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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 12 gennaio 2023

Cassazione n. 03180/2023

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ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n.21555/2018 R.G. proposto da : C [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA P.[OSCURATO:PERSONA], 18, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO FIRENZE n. 153/2018 depositata il 19/01/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/01/2023 dal Consiglieredr. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convenivano la [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA] avanti il Tribunale di Arezzo, esponendo di aver acquistato nel 1963, da tali Zampi, un appezzamento di terreno, con un unico accesso dalla via pubblica, attraverso un terreno rimasto di proprietà degli stessi Zampi e sul quale era esercitato il passaggio.

Sul medesimo percorso, gli Zampi avevano poi riconosciuto un diritto di servitù di transito anche al Ceccherini.

Nel 2001, infine, gli Zampi avevano ceduto l’intero fondo residuo alla [OSCURATO:SOCIETA], di cui era legale rappresentante il Ceccherini.

Lamentando molestie di fatto e di diritto (sfociate anche in un procedimento possessorio) che erano giunte fino alla costruzione di una colonna in cemento armato ed una cancellata – che impediva l’ esercizio della servitù sull’intero tracciato - gli attori domandavano l’accertamento del loro diritto.

Entrambi i convenuti, ritualmente costituitisi, affermavano che la strada era stata sempre utilizzata ex adverso soltanto fino al limite della cancellata.

In esito all’istruzione probatoria, con sentenza del 18 settembre 2015, il Tribunale dichiarava inammissibile la domanda nei confronti del Ceccherini e la respingeva nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA].

La predetta decisione era gravata dalla Resti e dai Pratesi, con tre motivi di impugnazione.

Gli appellati resistevano, concludendo per la conferma della decisione del Tribunale.

Con sentenza n. 153 del 19 gennaio 2018 la Corte d’appello di Firenze riformava la pronunzia di primo grado, dichiarando la legittimazione passiva del Ceccherini e condannando la [OSCURATO:SOCIETA]. alla rimozione del cancello e della colonna.

La Corte distrettuale rilevava che il Ceccherini, in qualità di titolare del diritto reale di servitù di passo sul medesimo percorso, era altresì portatore di un interesse giuridicamente tutelabile a limitare il diritto avversario sulla porzione oggetto di controversia, essendo invece irrilevante che le opere fossero state poste in essere sulla proprietà esclusiva della [OSCURATO:SOCIETA].

E ciò tanto più che dal provvedimento possessorio in atti sarebbe emerso come le azioni di turbativa sarebbero state attuate personalmente dallo stesso Ceccherini.

Aggiungevano i giudici toscani che la servitù a favore degli appellanti (altrimenti privi di accesso alla strada pubblica), doveva ritenersi costituita ai sensi dell’art. 1062 comma 2° c.c. dall’originaria proprietà [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione, sulla scorta di nove motivi.

Hanno depositato controricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Il P.G. ha concluso per il rigetto del ricorso.

In prossimità dell’udienza pubblica, i ricorrenti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1) Con la prima doglianza, proposta ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., i ricorrenti assumono la violazione degli artt. 102, 103 e 105 c.p.c.

Con riguardo al Ceccherini, quest’ultimo non sarebbe stato titolare di alcun diritto reale sulle particelle sulle quali insisteva la servitù di passo, tutte appartenenti alla [OSCURATO:SOCIETA]. 2) Attraverso la seconda censura, proposta ai sensi dell’art. 360 n.4 c.p.c., il Ceccherini e la [OSCURATO:SOCIETA] deducono la violazione del principio di corrispondenza tra la domanda e la pronunzia, lamentando come i giudici di secondo grado avessero ritenuto il Ceccherini portatore di un interesse a limitare il diritto di controparte nella porzione oggetto di controversia.

Tale affermazione sarebbe stata difforme rispetto alla domanda proposta ex adverso, che avrebbe evocato il Ceccherini non nella sua veste di titolare di un autonomo diritto di passo, manovra e sosta, ma solo quale destinatario della condanna alla rimozione dei manufatti installati.

I due motivi, che possono essere scrutinati congiuntamente, sono destituiti di fondamento.

La Corte d’appello ha premesso “la pacifica titolarità in capo a [OSCURATO:PERSONA] del diritto reale di servitù di passo sulla medesima strada e con estensione fino alla sua proprietà esclusiva”.

Del resto, la circostanza che il Ceccherini personalmente vantasse un diritto di servitù sul tracciato contestato era stata affermata anche dal Tribunale, ancorché ritenuta processualmente irrilevante (pag. 6 sentenza primo grado).

Pertanto, in mancanza di evidenze contrarie, il dato deve reputarsi accertato.

Inoltre, sono stati gli stessi ricorrenti ad evidenziare, a proposito delle conclusioni avversarie, che il Ceccherini era stato citato in proprio e dunque sulla base della prospettazione di un’effettiva legittimazione passiva. 3) Con il terzo mezzo di impugnazione, i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione dell’art. 1062 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., per avere i giudici di secondo grado ritenuto estesa la costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia anche alla porzione chiusa dal cancello.

La Corte d’appello non avrebbe considerato il fatto che i Pratesi avrebbero identificato la parte gravata da servitù con quella completamente asfaltata, al fine di rendere più idoneo il passaggio degli automezzi, fino all’imboccatura del piazzale, mentre l’ulteriore particella sarebbe stata priva di asfaltatura, giacché su di essa i controricorrenti non avrebbero avuto alcuna pretesa.

Ed anche il CTU officiato non avrebbe accertato alcuna servitù al di là del cancello.

La sentenza impugnata avrebbe altresì trascurato che, essendo quella di passaggio una servitù apparente, essa non poteva essere riconosciuta al di fuori delle opere visibili. 4) La quarta lagnanza è volta a denunciare violazione e falsa applicazione degli artt. 1062 e 1168 c.c., ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c.

La Corte di merito avrebbe fondato la sua valutazione sulla scorta delle risultanze del giudizio possessorio inter partes, definito nel 2007, e sulla deposizione del teste Taddei.

In realtà, la reintegra avrebbe tutelato solo la situazione possessoria, senza provare l’esistenza di una servitù sulla parte contestata, mentre il teste si sarebbe riferito ad atti di mera tolleranza: si sarebbe trattato di un utilizzo abusivo, per rendere più agevoli le manovre degli automezzi dei Pratesi, al di fuori di ogni legittimo diritto reale di servitù. 5) La quinta censura attiene alla violazione degli artt. 1062 e 1061 c.c., ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c.

La sentenza di secondo grado avrebbe erroneamente ritenuto che una servitù, per sua natura apparente, potesse mutare la sua natura, ove costituita per destinazione del padre di famiglia.

L’asfaltatura sarebbe stata fondamentale per identificare la servitù di passo e la decisione di merito si sarebbe basata su una diversa fattispecie, quella dell’opponibilità ai terzi acquirenti della servitù. 6) il sesto motivo riguarda il vizio di motivazione “consistente nella contraddittorietà della stessa con riferimento all’impiego dei contrastanti art. 1062 e 1061 comma 1° c.c., in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.” costituito dalla circostanza che la Corte distrettuale, reputando non necessario per la costituzione di servitù ex art. 1062 c.c. il requisito dell’apparenza, sarebbe caduta in un’evidente contraddizione rispetto al disposto di cui all’art. 1061 comma 1° c.c. 7) Il terzo, il quarto, il quinto ed il sesto motivo possono essere trattati congiuntamente, perché attingono le stesse rationes decidendi e sono in parte inammissibili ed in parte infondati. 7.a) Sono inammissibili con riguardo al tentativo dei ricorrenti di ridiscutere gli accertamenti di fatto del giudice di secondo grado, laddove testualmente afferma “Su tale estensione della strada fino al confine con la particella 902 concordano d’altra parte tutti i testi escussi; in particolare il teste Taddei, amministratore dell’azienda Zampi dal 1957 al 1993 precisa che il transito sulla stradella avveniva fino al confine con la suddetta particella: specifica e precisa dunque che l’estensione dell’uso fin dalla divisione, ovvero fin dall’anno 1963, era consolidatonello stato suddetto ai sensi del primo comma dell’art. 1062 c.c., a tenore del quale la servitù si determina con riferimento allo stato di fatto esistente a quel momento ed è insensibile a modifiche successive”.

In altri termini, il tracciato della servitù esteso fino a ricomprendere anche la parte non asfaltata posta nella particella 902 è stato dalla Corte d’appello considerato in modo plausibile ed in rapporto alle testimonianze assunte in primo grado.

La differente lettura proposta dai ricorrenti non tiene conto del principio per il quale la doglianza non può tradursi in un'inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito, tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Sez.

U, n. 24148 del 25 ottobre 2013).

È dunque inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Sez.

U, n. 34476 del 27 dicembre 2019; Sez. 1, n. 5987 del 4 marzo 2021). 7.b) In definitiva, quelli censurati sono accertamenti in fatto, esposti in maniera logica e congrua, e che dunque si sottraggono al giudizio di legittimità.

Come è noto, invero, in tema di procedimento civile, sono riservate al giudice delmerito l'interpretazione e la valutazion e del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delleprove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delleprove ritenute idonee alla formazion e del proprio convincimento (Sez. 2, n. 21127 dell’8 agosto 2019). 7.c) Sono infondati in punto di diritto, giacché l’inciso della sentenza impugnata, citato dai ricorrenti, va letto nella sua interezza “Di talché pure irrilevante appare la diatriba sull’asfaltatura o meno della zona, pacifico essendo che a tale momento, ovvero al momento della divisione dell’unica proprietà, l’asfalto non esisteva sull’intero stradello”.

In altri termini, la Corte ha correttamente precisato che l’estensione della servitù va determinata sulla base dell’uso da parte del proprietario (padre di famiglia), al momento della divisione dell’unico originario fondo: in tal senso, come è risultato in esito all’istruzione probatoria, la strada in questione nel 1963 – anno dell’acquisto da parte dei Pratesi – era totalmente priva di asfalto. 7.d) Del resto, il requisito dell'apparenza delle servitù, necessario per il loro acquisto per usucapione o perdestinazione del padre di famiglia, postula l'esistenza di una situazione di fatto la quale inequivocabilmente riveli per struttura e consistenza l'onere gravante su un fondo a vantaggio di un altro, ancorché l'apparenza non debba estendersi in ogni caso all'opera nel suo complesso.

Pertanto, non è l'entità dell'opera che rileva, ma le opere in quanto segno obiettivo ed inequivoco (Sez. 2, n. 9371 del 7 agosto 1992).

Sotto questo profilo, si palesa dunque irrilevante che i Pratesi non avessero completato l’asfalto anche sull’area, utilizzata comunque – alla luce dell’azione possessoria, a suo tempo intentata – per la manovra dei propri automezzi (e dunque anche per il transito, sia pure fittizio).

In altri termini, secondo i giudici di secondo grado, i dati processuali (CTU e prove per testi) indicano univocamente che la servitù costituita exart. 1062 cod. civ., così come utilizzata fin dal momento della sua costituzione nel 1963, era funzionalmente destinata non solo al mero passaggio pedonale e carrabile, ma anche alla manovra degli automezzi, al carico e allo scarico e, dunque, implicava un uso anche della parte di stradella contestata.

L’aporia fra l’art. 1061 e l’art. 1062 c.c. paventata dai ricorrenti è, pertanto, inesistente. 7.e) D’altronde, è altrettanto opportuno, perché riferibile anche alla fattispecie concreta, il richiamo fatto dai giudici di merito al principio, fissato da questa Suprema Corte, per il quale, in tema di servitù costituita per destinazione del padre di famiglia, non si richiede, ai fini della opponibilità del diritto ai successivi acquirenti del fondo servente, la permanenza della visibilità delle opere destinate all'esercizio della servitù, necessario per il sorgere del diritto (Sez. 2, n. 4214 del 21 febbraio 2014; Sez. 2, n. 6678 del 30 marzo 2005). 8) Con la settima doglianza, i ricorrenti stigmatizzano la violazione dell’art. 342 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., giacché la sentenza impugnata avrebbe erroneamente dichiarato la piena utilizzabilità del fascicolo di parte attrice in grado di appello, dopo che il giudice di primo grado aveva sancito l’inutilizzabilità dei documenti ivi allegati.

Il motivo è inammissibile, ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c. 8.a) Infatti, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la perentorietà del termine entro il quale, a norma dell'art. 169, comma 2, c.p.c., deve avvenire il deposito del fascicolo di parte ritirato all'atto della rimessione della causa al collegio, va riferita solo alla fase decisoria di primo grado e non può in alcun modo operare una volta che il procedimento trasmigri in appello, stante il riferimento dell'art. 345 c.p.c. alle sole prove nuove e, quindi, ai documenti che nel giudizio si pretenda di introdurre come "nuovi", in quanto non introdotti prima del grado di appello, tra i quali non rientrano quelli contenuti nel fascicolo di parte di primo grado, ove prodotti nell'osservanza delle preclusioni probatorie di cui agli artt.165 e 166 c.p.c. (Sez. 2, n. 21571 del 7 ottobre 2020; Sez. 2, n. 29309 del 6 dicembre 2017). 9) L’ottavo motivo è volto a contestare la violazione degli artt.1064 e 1065 c.c., ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., per averne i giudici di secondo grado escluso l’applicabilità alla fattispecie, laddove l’esercizio della servitù sarebbe sempre stato regolato dal criterio del “minimo mezzo”.

Il motivo è infondato.

Come ha chiarito la Corte d’appello, il richiamo agli artt. 1064 e 1065 c.c. è incongruo, poiché si tratta di norme che regolano l’esercizio della servitù e non la sua costituzione, tema quest’ultimo oggetto della presente controversia. 10) L’ultima lagnanza si appunta sulla violazione dell’art. 360 n. 5 c.p.c., in relazione all’omessa valutazione di un documento decisivo, costituito dalla lettera “Ambra 8 settembre 1998”, con la quale il Ceccherini lamentava che nel tratto terminale della strada non asfaltata i Pratesi avessero collocato un bombolone per il gas di rilevanti dimensioni.

Da ciò la prova che i Pratesi non avrebbero utilizzato la parte residuale del tracciato né per le manovre né per la sosta dei loro automezzi.

Il motivo è inammissibile. 10.a) L'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia).

Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Sez.

Un, n. 8053 del 7 aprile 2014; Sez. 2, n. 13024 del 26 aprile 2022).

Il rilievo manca di autosufficienza e di specificità, giacché è carente dell’indicazione relativa alla sua collocazione sistematica nell’ambito degli atti processuali, nonché della specificazione inerente alla discussione intervenuta fra le parti e di cui il giudice sia stato messo al corrente.

La memoria depositata dai ricorrenti ai sensi dell’art. 378 c.p.c. non offre elementi idonei a modificare il quadro testé delineato.

In definitiva, vanno rigettati i motivi primo, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto ed ottavo e dichiarati inammissibili il settimo ed il nono.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.

Sussistono le condizioni per dichiarare che i ricorrenti sono tenuti a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, D.P.R. 115/2002.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione civile, rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali a favore della parte controricorrente, liquidate in € 200,00 per esborsi ed in € 5.000 (cinquemila) per compenso, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processua

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n.21555/2018 R.G. proposto da : C [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA P.[OSCURATO:PERSONA], 18, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO FIRENZE n. 153/2018 depositata il 19/01/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/01/2023 dal Consiglieredr. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convenivano la [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA] avanti il Tribunale di Arezzo, esponendo di aver acquistato nel 1963, da tali Zampi, un appezzamento di terreno, con un unico accesso dalla via pubblica, attraverso un terreno rimasto di proprietà degli stessi Zampi e sul quale era esercitato il passaggio. Sul medesimo percorso, gli Zampi avevano poi riconosciuto un diritto di servitù di transito anche al Ceccherini. Nel 2001, infine, gli Zampi avevano ceduto l’intero fondo residuo alla [OSCURATO:SOCIETA], di cui era legale rappresentante il Ceccherini. Lamentando molestie di fatto e di diritto (sfociate anche in un procedimento possessorio) che erano giunte fino alla costruzione di una colonna in cemento armato ed una cancellata – che impediva l’ esercizio della servitù sull’intero tracciato - gli attori domandavano l’accertamento del loro diritto. Entrambi i convenuti, ritualmente costituitisi, affermavano che la strada era stata sempre utilizzata ex adverso soltanto fino al limite della cancellata. In esito all’istruzione probatoria, con sentenza del 18 settembre 2015, il Tribunale dichiarava inammissibile la domanda nei confronti del Ceccherini e la respingeva nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. La predetta decisione era gravata dalla Resti e dai Pratesi, con tre motivi di impugnazione. Gli appellati resistevano, concludendo per la conferma della decisione del Tribunale. Con sentenza n. 153 del 19 gennaio 2018 la Corte d’appello di Firenze riformava la pronunzia di primo grado, dichiarando la legittimazione passiva del Ceccherini e condannando la [OSCURATO:SOCIETA]. alla rimozione del cancello e della colonna. La Corte distrettuale rilevava che il Ceccherini, in qualità di titolare del diritto reale di servitù di passo sul medesimo percorso, era altresì portatore di un interesse giuridicamente tutelabile a limitare il diritto avversario sulla porzione oggetto di controversia, essendo invece irrilevante che le opere fossero state poste in essere sulla proprietà esclusiva della [OSCURATO:SOCIETA]. E ciò tanto più che dal provvedimento possessorio in atti sarebbe emerso come le azioni di turbativa sarebbero state attuate personalmente dallo stesso Ceccherini. Aggiungevano i giudici toscani che la servitù a favore degli appellanti (altrimenti privi di accesso alla strada pubblica), doveva ritenersi costituita ai sensi dell’art. 1062 comma 2° c.c. dall’originaria proprietà [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione, sulla scorta di nove motivi. Hanno depositato controricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Il P.G. ha concluso per il rigetto del ricorso. In prossimità dell’udienza pubblica, i ricorrenti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1) Con la prima doglianza, proposta ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., i ricorrenti assumono la violazione degli artt. 102, 103 e 105 c.p.c. Con riguardo al Ceccherini, quest’ultimo non sarebbe stato titolare di alcun diritto reale sulle particelle sulle quali insisteva la servitù di passo, tutte appartenenti alla [OSCURATO:SOCIETA]. 2) Attraverso la seconda censura, proposta ai sensi dell’art. 360 n.4 c.p.c., il Ceccherini e la [OSCURATO:SOCIETA] deducono la violazione del principio di corrispondenza tra la domanda e la pronunzia, lamentando come i giudici di secondo grado avessero ritenuto il Ceccherini portatore di un interesse a limitare il diritto di controparte nella porzione oggetto di controversia. Tale affermazione sarebbe stata difforme rispetto alla domanda proposta ex adverso, che avrebbe evocato il Ceccherini non nella sua veste di titolare di un autonomo diritto di passo, manovra e sosta, ma solo quale destinatario della condanna alla rimozione dei manufatti installati. I due motivi, che possono essere scrutinati congiuntamente, sono destituiti di fondamento. La Corte d’appello ha premesso “la pacifica titolarità in capo a [OSCURATO:PERSONA] del diritto reale di servitù di passo sulla medesima strada e con estensione fino alla sua proprietà esclusiva”. Del resto, la circostanza che il Ceccherini personalmente vantasse un diritto di servitù sul tracciato contestato era stata affermata anche dal Tribunale, ancorché ritenuta processualmente irrilevante (pag. 6 sentenza primo grado). Pertanto, in mancanza di evidenze contrarie, il dato deve reputarsi accertato. Inoltre, sono stati gli stessi ricorrenti ad evidenziare, a proposito delle conclusioni avversarie, che il Ceccherini era stato citato in proprio e dunque sulla base della prospettazione di un’effettiva legittimazione passiva. 3) Con il terzo mezzo di impugnazione, i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione dell’art. 1062 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., per avere i giudici di secondo grado ritenuto estesa la costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia anche alla porzione chiusa dal cancello. La Corte d’appello non avrebbe considerato il fatto che i Pratesi avrebbero identificato la parte gravata da servitù con quella completamente asfaltata, al fine di rendere più idoneo il passaggio degli automezzi, fino all’imboccatura del piazzale, mentre l’ulteriore particella sarebbe stata priva di asfaltatura, giacché su di essa i controricorrenti non avrebbero avuto alcuna pretesa. Ed anche il CTU officiato non avrebbe accertato alcuna servitù al di là del cancello. La sentenza impugnata avrebbe altresì trascurato che, essendo quella di passaggio una servitù apparente, essa non poteva essere riconosciuta al di fuori delle opere visibili. 4) La quarta lagnanza è volta a denunciare violazione e falsa applicazione degli artt. 1062 e 1168 c.c., ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. La Corte di merito avrebbe fondato la sua valutazione sulla scorta delle risultanze del giudizio possessorio inter partes, definito nel 2007, e sulla deposizione del teste Taddei. In realtà, la reintegra avrebbe tutelato solo la situazione possessoria, senza provare l’esistenza di una servitù sulla parte contestata, mentre il teste si sarebbe riferito ad atti di mera tolleranza: si sarebbe trattato di un utilizzo abusivo, per rendere più agevoli le manovre degli automezzi dei Pratesi, al di fuori di ogni legittimo diritto reale di servitù. 5) La quinta censura attiene alla violazione degli artt. 1062 e 1061 c.c., ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. La sentenza di secondo grado avrebbe erroneamente ritenuto che una servitù, per sua natura apparente, potesse mutare la sua natura, ove costituita per destinazione del padre di famiglia. L’asfaltatura sarebbe stata fondamentale per identificare la servitù di passo e la decisione di merito si sarebbe basata su una diversa fattispecie, quella dell’opponibilità ai terzi acquirenti della servitù. 6) il sesto motivo riguarda il vizio di motivazione “consistente nella contraddittorietà della stessa con riferimento all’impiego dei contrastanti art. 1062 e 1061 comma 1° c.c., in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.” costituito dalla circostanza che la Corte distrettuale, reputando non necessario per la costituzione di servitù ex art. 1062 c.c. il requisito dell’apparenza, sarebbe caduta in un’evidente contraddizione rispetto al disposto di cui all’art. 1061 comma 1° c.c. 7) Il terzo, il quarto, il quinto ed il sesto motivo possono essere trattati congiuntamente, perché attingono le stesse rationes decidendi e sono in parte inammissibili ed in parte infondati. 7.a) Sono inammissibili con riguardo al tentativo dei ricorrenti di ridiscutere gli accertamenti di fatto del giudice di secondo grado, laddove testualmente afferma “Su tale estensione della strada fino al confine con la particella 902 concordano d’altra parte tutti i testi escussi; in particolare il teste Taddei, amministratore dell’azienda Zampi dal 1957 al 1993 precisa che il transito sulla stradella avveniva fino al confine con la suddetta particella: specifica e precisa dunque che l’estensione dell’uso fin dalla divisione, ovvero fin dall’anno 1963, era consolidatonello stato suddetto ai sensi del primo comma dell’art. 1062 c.c., a tenore del quale la servitù si determina con riferimento allo stato di fatto esistente a quel momento ed è insensibile a modifiche successive”. In altri termini, il tracciato della servitù esteso fino a ricomprendere anche la parte non asfaltata posta nella particella 902 è stato dalla Corte d’appello considerato in modo plausibile ed in rapporto alle testimonianze assunte in primo grado. La differente lettura proposta dai ricorrenti non tiene conto del principio per il quale la doglianza non può tradursi in un'inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito, tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Sez. U, n. 24148 del 25 ottobre 2013). È dunque inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Sez. U, n. 34476 del 27 dicembre 2019; Sez. 1, n. 5987 del 4 marzo 2021). 7.b) In definitiva, quelli censurati sono accertamenti in fatto, esposti in maniera logica e congrua, e che dunque si sottraggono al giudizio di legittimità. Come è noto, invero, in tema di procedimento civile, sono riservate al giudice delmerito l'interpretazione e la valutazion e del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delleprove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delleprove ritenute idonee alla formazion e del proprio convincimento (Sez. 2, n. 21127 dell’8 agosto 2019). 7.c) Sono infondati in punto di diritto, giacché l’inciso della sentenza impugnata, citato dai ricorrenti, va letto nella sua interezza “Di talché pure irrilevante appare la diatriba sull’asfaltatura o meno della zona, pacifico essendo che a tale momento, ovvero al momento della divisione dell’unica proprietà, l’asfalto non esisteva sull’intero stradello”. In altri termini, la Corte ha correttamente precisato che l’estensione della servitù va determinata sulla base dell’uso da parte del proprietario (padre di famiglia), al momento della divisione dell’unico originario fondo: in tal senso, come è risultato in esito all’istruzione probatoria, la strada in questione nel 1963 – anno dell’acquisto da parte dei Pratesi – era totalmente priva di asfalto. 7.d) Del resto, il requisito dell'apparenza delle servitù, necessario per il loro acquisto per usucapione o perdestinazione del padre di famiglia, postula l'esistenza di una situazione di fatto la quale inequivocabilmente riveli per struttura e consistenza l'onere gravante su un fondo a vantaggio di un altro, ancorché l'apparenza non debba estendersi in ogni caso all'opera nel suo complesso. Pertanto, non è l'entità dell'opera che rileva, ma le opere in quanto segno obiettivo ed inequivoco (Sez. 2, n. 9371 del 7 agosto 1992). Sotto questo profilo, si palesa dunque irrilevante che i Pratesi non avessero completato l’asfalto anche sull’area, utilizzata comunque – alla luce dell’azione possessoria, a suo tempo intentata – per la manovra dei propri automezzi (e dunque anche per il transito, sia pure fittizio). In altri termini, secondo i giudici di secondo grado, i dati processuali (CTU e prove per testi) indicano univocamente che la servitù costituita exart. 1062 cod. civ., così come utilizzata fin dal momento della sua costituzione nel 1963, era funzionalmente destinata non solo al mero passaggio pedonale e carrabile, ma anche alla manovra degli automezzi, al carico e allo scarico e, dunque, implicava un uso anche della parte di stradella contestata. L’aporia fra l’art. 1061 e l’art. 1062 c.c. paventata dai ricorrenti è, pertanto, inesistente. 7.e) D’altronde, è altrettanto opportuno, perché riferibile anche alla fattispecie concreta, il richiamo fatto dai giudici di merito al principio, fissato da questa Suprema Corte, per il quale, in tema di servitù costituita per destinazione del padre di famiglia, non si richiede, ai fini della opponibilità del diritto ai successivi acquirenti del fondo servente, la permanenza della visibilità delle opere destinate all'esercizio della servitù, necessario per il sorgere del diritto (Sez. 2, n. 4214 del 21 febbraio 2014; Sez. 2, n. 6678 del 30 marzo 2005). 8) Con la settima doglianza, i ricorrenti stigmatizzano la violazione dell’art. 342 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., giacché la sentenza impugnata avrebbe erroneamente dichiarato la piena utilizzabilità del fascicolo di parte attrice in grado di appello, dopo che il giudice di primo grado aveva sancito l’inutilizzabilità dei documenti ivi allegati. Il motivo è inammissibile, ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c. 8.a) Infatti, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la perentorietà del termine entro il quale, a norma dell'art. 169, comma 2, c.p.c., deve avvenire il deposito del fascicolo di parte ritirato all'atto della rimessione della causa al collegio, va riferita solo alla fase decisoria di primo grado e non può in alcun modo operare una volta che il procedimento trasmigri in appello, stante il riferimento dell'art. 345 c.p.c. alle sole prove nuove e, quindi, ai documenti che nel giudizio si pretenda di introdurre come "nuovi", in quanto non introdotti prima del grado di appello, tra i quali non rientrano quelli contenuti nel fascicolo di parte di primo grado, ove prodotti nell'osservanza delle preclusioni probatorie di cui agli artt.165 e 166 c.p.c. (Sez. 2, n. 21571 del 7 ottobre 2020; Sez. 2, n. 29309 del 6 dicembre 2017). 9) L’ottavo motivo è volto a contestare la violazione degli artt.1064 e 1065 c.c., ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., per averne i giudici di secondo grado escluso l’applicabilità alla fattispecie, laddove l’esercizio della servitù sarebbe sempre stato regolato dal criterio del “minimo mezzo”. Il motivo è infondato. Come ha chiarito la Corte d’appello, il richiamo agli artt. 1064 e 1065 c.c. è incongruo, poiché si tratta di norme che regolano l’esercizio della servitù e non la sua costituzione, tema quest’ultimo oggetto della presente controversia. 10) L’ultima lagnanza si appunta sulla violazione dell’art. 360 n. 5 c.p.c., in relazione all’omessa valutazione di un documento decisivo, costituito dalla lettera “Ambra 8 settembre 1998”, con la quale il Ceccherini lamentava che nel tratto terminale della strada non asfaltata i Pratesi avessero collocato un bombolone per il gas di rilevanti dimensioni. Da ciò la prova che i Pratesi non avrebbero utilizzato la parte residuale del tracciato né per le manovre né per la sosta dei loro automezzi. Il motivo è inammissibile. 10.a) L'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Sez. Un, n. 8053 del 7 aprile 2014; Sez. 2, n. 13024 del 26 aprile 2022). Il rilievo manca di autosufficienza e di specificità, giacché è carente dell’indicazione relativa alla sua collocazione sistematica nell’ambito degli atti processuali, nonché della specificazione inerente alla discussione intervenuta fra le parti e di cui il giudice sia stato messo al corrente. La memoria depositata dai ricorrenti ai sensi dell’art. 378 c.p.c. non offre elementi idonei a modificare il quadro testé delineato. In definitiva, vanno rigettati i motivi primo, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto ed ottavo e dichiarati inammissibili il settimo ed il nono. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo. Sussistono le condizioni per dichiarare che i ricorrenti sono tenuti a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, D.P.R. 115/2002. P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione civile, rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali a favore della parte controricorrente, liquidate in € 200,00 per esborsi ed in € 5.000 (cinquemila) per compenso, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%. Dà atto della sussistenza dei presupposti processua
Sentenza Cassazione n. 03180/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris