di prime cure, - che le dichiarazioni presentate da essa esponente nel 2009 avevano avuto ad oggetto (anche) tutte le opere idrauliche che erano state riprese a tassazione a fini ICI.

Con l'ottavo motivo di ricorso, formulato ai sensi dell'art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 3, deducendo, in sintesi, che la base imponibile dell'imposta era stata, nella fattispecie, illegittimamente determinata sulla base di una perizia di stima (allegata ad atto di conferimento societario avente ad oggetto l'impianto idroelettrico) e, così, su valori non rispondenti al criterio legale posto dall'art. 5, c. 3, cit., che, - non ammettendo criteri di computo equipollenti, - doveva essere fondato sui valori di bilancio dei beni.

Il nono motivo di ricorso, ai sensi dell'art. 360, c. 1, n. 4, cod. proc. civ., espone la denuncia di violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 546 del 1992, art. 7, comma 1, sull'assunto che, - rilevando, nella fattispecie, il criterio legale di determinazione della base imponibile dell'imposta costituito dal valore contabilizzato dei beni, - il giudice del gravame, - dovendo, a sua volta, escludere la possibilità di ricorrere a criteri alternativi di liquidazione, - avrebbe dovuto attingere ai suoi poteri officiosi ordinando, così, ad essa esponente il deposito, ovvero 6l'esibizione, delle scritture contabili rilevanti, e decisive, ai fini della definizione del giudizio.

Col decimo motivo, ai sensi dell'art. 360, c. 1, n. 4, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., e deduce che il giudice del gravame aveva omesso di pronunciare sul motivo di appello che involgeva il trattamento sanzionatorio correlato all'avviso di accertamento quale sostanziato dalla prospettazione di una (insussistente) omessa dichiarazione; difatti, si assume, la dichiarazione, a fini ICI, delle unità immobiliari possedute era stata regolarmente presentata e, pertanto, alcuna omissione dell'obbligo dichiarativo avrebbe potuto prospettarsi, al più rilevando, diversamente, l'incompleta esposizione di dette unità immobiliari con riferimento alle opere idrauliche serventi e, così, una dichiarazione (solo) infedele.

L'undicesimo motivo, anch'esso formulato ai sensi dell'art. 360, c. 1, n. 4, cod. proc. civ., espone la denuncia di violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. con riferimento all'omesso esame del motivo di gravame col quale si era dedotta la ricorrenza, nella fattispecie, di condizioni di obiettiva incertezza normativa in ordine all'applicazione del d.lgs. n. 504 del 1992, artt. 2, 5 e 11, condizioni tali da giustificare la disapplicazione del trattamento sanzionatorio applicato posto che, nella fattispecie, venivano in considerazione beni (serventi di una centrale di produzione elettrica) non accatastati rispetto ai quali sussistevano incertezze in ordine alla loro assoggettabilità ad ICI.

Il dodicesimo motivo, ai sensi dell'art. 360, c. 1, n. 4, cod. proc. civ., prospetta anch'esso l'omesso esame di un motivo di appello con riferimento, questa volta, alla misura della sanzione applicata (150% del tributo dovuto), ed a fronte della richiesta di rideterminazione di detta sanzione (nel minimo edittale pari al 100% del tributo dovuto) in ragione delle condizioni di obiettiva incertezza che connotavano 7l'estensione dell'obbligo dichiarativo (in relazione alle dette opere serventi dell'impianto idroelettrico).

2. - In via pregiudiziale, va disattesa l'istanza di rinvio dell'esame del ricorso che, in ragione della sua datazione, pone, in via (del tutto) prevalente, la necessità di una sua definizione, e considerato, poi, che la stessa soluzione conciliativa viene hinc et inde esposta in termini meramente ipotetici e prospetticamente indeterminati.

3. - Tanto premesso, il primo motivo di ricorso è destituito di fondamento in quanto, - così come ben rileva lo stesso Procuratore Generale, - la gravata sentenza, nella fattispecie, ha statuito nel merito dell'impugnazione proposta, seppur (in motivazione) rilevando il difetto di specificità dei motivi di gravame.

Nel confermare la decisione di prime cure, la gravata sentenza non ha risolto, dunque, la lite contestata con una statuizione di inammissibilità del gravame, così che al rilevato difetto di specificità dei motivi di appello, - per quanto estensivamente censurato dalla ricorrente, - si è correlato un non sequitur che, come detto, è reso esplicito (in motivazione ed in dispositivo) dall'esame del merito della lite contestata.

4. - Il secondo motivo di ricorso è anch'esso destituito di fondamento e va senz'altro disatteso. 4.1 - È ben vero che, come assume la ricorrente, le opere idrauliche e, in generale, i beni posti al servizio dell'attività produttiva (idroelettrica), quali elementi costitutivi dell'impianto, nel concorrere alla determinazione della relativa rendita catastale, rientrano nella (unitaria) nozione di unità immobiliare; la Corte, difatti, - in relazione alle disposizioni di cui al d.l. n. 44 del 2005, art. 1 quinquies, conv. in I. n. 88 del 2005, - ha statuito che concorrono alla determinazione della rendita catastale gli elementi costitutivi degli opifici caratterizzati da una connessione strutturale con l'edificio, tale da realizzare un unicobene complesso, e prescindendo dalla transitorietà di detta connessione nonché dai mezzi di unione a tal fine utilizzati, così rilevando (anche) il valore delle turbine e delle opere idrauliche di superficie e di sottosuolo, che configurano elementi essenziali della centrale, non separabili senza una sostanziale alterazione del bene (v.

Cass., 15 marzo 2019, n. 7377; Cass., 5 febbraio 2019, n. 3277; Cass., 20 febbraio 2015, n. 3500; Cass.; 9 novembre 2011, n. 23317; Cass., 10 aprile 2009, n. 8764; Cass., 7 giugno 2006, n. 13319; Cass., 17 novembre 2004, n. 21730).

E lo stesso Giudice delle leggi, - nel rilevare che, ai sensi del r.d.l. n. 652 del 1939, artt. 4 e 5, «Nella definizione di unità immobiliare non si fa alcun riferimento ai materiali utilizzati, né ai sistemi di assemblaggio degli stessi» e che «il concetto di immobile per incorporazione è ricavato dal combinato disposto degli artt. 4 del r.d.l. n. 652 del 1939, e 812 del codice civile» - ha rimarcato che proprio l'art. 812, c. 1, cod. civ., «prevede la possibilità di una connessione strutturale realizzata in via transitoria, ed introduce il concetto di bene immobile per incorporazione, non specificando l'esatto significato di tale ultimo termine; qualsiasi collegamento infatti è idoneo a classificare un bene quale bene immobile, essendo irrilevante la modalità di collegamento di un impianto con la struttura principale.»; così che, si è ulteriormente osservato, - con riferimento alla disposizione di interpretazione autentica (allora censurata) di cui all'art. 1 quinquies del d.l. 31 marzo 2005, n. 44 conv. in I. 31 maggio 2005, n. 88, - «il legislatore ha inteso risolvere il contrasto interpretativo con riferimento alle centrali elettriche, senza innovare il concetto di immobile per incorporazione, quale emergente dalla normativa esistente ed evidenziato dalla giurisprudenza in precedenza richiamata.

L'unico effetto dell'art. 1-quinquies è quello di considerare immobili le centrali elettriche, senza alcuna possibilità per il giudice di 9fornire una diversa interpretazione, ma non anche quello di escludere dal novero degli immobili per incorporazione le altre costruzioni pure se unite al suolo a scopo transitorio, e in genere tutto ciò che naturalmente o artificialmente è incorporato al suolo.

L'art. 1- quinquies, quindi, non ha creato un regime particolare per le centrali elettriche, ma, anzi, ha riportato le stesse nell'àmbito della tipologia di beni cui sono state sempre accomunate, come, tra l'altro, gli altiforni, i carri-ponte, i grandi impianti di produzione di vapore, eliminando qualsiasi dubbio sorto sulla determinazione della rendita catastale delle stesse.» (Corte Cost., 20 maggio 2008, n. 162). 4.2 - Nella fattispecie, però, viene in considerazione l'esercizio del potere accertativo che, riservato all'Ente impositore, si correla (solo) alla determinazione della base imponibile dell'imposta (d.lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 3) e non (anche) al classamento dell'unità immobiliare, con conseguente determinazione della relativa rendita catastale.

La lettura che parte ricorrente prospetta delle pertinenti disposizioni del d.lgs. n. 504 del 1992 [art. 2, comma 1, lett. a), e art. 5] non è, allora, concludente ai fini perseguiti atteso che, - se la disposizione di cui all'art. 2, c. 1, lett. a), nel concorrere a definire il presupposto impositivo, opera, per l'appunto, riferimento alla nozione (di rilevanza catastale) di unità immobiliare, e ciò non di meno, - quella (successiva), che involge «i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto» (art. 5, c. 3, cit.), niente affatto esclude la rilevanza, - questa volta ai (soli) fini della determinazione della base imponibile, - dei «fabbricati» che, non iscritti in catasto, debbano ad ogni modo assumersi come riconducibili a detto presupposto impositivo (possesso di unità immobiliare) e, con ciò, computabili nella base imponibile dell'imposta. 10Il diverso piano di operatività delle due disposizioni normative in esame legittima, dunque, una lettura del dato normativo afferente la (provvisoria) determinazione della base imponibile dell'ICI (art. 5, c. 3, cit.) nel senso che per «fabbricati» non iscritti in catasto debbono intendersi (anche) quei beni che, - in ragione della loro connessione strutturale e funzionale all'unità immobiliare costituente opificio industriale, - concorrono all'individuazione tanto della stessa (unitaria) configurazione di un'unità immobiliare quanto, per conseguenza, della relativa rendita catastale che, sol per questo, rimane a sua volta suscettibile di accertamento (nella sua integralità) ai fini della determinazione della base imponibile dell'IC.

Conclusione, questa, che risulta, del resto, consentanea al rilievo secondo il quale l'iscrizione di una unità immobiliare al catasto edilizio costituisce presupposto sufficiente per l'assoggettamento del bene all'ICI, ma non anche necessario, essendo l'imposta dovuta fin da quando il bene presenti le condizioni per la sua iscrivibilità, cioè da quando lo stesso possa essere considerato fabbricato, in ragione dell'ultimazione dei lavori relativi alla sua costruzione, ovvero dal momento in cui lo stesso sia stato antecedentemente utilizzato (Cass., 3 maggio 2019, n. 11646; Cass., 21 marzo 2019, n. 7968; Cass., 30 aprile 2015, n. 8781; Cass., 23 giugno 2010, n. 15177; Cass., 10 ottobre 2008, n. 24924); e che la Corte, peraltro, ha già avuto modo di formulare quando ha rilevato che i poteri di impulso, spettanti all'ente locale in tema di rilevazione, ed aggiornamento, dei dati catastali (a cui riguardo v.

Cass., 14 marzo 2019, n. 7275) non escludono «il potere del Comune di provvedere alla determinazione della rendita provvisoria ex citato art. 5», essendosi in detta occasione rimarcato (anche) che «L'omessa dichiarazione di taluni beni e il mancato accatastamento determinerebbe il riconoscimento di una aprioristica (quanto irragionevole) esenzione dall'ICI, in contraddizione 11con il principio costituzionale che vuole che le imposte siano parametrate alla effettiva capacità contributiva.

Alla luce del doveroso rispetto di siffatto principio, l'omessa dichiarazione non può (e non poteva nemmeno prima del 2006) costituire un impedimento al riconoscimento della sua imponibilità, in particolare ove tale mancato accatastamento sia stato determinato da un'omissione del contribuente, che non abbia provveduto a denunciare al Catasto i cespiti (Cass. n. 19196 del 2006).» (così Cass., 11 aprile 2019, n. 10125).

5. - Nemmeno il terzo motivo, - dal cui esame consegue l'assorbimento del quarto, del quinto, del sesto e del settimo motivo di ricorso, - Può trovare accoglimento. 5.1 - Premesso che, per come estensivamente deduce, e documenta, la ricorrente, nella fattispecie viene (pianamente) in considerazione un'omessa pronuncia del Giudice del gravame, - omissione alla quale, pertanto, non può correlarsi il significato di pronuncia implicita, per di più del tenore che la parte ipotizza col settimo motivo di ricorso, - rileva la Corte che, ciò non di meno, si pone (solo) l'esigenza di una correzione della motivazione della gravata sentenza, risultando il dispositivo conforme a diritto (art. 384 cod. proc. civ.), in quanto la Cassazione può procedere alla correzione della motivazione della gravata sentenza (cui non è di ostacolo il denunciato error in procedendo; v., ex plurimis, Cass., 1 marzo 2019, n. 6145; Cass. Sez.

U., 2 febbraio 2017, n. 2731; Cass., 3 marzo 2011, n. 5139; Cass., 1 febbraio 2010, n. 2313; Cass., 28 luglio 2005, n. 15810; Cass., 23 aprile 2001, n. 5962), purché la correzione (solo in diritto) non implichi accertamenti e valutazioni di fatto (v., ex plurimis, Cass., 6 settembre 2017, n. 20806; Cass., 25 'ottobre 2013, n. 24165; Cass., 18 marzo 2005, n. 5954; Cass., 16 maggio 1998, n. 4939). 125.2 - La

I. n. 311 del 2004, art. 1, comma 336, dispone nei seguenti termini: «I comuni, constatata la presenza di immobili di proprietà privata non dichiarati in catasto ovvero la sussistenza di situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali per intervenute variazioni edilizie, richiedono ai titolari di diritti reali sulle unità immobiliari interessate la presentazione di atti di aggiornamento redatti ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701.

La richiesta, contenente gli elementi constatati, tra i quali, qualora accertata, la data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, è notificata ai soggetti interessati e comunicata, con gli estremi di notificazione, agli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio.

Se i soggetti interessati non ottemperano alla richiesta entro novanta giorni dalla notificazione, gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio provvedono, con oneri a carico dell'interessato, alla iscrizione in catasto dell'immobile non accatastato ovvero alla verifica del classamento delle unità immobiliari segnalate, notificando le risultanze del classamento e la relativa rendita.

Si applicano le sanzioni previste per le violazioni dell'articolo 28 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni.». 5.2.1 - Come reso esplicito dal complessivo contenuto di detta disposizione, l'effetto retroattivo, - che, così come reclamato dalla ricorrente, si correla, a sua volta, alla disposizione di cui al successivo comma 337 dello stesso art. 1, cit., - implica, di necessità, il coinvolgimento, nella procedura, del soggetto giuridico (ora l'Agenzia delle Entrate) titolare del potere di accertare, e di determinare, la rendita catastale delle unità immobiliari oggetto di segnalazione da parte dell'Ente locale, e tanto che (solo) in conseguenza dell'inottemperanza, serbata dal titolare di diritti di reali (su unità 13immobiliari non dichiarate in catasto ovvero oggetto di variazioni edilizie) nei novanta giorni successivi alla notificazione della richiesta di aggiornamento del Comune, l'amministrazione competente può procedere, «con oneri a carico dell'interessato, alla iscrizione in catasto dell'immobile non accatastato ovvero alla verifica del classamento delle unità immobiliari segnalate, notificando le risultanze del classamento e la relativa rendita.»; laddove, poi, la verifica, ed aggiornamento, di ufficio importa (anche) l'applicazione delle sanzioni correlate all'omessa presentazione della (dovuta) dichiarazione (art. 1, c. 336, ult. prop., cit. in relazione al r.d.l. n. 652 del 1939, artt. 28 e 31, c. 2 ed al d.p.r. n. 1142 del 1949, art. 60). 5.2.2 - Nella fattispecie, secondo gli inequivoci riferimenti operati dalla stessa ricorrente, emerge (solo) l'esistenza di una comunicazione (con lettera 8314 del 24 novembre 2005), - nemmeno, dunque, di una vera e propria notificazione quale specificamente rilevante ai fini del rispetto del ridetto termine di 90 giorni assegnato al destinatario della richiesta, - con la quale il Comune invitava la parte, odierna ricorrente, «a presentare all'Agenzia del Territorio di Sondrio la proposta delle nuove rendite catastali aggiornate ai sensi dell'art. 1-quinquies del Decreto legge 31 marzo 2005, n. 44 come convertito dalla Legge 31 maggio 2005 n. 88»; e, poi, di un adempimento a detto invito alla regolarizzazione (in tesi) attuato con dichiarazioni Docfa del 27 novembre 2009 (a quattro anni di distanza dal ridetto invito).

Riferimenti, questi, che, - del tutto privi di ogni allegazione in ordine all'intervento dell'Agenzia del territorio„ - rendono, allora, esplicito che l'effetto retroattivo reclamato rimane, nella fattispecie, precluso (proprio) dal mancato svolgimento del sub procedimento delineato dalle ricordate disposizioni normative (v. anche, in motivazione, Cass., 10 giugno 2021, n. 16367); ove, dunque, deve rimarcarsi che lo stesso invito alla regolarizzazione dell'Ente locale, per come esposto dalla 14ricorrente, nemmeno recava una qualche indicazione in ordine ai beni strumentali suscettibili di integrare una rideterminazione delle rendite catastali, quali «situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali per intervenute variazioni edilizie». 5.2.3 - Come, poi, rimarcato dalla Corte, «il metodo di determinazione della base imponibile collegato alle iscrizioni contabili, previsto dall'art. 5, comma 3, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, vale sino a che la richiesta di attribuzione della rendita non viene formulata, mentre, dal momento in cui fa la richiesta, il proprietario, pur applicando ormai in via precaria il metodo contabile, diventa titolare di una situazione giuridica nuova derivante dall'adesione al sistema generale della rendita catastale, sicché può essere tenuto a pagare una somma maggiore (ove intervenga un accertamento in tali sensi), o avere diritto di pagare una somma minore, potendo, quindi, chiedere il relativo rimborso nei termini di legge» (così Cass. Sez.

U., 9 febbraio 2011, n. 3160 cui adde Cass., 9 giugno 2017, n. 14402; Cass., 6 giugno 2014, n. 12753; Cass., 11 novembre 2011, n. 23600; Cass., 30 settembre 2011, n. 20033). 5.3 - Impropriamente, poi, la ricorrente evoca, in memoria, un precedente della Corte (Cass., 14 febbraio 2019, n. 4349) dal cui esame, per vero, emerge che, in difetto di spontaneo adempimento da parte della contribuente (nel sopra ricordato termine di 90 gg.), «il Comune chiese ed ottenne dall'Agenzia del territorio l'iscrizione in catasto dell'immobile, effettuato in data 10/03/2009»; rilievo, questo, che dà, per l'appunto, conto della corretta attivazione della procedura in questione, con coinvolgimento dell'Agenzia delle Entrate sulla base di richiesta che conteneva, allora, la stessa enunciazione dei beni da considerare ai fini del loro classamento catastale.

156. - Anche l'ottavo ed il nono motivo di ricorso, - da esaminare congiuntamente perché connessi in ragione della medesima quaestio iuris di fondo che li connota, - sono destituiti di fondamento e vanno disattesi. 6.1 - Il d.lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 3, disciplina la fattispecie (qui ricorrente) relativa alla determinazione (provvisoria) della base imponibile dei «fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati», prescrivendo, quindi, che il relativo valore, - giustappunto rilevante, in difetto di iscrizione catastale, ai fini della liquidazione dell'imposta, - debba essere determinato «secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3, dell'art. 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359» e, dunque, assumendo quale base imponibile il valore di detti beni risultante «dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili» (cd. valore contabilizzato).

E la Corte ha, precisato che, a detti fini, deve aversi riguardo al costo di acquisto, ovvero di costruzione, aumentato degli eventuali costi incrementativi (Cass., 10 aprile 2019, n. 10006; Cass., 13 giugno 2012, n. 9602; Cass., 9 ottobre 2009, rii. 21445; Cass., 21 aprile 2009, n. 9385; v., altresì, Corte Cost., 24 febbraio 2006, n. 67). 6.2 Nella fattispecie, - per come risulta dagli stessi motivi di ricorso in trattazione, ov'è una pressoché integrale riproduzione dei criteri di accertamento esposti, sul punto, dall'amministrazione, - alcuni dei beni sono stati valutati alla stregua delle relative emergenze del libro inventari (messo a disposizione dalla contribuente) mentre il valore degli ulteriori beni, - sempre concorrenti alla funzionalità dell'impianto produttivo, secondo quanto già esposto a riguardo dei precedenti motivi di ricorso, quali elementi funzionalmente e 16strutturalmente allo stesso connessi, - è stato desunto da una perizia di stima, - allegata a (e funzionale alla realizzazione di) un conferimento societario, - in difetto di corrispondenza del contribuente alla richiesta dell'Ente locale volta al conseguimento (integrale) delle scritture contabili.

Nello specifico, poi, il valore dei beni desunto da detta perizia di stima è stato (ulteriormente) ridotto del 30% e rapportato all'anno 1984, così che sul valore, così ottenuto, sono stati applicati i coefficienti di rivalutazione di cui all'art. 5, c. 3, cit., e risulta, altresì, che la correttezza dei valori in discorso è stata (ulteriormente) riscontrata dall'amministrazione sulla base dei valori risultanti da bilanci di esercizio (del 1991 e del 2005) dai quali emergeva la rivalutazione dei cespiti. 6.3 - Come rimarcato dal Giudice delle leggi, la ratio della disposizione in esame (art. 5, comma 3, cit.) va individuata nella particolare natura giuridica, a fini catastali, delle unità immobiliari classificabili nel gruppo D), unità la cui rendita catastale, - diversamente da quella relativa alle unità, a cd. destinazione ordinaria, che sono ordinate per tariffe d'estimo e, così, suscettibili di (provvisorio) accertamento, a fini ICI, secondo il criterio della rendita cd. presunta (art. 5, comma 4, cit.), - consegue da una stima diretta, «con la conseguenza che, in mancanza di tale stima, si è preferito il criterio - già sperimentato per l'imposta straordinaria sugli immobili (ISI) - del costo rivalutato di acquisizione del bene ricavabile dalle scritture contabili, in luogo di quello basato sulla rendita "presunta", di più difficile applicazione.» (così Corte Cost., 24 febbraio 2006, n. 67, cit.) E, in relazione (esatta) alla citata ratio legis, è stato posto il principio di diritto secondo il quale il valore contabile da prendere come termine di riferimento, in quanto collegato alla ratio della concreta 17determinazione del tributo, non deve essere necessariamente quello del bilancio di esercizio immediatamente precedente l'anno d'imposta, ma può essere anche quello indicato in un esercizio più risalente, essendosi rimarcato che «affermare che il valore di libro debba essere necessariamente e comunque quello del bilancio dell'esercizio immediatamente precedente l'anno di imposta si appalesa come pretesa obbediente ad una corrispondenza meramente meccanica, non collegata alla ratio ed alla concreta determinazione del tributo» (così Cass., 13 giugno 2012, n. 9602). 6.4 - Non può, dunque, dirsi che, nella fattispecie, la base imponibile dell'imposta sia stata determinata secondo criteri diversi da quelli che, come detto, sono enucleati dalla disposizione normativa (art. 5, comma 3, cit.), risultando che il valore di stima del conferimento societario è stato desunto da fonte qualificata (una relazione giurata), - rispetto alla quale la stessa ricorrente nemmeno deduce che detto valore, previa la prescritta verifica, non sia stato assunto quale valore corrispondente all'effettività dei beni conferiti, così venendo contabilizzato quale valore di acquisto dei beni (art. 2343 cod. civ.), - e, per di più, - previo abbattimento del 30%, - sottoposto a verifica alla stregua dei bilanci di esercizio (del 1991 e del 2005) della contribuente.

Né, per vero, con i motivi di ricorso in trattazione è stata prospettata una qualche difformità di valore dei beni rispetto a quello risultante dalle scritture contabili che, come detto, e seppur richieste, non sono state poste a disposizione dell'Ente locale. 6.5 - I rilievi sin qui svolti danno, inoltre, conto della manifesta infondatezza (anche) del nono motivo di ricorso in quanto, - risultando, nella disponibilità del giudice del merito, dati istruttori ex se idonei, come detto, a definire l'accertamento di valore in contestazione tra le parti, - alcuna (ulteriore) acquisizione istruttoria avrebbe dovuto, e 18potuto, essere disposta, dovendosi rimarcare, per un verso, il difetto di specifiche allegazioni di una difformità dei valori accertati rispetto a quelli (in ipotesi) emergenti dalle scritture contabili, - rilievo, questo, cui si correla quello che involge il divieto di prove meramente esplorative, - e, per il restante, che lo stesso potere officioso del Giudice non può essere utilizzato per una verifica tesa a sminuire l'efficacia e la portata di prove decisive già acquisite al giudizio (v., già, Cass. Sez.

U., 17 giugno 2004, n. 11353).

La Corte ha, difatti, ripetutamente statuito che il potere del giudice di disporre d'ufficio l'acquisizione di mezzi di prova (d.lgs. n. 546 del 1992, art. 7, c. 1) non può intendersi quale sostitutivo del potere di allegazione, e dell'onere probatorio, l'uno e l'altro riconducibili all'iniziativa processuale della parte, così che detto potere può essere esercitato, - piuttosto che per supplire a carenze delle parti nell'assolvimento dell'onere probatorio a proprio carico, - in situazioni di oggettiva incertezza, ed in funzione integrativa degli elementi istruttori già acquisiti in atti, ad ogni modo nei limiti delle specifiche allegazioni in fatto delle parti (v., ex p(urimis, Cass., 11 maggio 2021, n. 12383; Cass., 31 luglio 2020, n. 16476; Cass., 27 dicembre 2018, n. 33506; Cass., 19 giugno 2018, n. 16171; Cass., 21 febbraio 2014, n. 4161).

7. - Sono, per converso, fondati, e vanno accolti, il decimo e l'undicesimo motivo di ricorso, dal cui esame congiunto, per ragioni di connessione, consegue l'assorbimento del dodicesimo motivo di ricorso. 7.1 - Premesso che, anche qui, il ricorso può essere deciso nel merito, nonostante il denunciato error in procedendo, e non risultando necessari ulteriori accertamenti di fatto, va rimarcato che, - non essendo, poi, dubbio nella fattispecie che gli impianti di produzione idroelettrica risultavano regolarmente dichiarati in catasto, seppur 19senza indicazione di opere e macchinari serventi, - la Corte, - nel richiamare il consolidato orientamento interpretativo secondo il quale l'incertezza normativa obiettiva, desumibile da una serie di fatti indice, è caratterizzata dall'impossibilità di individuare con sicurezza, al termine di un procedimento interpretativo corretto, la norma giuridica nel cui ambito il caso di specie è sussumibile, e va distinta dalla soggettiva ignoranza incolpevole del diritto, - ha già avuto modo di rilevare, in fattispecie del tutto omologhe, la ricorrenza di condizioni di obiettiva incertezza normativa quanto alla concreta individuazione dei manufatti, e del relativo valore, da considerare ai fini della determinazione della rendita catastale di centrali elettriche, rendita quale rilevante, come detto, per la liquidazione dell'IC; e si è, in particolare, osservato che gli elementi di incertezza in questione permanevano nonostante l'entrata in vigore del d.l. n. 44 del 2005, art. 1 quinquies, cit., così come poteva desumersi dalla Circolare dell'Agenzia del Territorio n. 6/2012, del 30 novembre 2012, che, - legificata ai fini dell'applicazione del r.d.l. n. 652 del 1939, art. 10 (I. 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 244), - era volta, per l'appunto, a dare risposta ai numerosi quesiti finalizzati a chiarire, nell'ambito dell'accertamento catastale, le metodologie tecnico operative per la determinazione della rendita catastale delle unità immobiliari da recensire nei gruppi D ed E (v.

Cass., 19 febbraio 2020, n. 4169; Cass., 9 dicembre 2019, n. 32082; Cass., 12 aprile 2019, n. 10313; Cass., 11 aprile 2019, n. 10125).

8. - In conclusione, la gravata sentenza va cassata (solo) in relazione ai due motivi di ricorso accolti e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito con accoglimento del ricorso originario della contribuente limitatamente alle sanzioni, la cui debenza deve essere esclusa. 20In relazione a tutte le questioni trattate ricorrono giustificate ragioni di compensazione delle spese dell'intero giudizio.

P.Q.MDCAN:cF,1"r-i,LERir° ENA 1 5 HAR. 2022 , [OSCURATO:PERSONA]:GEL L I - 'W [OSCURATO:PERSONA].ITo Luca/Dioni ,z-- 21

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ul ricorso iscritto al n. 24488/2013 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del suo legale rappresentante p.t., con domicilio eletto in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 11, presso lo studio dell'avvocato prof. [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende; 6L(4 - ricorrente - .-bou contro Comune di Piateda, in persona del Sindaco p.t., con domicilio eletto in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 44, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - con troricorrente - avverso la sentenza n. 26/28/13, depositata il 12 marzo 2013, della Commissione tributaria regionale della Lombardia; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 5 novembre 2021, dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto accogliersi il decimo e l'undicesimo motivo di ricorso, rigettarsi i residui motivi. [OSCURATO:PERSONA] 1. - Con sentenza n. 26/28/13, depositata il 12 marzo 2013, la Commissione tributaria regionale della Lombardia ha rigettato l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., così integralmente confermando il decisum di prime cure che, a sua volta, aveva disatteso l'impugnazione di un avviso di accertamento col quale il Comune di Piateda aveva recuperato a tassazione l'ICI dovuta dalla contribuente, per l'anno 2005, relativamente a «cespiti immobiliari e/o parte di essi, posseduti dalla predetta società, consistenti nelle dighe di Venina, Vedello e Zappello ed annesse opere, quali, presa, canali di derivazione, viabilità di accesso, cabine elettriche piani inclinati, canali di pressione, etc.». 1.1 - Il giudice del gravame ha considerato che: - il gravame difettava di specifici motivi di impugnazione che, difatti, si erano risolti nella riproposizione delle tesi difensive articolate dalla contribuente nel primo grado del giudizio, e «senza alcun riferimento e contestazione delle motivazioni addotte in sentenza»; - secondo la relativa disciplina, la rendita catastale «degli opifici» andava determinata prendendo in considerazione «l'insieme complessivo nella sua globalità, includendo nella stima anche le annesse opere, quali, prese, canali di derivazione, viabilità di accesso, cabine elettriche, piani inclinati, canali di pressione, etc.»; - gravava, dunque, sulla contribuente l'obbligo di inserire dette opere nella richiesta di accatastamento, obbligo non assolto e rilevante ai fini ICI, imposta cui i beni in questione erano «assoggettabili»; 2- l'ente locale aveva correttamente individuato la base imponibile dell'ICI con riferimento agli «immobili non dichiarati» in quanto, nella fattispecie, - in mancanza delle scritture contabili più volte richieste, - era stato «legittimamente adottato il criterio del valore contabile ex art.5, comma 3 , del DLgs n. 504/92». 2. - [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di dodici motivi, illustrati con memoria; il Comune di Piateda resiste con controricorso anch'esso illustrato da memoria. Fissato all'udienza pubblica del 5 novembre 2021, il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dal d.l. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8-bis, conv. in I. n. 176 del 2020, e dal sopravvenuto d.l. n. 105 del 2021, art. 7, conv. in I. n. 126 del 2021, senza l'intervento in presenza del Procuratore Generale, che ha depositato conclusioni scritte, e dei difensori delle parti, che non hanno fatto richiesta di discussione orale. [OSCURATO:PERSONA] 1. - Il primo motivo di ricorso, ai sensi dell'art. 360, c. 1, n. 4, cod. proc. civ., espone la denuncia di nullità della sentenza, e del procedimento, per violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 1, assumendo, in sintesi, la ricorrente che, - contrariamente a quanto rilevato dal giudice del gravame, - la pronuncia di prime cure era stata fatta oggetto di specifici motivi di gravame che, a loro volta, risultavano incentrati su tutti i punti dirimenti del decisum, così come partitamente ripercorsi e criticamente esaminati nell'atto di gravame. Col secondo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di legge con riferimento al d.lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. a), ed al r.d.l. n. 652 del 1939, art. 5. 3Si assume, in sintesi, che, - una volta emesso avviso di accertamento (n. 16, prot. 7849) in relazione all'ICI dovuta per il possesso degli opifici produttivi (centrali di produzione dell'energia elettrica di Venina, Vedello e Zappello), - del tutto illegittima rimaneva la (ulteriore) attività accertativa (formalizzata nell'avviso di accertamento n. 15, prot. 7851) con la quale l'ente locale aveva liquidato l'imposta con riferimento ad opere idrauliche che, - afferendo a detti opifici quali beni serventi e, in quanto tali, insuscettibili di autonoma valutazione a fini catastali, - non integravano la nozione di unità immobiliare, - rilevante ai fini ICI [art. 2, comma 1, lett. a), cit.] ed a quelli catastali (art. 5, cit.), - e, per l'appunto, costituivano, secondo il loro obiettivo stato, beni imprescindibilmente legati alle esigenze produttive delle centrali idroelettriche e, così, sprovvisti di ogni autonomia funzionale. Il terzo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, c. 1, n. 4, cod. proc. civ., reca la denuncia di nullità della gravata sentenza per violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., assumendo la ricorrente che il giudice del gravame aveva omesso di pronunciare su specifico motivo di appello col quale essa esponente aveva dedotto la violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 504 del 1992„ art. 5, comma 2, e della I. n. 311 del 2004, art. 1, commi 336 e s. Nello specifico si assume, quindi, che i motivi di gravame involgenti l'applicazione di dette disposizioni sostanziali radicavano la censura relativa al criterio regolatore della base imponibile dell'imposta che l'Ente locale aveva illegittimamente ricavato dal d.lgs. n. 504/1992, art. 5, comma 3 (cd. valore contabiilizzato dell'unità immobiliare) laddove avrebbe dovuto trovare applicazione il (diverso) criterio di cui al secondo comma dell'art. 5, cit. (rendita risultante in catasto) in relazione agli effetti della procedura, attivata dal Comune con richiesta del 24 novembre 2005 (lettera prot. n. 8314), cui essa esponente \dcU)aveva dato seguito con dichiarazioni, presentate con procedura Docfa (in data 27 novembre 2009), che espressamente erano state formate in applicazione della I. n. 311/2004, cit., art. 1, comma 336; e posto che, - risultando la richiesta del Comune formalizzata con riferimento agli anni dal 2000 al 2005, - le conseguenti rendite catastali dichiarate, a seguito di detta richiesta del comune, dovevano trovare applicazione (retroattiva) «a decorrere dal 1 0 gennaio dell'anno successivo alla data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, indicata nella richiesta notificata dal comune» (art. 1, comma 337, cit.). Il quarto, ed il quinto motivo di ricorso, formulati ai sensi dell'art. 360, c. 1, n. 5, cod. proc. civ., - sotto il parametro di censura dell'omessa motivazione su un fatto decisivo e controverso per il giudizio ovvero, ed in relazione alla riformulazione dell'art. 360, c. 1, n. 5, cit., dell'omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, - ripropongono la quaestio iuris appena ripercorsa con riferimento al terzo motivo di ricorso, e quanto, dunque, al fatto decisivo costituito dagli effetti della procedura (in tesi) attivata dall'Ente locale e definitasi ai sensi della I. n. 311 del 2004, cit., art. 1, comma 336 e s. Col sesto motivo, ai sensi dell'art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di legge con riferimento (sempre) al d.lgs. n. 504 deI 1992, art. 5, comma 2, ed alla I. n. 311 del 2004, art. 1, commi 336 e s., così, in buona sostanza, riproponendo la questione di diritto relativa all'individuazione del (corretto) criterio legale di determinazione della base imponibile dell'imposta (secondo la rendita risultante in catasto) in ragione della retroattività degli effetti delle dichiarazioni Docfa presentante secondo la procedura delineata dalla I. n. 311/2004, cit., art. 1, comma 337. Il settimo motivo, ai sensi dell'art. 360, c. 1, n. 4, cod. proc. civ., reca la denuncia di violazione dell'art. .115 cod. proc. civ., assumendola ricorrente che, - qualora interpretato il riferimento, svolto dalla gravata sentenza, al (non assolto) obbligo di dichiarazione catastale delle opere idrauliche, serventi delle centrali elettriche, quale ragione ostativa all'applicazione retroattiva delle rendite catastali dichiarate, con procedura docfa, ai sensi della I. n. 311 del 2004, art. 1, commi 336 e s., - siffatto accertamento doveva ritenersi manifestamente in contrasto con l'applicazione del principio processuale di non contestazione, e posto che, per l'appunto, non risultava controverso, - per come riconosciuto da controparte e, del resto, anche accertato dallo stesso giudice di prime cure, - che le dichiarazioni presentate da essa esponente nel 2009 avevano avuto ad oggetto (anche) tutte le opere idrauliche che erano state riprese a tassazione a fini ICI. Con l'ottavo motivo di ricorso, formulato ai sensi dell'art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 3, deducendo, in sintesi, che la base imponibile dell'imposta era stata, nella fattispecie, illegittimamente determinata sulla base di una perizia di stima (allegata ad atto di conferimento societario avente ad oggetto l'impianto idroelettrico) e, così, su valori non rispondenti al criterio legale posto dall'art. 5, c. 3, cit., che, - non ammettendo criteri di computo equipollenti, - doveva essere fondato sui valori di bilancio dei beni. Il nono motivo di ricorso, ai sensi dell'art. 360, c. 1, n. 4, cod. proc. civ., espone la denuncia di violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 546 del 1992, art. 7, comma 1, sull'assunto che, - rilevando, nella fattispecie, il criterio legale di determinazione della base imponibile dell'imposta costituito dal valore contabilizzato dei beni, - il giudice del gravame, - dovendo, a sua volta, escludere la possibilità di ricorrere a criteri alternativi di liquidazione, - avrebbe dovuto attingere ai suoi poteri officiosi ordinando, così, ad essa esponente il deposito, ovvero 6l'esibizione, delle scritture contabili rilevanti, e decisive, ai fini della definizione del giudizio. Col decimo motivo, ai sensi dell'art. 360, c. 1, n. 4, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., e deduce che il giudice del gravame aveva omesso di pronunciare sul motivo di appello che involgeva il trattamento sanzionatorio correlato all'avviso di accertamento quale sostanziato dalla prospettazione di una (insussistente) omessa dichiarazione; difatti, si assume, la dichiarazione, a fini ICI, delle unità immobiliari possedute era stata regolarmente presentata e, pertanto, alcuna omissione dell'obbligo dichiarativo avrebbe potuto prospettarsi, al più rilevando, diversamente, l'incompleta esposizione di dette unità immobiliari con riferimento alle opere idrauliche serventi e, così, una dichiarazione (solo) infedele. L'undicesimo motivo, anch'esso formulato ai sensi dell'art. 360, c. 1, n. 4, cod. proc. civ., espone la denuncia di violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. con riferimento all'omesso esame del motivo di gravame col quale si era dedotta la ricorrenza, nella fattispecie, di condizioni di obiettiva incertezza normativa in ordine all'applicazione del d.lgs. n. 504 del 1992, artt. 2, 5 e 11, condizioni tali da giustificare la disapplicazione del trattamento sanzionatorio applicato posto che, nella fattispecie, venivano in considerazione beni (serventi di una centrale di produzione elettrica) non accatastati rispetto ai quali sussistevano incertezze in ordine alla loro assoggettabilità ad ICI. Il dodicesimo motivo, ai sensi dell'art. 360, c. 1, n. 4, cod. proc. civ., prospetta anch'esso l'omesso esame di un motivo di appello con riferimento, questa volta, alla misura della sanzione applicata (150% del tributo dovuto), ed a fronte della richiesta di rideterminazione di detta sanzione (nel minimo edittale pari al 100% del tributo dovuto) in ragione delle condizioni di obiettiva incertezza che connotavano 7l'estensione dell'obbligo dichiarativo (in relazione alle dette opere serventi dell'impianto idroelettrico). 2. - In via pregiudiziale, va disattesa l'istanza di rinvio dell'esame del ricorso che, in ragione della sua datazione, pone, in via (del tutto) prevalente, la necessità di una sua definizione, e considerato, poi, che la stessa soluzione conciliativa viene hinc et inde esposta in termini meramente ipotetici e prospetticamente indeterminati. 3. - Tanto premesso, il primo motivo di ricorso è destituito di fondamento in quanto, - così come ben rileva lo stesso Procuratore Generale, - la gravata sentenza, nella fattispecie, ha statuito nel merito dell'impugnazione proposta, seppur (in motivazione) rilevando il difetto di specificità dei motivi di gravame. Nel confermare la decisione di prime cure, la gravata sentenza non ha risolto, dunque, la lite contestata con una statuizione di inammissibilità del gravame, così che al rilevato difetto di specificità dei motivi di appello, - per quanto estensivamente censurato dalla ricorrente, - si è correlato un non sequitur che, come detto, è reso esplicito (in motivazione ed in dispositivo) dall'esame del merito della lite contestata. 4. - Il secondo motivo di ricorso è anch'esso destituito di fondamento e va senz'altro disatteso. 4.1 - È ben vero che, come assume la ricorrente, le opere idrauliche e, in generale, i beni posti al servizio dell'attività produttiva (idroelettrica), quali elementi costitutivi dell'impianto, nel concorrere alla determinazione della relativa rendita catastale, rientrano nella (unitaria) nozione di unità immobiliare; la Corte, difatti, - in relazione alle disposizioni di cui al d.l. n. 44 del 2005, art. 1 quinquies, conv. in I. n. 88 del 2005, - ha statuito che concorrono alla determinazione della rendita catastale gli elementi costitutivi degli opifici caratterizzati da una connessione strutturale con l'edificio, tale da realizzare un unicobene complesso, e prescindendo dalla transitorietà di detta connessione nonché dai mezzi di unione a tal fine utilizzati, così rilevando (anche) il valore delle turbine e delle opere idrauliche di superficie e di sottosuolo, che configurano elementi essenziali della centrale, non separabili senza una sostanziale alterazione del bene (v. Cass., 15 marzo 2019, n. 7377; Cass., 5 febbraio 2019, n. 3277; Cass., 20 febbraio 2015, n. 3500; Cass.; 9 novembre 2011, n. 23317; Cass., 10 aprile 2009, n. 8764; Cass., 7 giugno 2006, n. 13319; Cass., 17 novembre 2004, n. 21730). E lo stesso Giudice delle leggi, - nel rilevare che, ai sensi del r.d.l. n. 652 del 1939, artt. 4 e 5, «Nella definizione di unità immobiliare non si fa alcun riferimento ai materiali utilizzati, né ai sistemi di assemblaggio degli stessi» e che «il concetto di immobile per incorporazione è ricavato dal combinato disposto degli artt. 4 del r.d.l. n. 652 del 1939, e 812 del codice civile» - ha rimarcato che proprio l'art. 812, c. 1, cod. civ., «prevede la possibilità di una connessione strutturale realizzata in via transitoria, ed introduce il concetto di bene immobile per incorporazione, non specificando l'esatto significato di tale ultimo termine; qualsiasi collegamento infatti è idoneo a classificare un bene quale bene immobile, essendo irrilevante la modalità di collegamento di un impianto con la struttura principale.»; così che, si è ulteriormente osservato, - con riferimento alla disposizione di interpretazione autentica (allora censurata) di cui all'art. 1 quinquies del d.l. 31 marzo 2005, n. 44 conv. in I. 31 maggio 2005, n. 88, - «il legislatore ha inteso risolvere il contrasto interpretativo con riferimento alle centrali elettriche, senza innovare il concetto di immobile per incorporazione, quale emergente dalla normativa esistente ed evidenziato dalla giurisprudenza in precedenza richiamata. L'unico effetto dell'art. 1-quinquies è quello di considerare immobili le centrali elettriche, senza alcuna possibilità per il giudice di 9fornire una diversa interpretazione, ma non anche quello di escludere dal novero degli immobili per incorporazione le altre costruzioni pure se unite al suolo a scopo transitorio, e in genere tutto ciò che naturalmente o artificialmente è incorporato al suolo. L'art. 1- quinquies, quindi, non ha creato un regime particolare per le centrali elettriche, ma, anzi, ha riportato le stesse nell'àmbito della tipologia di beni cui sono state sempre accomunate, come, tra l'altro, gli altiforni, i carri-ponte, i grandi impianti di produzione di vapore, eliminando qualsiasi dubbio sorto sulla determinazione della rendita catastale delle stesse.» (Corte Cost., 20 maggio 2008, n. 162). 4.2 - Nella fattispecie, però, viene in considerazione l'esercizio del potere accertativo che, riservato all'Ente impositore, si correla (solo) alla determinazione della base imponibile dell'imposta (d.lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 3) e non (anche) al classamento dell'unità immobiliare, con conseguente determinazione della relativa rendita catastale. La lettura che parte ricorrente prospetta delle pertinenti disposizioni del d.lgs. n. 504 del 1992 [art. 2, comma 1, lett. a), e art. 5] non è, allora, concludente ai fini perseguiti atteso che, - se la disposizione di cui all'art. 2, c. 1, lett. a), nel concorrere a definire il presupposto impositivo, opera, per l'appunto, riferimento alla nozione (di rilevanza catastale) di unità immobiliare, e ciò non di meno, - quella (successiva), che involge «i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto» (art. 5, c. 3, cit.), niente affatto esclude la rilevanza, - questa volta ai (soli) fini della determinazione della base imponibile, - dei «fabbricati» che, non iscritti in catasto, debbano ad ogni modo assumersi come riconducibili a detto presupposto impositivo (possesso di unità immobiliare) e, con ciò, computabili nella base imponibile dell'imposta. 10Il diverso piano di operatività delle due disposizioni normative in esame legittima, dunque, una lettura del dato normativo afferente la (provvisoria) determinazione della base imponibile dell'ICI (art. 5, c. 3, cit.) nel senso che per «fabbricati» non iscritti in catasto debbono intendersi (anche) quei beni che, - in ragione della loro connessione strutturale e funzionale all'unità immobiliare costituente opificio industriale, - concorrono all'individuazione tanto della stessa (unitaria) configurazione di un'unità immobiliare quanto, per conseguenza, della relativa rendita catastale che, sol per questo, rimane a sua volta suscettibile di accertamento (nella sua integralità) ai fini della determinazione della base imponibile dell'IC. Conclusione, questa, che risulta, del resto, consentanea al rilievo secondo il quale l'iscrizione di una unità immobiliare al catasto edilizio costituisce presupposto sufficiente per l'assoggettamento del bene all'ICI, ma non anche necessario, essendo l'imposta dovuta fin da quando il bene presenti le condizioni per la sua iscrivibilità, cioè da quando lo stesso possa essere considerato fabbricato, in ragione dell'ultimazione dei lavori relativi alla sua costruzione, ovvero dal momento in cui lo stesso sia stato antecedentemente utilizzato (Cass., 3 maggio 2019, n. 11646; Cass., 21 marzo 2019, n. 7968; Cass., 30 aprile 2015, n. 8781; Cass., 23 giugno 2010, n. 15177; Cass., 10 ottobre 2008, n. 24924); e che la Corte, peraltro, ha già avuto modo di formulare quando ha rilevato che i poteri di impulso, spettanti all'ente locale in tema di rilevazione, ed aggiornamento, dei dati catastali (a cui riguardo v. Cass., 14 marzo 2019, n. 7275) non escludono «il potere del Comune di provvedere alla determinazione della rendita provvisoria ex citato art. 5», essendosi in detta occasione rimarcato (anche) che «L'omessa dichiarazione di taluni beni e il mancato accatastamento determinerebbe il riconoscimento di una aprioristica (quanto irragionevole) esenzione dall'ICI, in contraddizione 11con il principio costituzionale che vuole che le imposte siano parametrate alla effettiva capacità contributiva. Alla luce del doveroso rispetto di siffatto principio, l'omessa dichiarazione non può (e non poteva nemmeno prima del 2006) costituire un impedimento al riconoscimento della sua imponibilità, in particolare ove tale mancato accatastamento sia stato determinato da un'omissione del contribuente, che non abbia provveduto a denunciare al Catasto i cespiti (Cass. n. 19196 del 2006).» (così Cass., 11 aprile 2019, n. 10125). 5. - Nemmeno il terzo motivo, - dal cui esame consegue l'assorbimento del quarto, del quinto, del sesto e del settimo motivo di ricorso, - Può trovare accoglimento. 5.1 - Premesso che, per come estensivamente deduce, e documenta, la ricorrente, nella fattispecie viene (pianamente) in considerazione un'omessa pronuncia del Giudice del gravame, - omissione alla quale, pertanto, non può correlarsi il significato di pronuncia implicita, per di più del tenore che la parte ipotizza col settimo motivo di ricorso, - rileva la Corte che, ciò non di meno, si pone (solo) l'esigenza di una correzione della motivazione della gravata sentenza, risultando il dispositivo conforme a diritto (art. 384 cod. proc. civ.), in quanto la Cassazione può procedere alla correzione della motivazione della gravata sentenza (cui non è di ostacolo il denunciato error in procedendo; v., ex plurimis, Cass., 1 marzo 2019, n. 6145; Cass. Sez. U., 2 febbraio 2017, n. 2731; Cass., 3 marzo 2011, n. 5139; Cass., 1 febbraio 2010, n. 2313; Cass., 28 luglio 2005, n. 15810; Cass., 23 aprile 2001, n. 5962), purché la correzione (solo in diritto) non implichi accertamenti e valutazioni di fatto (v., ex plurimis, Cass., 6 settembre 2017, n. 20806; Cass., 25 'ottobre 2013, n. 24165; Cass., 18 marzo 2005, n. 5954; Cass., 16 maggio 1998, n. 4939). 125.2 - La I. n. 311 del 2004, art. 1, comma 336, dispone nei seguenti termini: «I comuni, constatata la presenza di immobili di proprietà privata non dichiarati in catasto ovvero la sussistenza di situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali per intervenute variazioni edilizie, richiedono ai titolari di diritti reali sulle unità immobiliari interessate la presentazione di atti di aggiornamento redatti ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. La richiesta, contenente gli elementi constatati, tra i quali, qualora accertata, la data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, è notificata ai soggetti interessati e comunicata, con gli estremi di notificazione, agli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio. Se i soggetti interessati non ottemperano alla richiesta entro novanta giorni dalla notificazione, gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio provvedono, con oneri a carico dell'interessato, alla iscrizione in catasto dell'immobile non accatastato ovvero alla verifica del classamento delle unità immobiliari segnalate, notificando le risultanze del classamento e la relativa rendita. Si applicano le sanzioni previste per le violazioni dell'articolo 28 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni.». 5.2.1 - Come reso esplicito dal complessivo contenuto di detta disposizione, l'effetto retroattivo, - che, così come reclamato dalla ricorrente, si correla, a sua volta, alla disposizione di cui al successivo comma 337 dello stesso art. 1, cit., - implica, di necessità, il coinvolgimento, nella procedura, del soggetto giuridico (ora l'Agenzia delle Entrate) titolare del potere di accertare, e di determinare, la rendita catastale delle unità immobiliari oggetto di segnalazione da parte dell'Ente locale, e tanto che (solo) in conseguenza dell'inottemperanza, serbata dal titolare di diritti di reali (su unità 13immobiliari non dichiarate in catasto ovvero oggetto di variazioni edilizie) nei novanta giorni successivi alla notificazione della richiesta di aggiornamento del Comune, l'amministrazione competente può procedere, «con oneri a carico dell'interessato, alla iscrizione in catasto dell'immobile non accatastato ovvero alla verifica del classamento delle unità immobiliari segnalate, notificando le risultanze del classamento e la relativa rendita.»; laddove, poi, la verifica, ed aggiornamento, di ufficio importa (anche) l'applicazione delle sanzioni correlate all'omessa presentazione della (dovuta) dichiarazione (art. 1, c. 336, ult. prop., cit. in relazione al r.d.l. n. 652 del 1939, artt. 28 e 31, c. 2 ed al d.p.r. n. 1142 del 1949, art. 60). 5.2.2 - Nella fattispecie, secondo gli inequivoci riferimenti operati dalla stessa ricorrente, emerge (solo) l'esistenza di una comunicazione (con lettera 8314 del 24 novembre 2005), - nemmeno, dunque, di una vera e propria notificazione quale specificamente rilevante ai fini del rispetto del ridetto termine di 90 giorni assegnato al destinatario della richiesta, - con la quale il Comune invitava la parte, odierna ricorrente, «a presentare all'Agenzia del Territorio di Sondrio la proposta delle nuove rendite catastali aggiornate ai sensi dell'art. 1-quinquies del Decreto legge 31 marzo 2005, n. 44 come convertito dalla Legge 31 maggio 2005 n. 88»; e, poi, di un adempimento a detto invito alla regolarizzazione (in tesi) attuato con dichiarazioni Docfa del 27 novembre 2009 (a quattro anni di distanza dal ridetto invito). Riferimenti, questi, che, - del tutto privi di ogni allegazione in ordine all'intervento dell'Agenzia del territorio„ - rendono, allora, esplicito che l'effetto retroattivo reclamato rimane, nella fattispecie, precluso (proprio) dal mancato svolgimento del sub procedimento delineato dalle ricordate disposizioni normative (v. anche, in motivazione, Cass., 10 giugno 2021, n. 16367); ove, dunque, deve rimarcarsi che lo stesso invito alla regolarizzazione dell'Ente locale, per come esposto dalla 14ricorrente, nemmeno recava una qualche indicazione in ordine ai beni strumentali suscettibili di integrare una rideterminazione delle rendite catastali, quali «situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali per intervenute variazioni edilizie». 5.2.3 - Come, poi, rimarcato dalla Corte, «il metodo di determinazione della base imponibile collegato alle iscrizioni contabili, previsto dall'art. 5, comma 3, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, vale sino a che la richiesta di attribuzione della rendita non viene formulata, mentre, dal momento in cui fa la richiesta, il proprietario, pur applicando ormai in via precaria il metodo contabile, diventa titolare di una situazione giuridica nuova derivante dall'adesione al sistema generale della rendita catastale, sicché può essere tenuto a pagare una somma maggiore (ove intervenga un accertamento in tali sensi), o avere diritto di pagare una somma minore, potendo, quindi, chiedere il relativo rimborso nei termini di legge» (così Cass. Sez. U., 9 febbraio 2011, n. 3160 cui adde Cass., 9 giugno 2017, n. 14402; Cass., 6 giugno 2014, n. 12753; Cass., 11 novembre 2011, n. 23600; Cass., 30 settembre 2011, n. 20033). 5.3 - Impropriamente, poi, la ricorrente evoca, in memoria, un precedente della Corte (Cass., 14 febbraio 2019, n. 4349) dal cui esame, per vero, emerge che, in difetto di spontaneo adempimento da parte della contribuente (nel sopra ricordato termine di 90 gg.), «il Comune chiese ed ottenne dall'Agenzia del territorio l'iscrizione in catasto dell'immobile, effettuato in data 10/03/2009»; rilievo, questo, che dà, per l'appunto, conto della corretta attivazione della procedura in questione, con coinvolgimento dell'Agenzia delle Entrate sulla base di richiesta che conteneva, allora, la stessa enunciazione dei beni da considerare ai fini del loro classamento catastale. 156. - Anche l'ottavo ed il nono motivo di ricorso, - da esaminare congiuntamente perché connessi in ragione della medesima quaestio iuris di fondo che li connota, - sono destituiti di fondamento e vanno disattesi. 6.1 - Il d.lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 3, disciplina la fattispecie (qui ricorrente) relativa alla determinazione (provvisoria) della base imponibile dei «fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati», prescrivendo, quindi, che il relativo valore, - giustappunto rilevante, in difetto di iscrizione catastale, ai fini della liquidazione dell'imposta, - debba essere determinato «secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3, dell'art. 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359» e, dunque, assumendo quale base imponibile il valore di detti beni risultante «dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili» (cd. valore contabilizzato). E la Corte ha, precisato che, a detti fini, deve aversi riguardo al costo di acquisto, ovvero di costruzione, aumentato degli eventuali costi incrementativi (Cass., 10 aprile 2019, n. 10006; Cass., 13 giugno 2012, n. 9602; Cass., 9 ottobre 2009, rii. 21445; Cass., 21 aprile 2009, n. 9385; v., altresì, Corte Cost., 24 febbraio 2006, n. 67). 6.2 Nella fattispecie, - per come risulta dagli stessi motivi di ricorso in trattazione, ov'è una pressoché integrale riproduzione dei criteri di accertamento esposti, sul punto, dall'amministrazione, - alcuni dei beni sono stati valutati alla stregua delle relative emergenze del libro inventari (messo a disposizione dalla contribuente) mentre il valore degli ulteriori beni, - sempre concorrenti alla funzionalità dell'impianto produttivo, secondo quanto già esposto a riguardo dei precedenti motivi di ricorso, quali elementi funzionalmente e 16strutturalmente allo stesso connessi, - è stato desunto da una perizia di stima, - allegata a (e funzionale alla realizzazione di) un conferimento societario, - in difetto di corrispondenza del contribuente alla richiesta dell'Ente locale volta al conseguimento (integrale) delle scritture contabili. Nello specifico, poi, il valore dei beni desunto da detta perizia di stima è stato (ulteriormente) ridotto del 30% e rapportato all'anno 1984, così che sul valore, così ottenuto, sono stati applicati i coefficienti di rivalutazione di cui all'art. 5, c. 3, cit., e risulta, altresì, che la correttezza dei valori in discorso è stata (ulteriormente) riscontrata dall'amministrazione sulla base dei valori risultanti da bilanci di esercizio (del 1991 e del 2005) dai quali emergeva la rivalutazione dei cespiti. 6.3 - Come rimarcato dal Giudice delle leggi, la ratio della disposizione in esame (art. 5, comma 3, cit.) va individuata nella particolare natura giuridica, a fini catastali, delle unità immobiliari classificabili nel gruppo D), unità la cui rendita catastale, - diversamente da quella relativa alle unità, a cd. destinazione ordinaria, che sono ordinate per tariffe d'estimo e, così, suscettibili di (provvisorio) accertamento, a fini ICI, secondo il criterio della rendita cd. presunta (art. 5, comma 4, cit.), - consegue da una stima diretta, «con la conseguenza che, in mancanza di tale stima, si è preferito il criterio - già sperimentato per l'imposta straordinaria sugli immobili (ISI) - del costo rivalutato di acquisizione del bene ricavabile dalle scritture contabili, in luogo di quello basato sulla rendita "presunta", di più difficile applicazione.» (così Corte Cost., 24 febbraio 2006, n. 67, cit.) E, in relazione (esatta) alla citata ratio legis, è stato posto il principio di diritto secondo il quale il valore contabile da prendere come termine di riferimento, in quanto collegato alla ratio della concreta 17determinazione del tributo, non deve essere necessariamente quello del bilancio di esercizio immediatamente precedente l'anno d'imposta, ma può essere anche quello indicato in un esercizio più risalente, essendosi rimarcato che «affermare che il valore di libro debba essere necessariamente e comunque quello del bilancio dell'esercizio immediatamente precedente l'anno di imposta si appalesa come pretesa obbediente ad una corrispondenza meramente meccanica, non collegata alla ratio ed alla concreta determinazione del tributo» (così Cass., 13 giugno 2012, n. 9602). 6.4 - Non può, dunque, dirsi che, nella fattispecie, la base imponibile dell'imposta sia stata determinata secondo criteri diversi da quelli che, come detto, sono enucleati dalla disposizione normativa (art. 5, comma 3, cit.), risultando che il valore di stima del conferimento societario è stato desunto da fonte qualificata (una relazione giurata), - rispetto alla quale la stessa ricorrente nemmeno deduce che detto valore, previa la prescritta verifica, non sia stato assunto quale valore corrispondente all'effettività dei beni conferiti, così venendo contabilizzato quale valore di acquisto dei beni (art. 2343 cod. civ.), - e, per di più, - previo abbattimento del 30%, - sottoposto a verifica alla stregua dei bilanci di esercizio (del 1991 e del 2005) della contribuente. Né, per vero, con i motivi di ricorso in trattazione è stata prospettata una qualche difformità di valore dei beni rispetto a quello risultante dalle scritture contabili che, come detto, e seppur richieste, non sono state poste a disposizione dell'Ente locale. 6.5 - I rilievi sin qui svolti danno, inoltre, conto della manifesta infondatezza (anche) del nono motivo di ricorso in quanto, - risultando, nella disponibilità del giudice del merito, dati istruttori ex se idonei, come detto, a definire l'accertamento di valore in contestazione tra le parti, - alcuna (ulteriore) acquisizione istruttoria avrebbe dovuto, e 18potuto, essere disposta, dovendosi rimarcare, per un verso, il difetto di specifiche allegazioni di una difformità dei valori accertati rispetto a quelli (in ipotesi) emergenti dalle scritture contabili, - rilievo, questo, cui si correla quello che involge il divieto di prove meramente esplorative, - e, per il restante, che lo stesso potere officioso del Giudice non può essere utilizzato per una verifica tesa a sminuire l'efficacia e la portata di prove decisive già acquisite al giudizio (v., già, Cass. Sez. U., 17 giugno 2004, n. 11353). La Corte ha, difatti, ripetutamente statuito che il potere del giudice di disporre d'ufficio l'acquisizione di mezzi di prova (d.lgs. n. 546 del 1992, art. 7, c. 1) non può intendersi quale sostitutivo del potere di allegazione, e dell'onere probatorio, l'uno e l'altro riconducibili all'iniziativa processuale della parte, così che detto potere può essere esercitato, - piuttosto che per supplire a carenze delle parti nell'assolvimento dell'onere probatorio a proprio carico, - in situazioni di oggettiva incertezza, ed in funzione integrativa degli elementi istruttori già acquisiti in atti, ad ogni modo nei limiti delle specifiche allegazioni in fatto delle parti (v., ex p(urimis, Cass., 11 maggio 2021, n. 12383; Cass., 31 luglio 2020, n. 16476; Cass., 27 dicembre 2018, n. 33506; Cass., 19 giugno 2018, n. 16171; Cass., 21 febbraio 2014, n. 4161). 7. - Sono, per converso, fondati, e vanno accolti, il decimo e l'undicesimo motivo di ricorso, dal cui esame congiunto, per ragioni di connessione, consegue l'assorbimento del dodicesimo motivo di ricorso. 7.1 - Premesso che, anche qui, il ricorso può essere deciso nel merito, nonostante il denunciato error in procedendo, e non risultando necessari ulteriori accertamenti di fatto, va rimarcato che, - non essendo, poi, dubbio nella fattispecie che gli impianti di produzione idroelettrica risultavano regolarmente dichiarati in catasto, seppur 19senza indicazione di opere e macchinari serventi, - la Corte, - nel richiamare il consolidato orientamento interpretativo secondo il quale l'incertezza normativa obiettiva, desumibile da una serie di fatti indice, è caratterizzata dall'impossibilità di individuare con sicurezza, al termine di un procedimento interpretativo corretto, la norma giuridica nel cui ambito il caso di specie è sussumibile, e va distinta dalla soggettiva ignoranza incolpevole del diritto, - ha già avuto modo di rilevare, in fattispecie del tutto omologhe, la ricorrenza di condizioni di obiettiva incertezza normativa quanto alla concreta individuazione dei manufatti, e del relativo valore, da considerare ai fini della determinazione della rendita catastale di centrali elettriche, rendita quale rilevante, come detto, per la liquidazione dell'IC; e si è, in particolare, osservato che gli elementi di incertezza in questione permanevano nonostante l'entrata in vigore del d.l. n. 44 del 2005, art. 1 quinquies, cit., così come poteva desumersi dalla Circolare dell'Agenzia del Territorio n. 6/2012, del 30 novembre 2012, che, - legificata ai fini dell'applicazione del r.d.l. n. 652 del 1939, art. 10 (I. 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 244), - era volta, per l'appunto, a dare risposta ai numerosi quesiti finalizzati a chiarire, nell'ambito dell'accertamento catastale, le metodologie tecnico operative per la determinazione della rendita catastale delle unità immobiliari da recensire nei gruppi D ed E (v. Cass., 19 febbraio 2020, n. 4169; Cass., 9 dicembre 2019, n. 32082; Cass., 12 aprile 2019, n. 10313; Cass., 11 aprile 2019, n. 10125). 8. - In conclusione, la gravata sentenza va cassata (solo) in relazione ai due motivi di ricorso accolti e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito con accoglimento del ricorso originario della contribuente limitatamente alle sanzioni, la cui debenza deve essere esclusa. 20In relazione a tutte le questioni trattate ricorrono giustificate ragioni di compensazione delle spese dell'intero giudizio. P.Q.MDCAN:cF,1"r-i,LERir° ENA 1 5 HAR. 2022 , [OSCURATO:PERSONA]:GEL L I - 'W [OSCURATO:PERSONA].ITo Luca/Dioni ,z-- 21
Sentenza Cassazione n. 08280/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris