CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 32597/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/11/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; anta il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] tbn ha concluso chiedendo udito ifensore [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Torino ha parzialmente riformato la pronunzia di primo grado, di condanna alla pena di giustizia nei confronti dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], nella sua qualità di amministratore unico delle due [OSCURATO:SOCIETA] ed [OSCURATO:SOCIETA] per i delitti di bancarotta fraudolenta distrattiva di risorse finanziarie di entrambe le società e di bancarotta documentale, nonché di bancarotta impropria da operazioni dolose, consistita nella prestazione di fidejussione da parte di [OSCURATO:SOCIETA] per oltre 900mila euro a favore del Banco di Sicilia a garanzia di debiti assunti personalmente da lui stesso e dalla sorella verso la medesima banca;la Corte di appello ha rideterminato la pena principale e le pene accessorie fallimentari. Sentenze dichiarative del fallimento delle società emesse rispettivamente a Maggio 2007 ed a Novembre 2008. Avverso la pronunzia ha proposto ricorso l'imputato tramite difensore fiduciario, articolando otto motivi, qui enunciati nei limiti di cui all'alt 173 disp att cpp. 1.Con il primo e secondo motivo, si è lamentata la mancanza o carenza di motivazione riguardo alla sussistenza del coefficiente psicologico dei delitti di bancarotta distrattiva in relazione ad entrambe le società. La Corte di appello, come del resto già il Tribunale, si era limitata a riferirsi agli esiti della perizia senza nulla argomentare quanto alla consapevolezza da parte dell'imputato di compiere atti distrattivi in danno dei creditori o che mettessero in pericolo la garanzia patrimoniale del ceto creditorio. 2.Nel terzo motivo si muovono analoghe censure di motivazione carente/omessa quanto alla presenza dell'elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta documentale in relazione alla [OSCURATO:SOCIETA] appello aveva opinato che le macroscopiche omissioni circa la presentazione di bilanci e l'assenza dei libri sociali fossero sufficienti ad integrare il dolo specifico necessario nella fattispecie contestata e ritenuta, per questo giudicando automaticamente presente l'elemento soggettivo di voler procurare a sé o ad altri ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori. Si cita giurisprudenza di questa Sezione circa la necessità di indagare sulla volontà e rappresentazione dell'agente di voler provocare il profitto ingiusto o il danno. Nella dedotta carenza dimostrativa la difesa lamenta la mancata assoluzione dell'imputato o la mancata derubricazione nel delitto di bancarotta semplice. 3. Tramite il quarto motivo è stata dedotta la mancanza di motivazione in relazione alla presenza dell'aggravante del danno di rilevante gravità ex art 219 LF. La difesa aveva presentato specifico motivo di appello sul quale la Corte torinese avrebbe omesso di rispondere, pur dando atto che le somme asseritamente distratte erano inferiori a quelle contestate in imputazione. Neppure la giustificazione resa in punto di trattamento sanzionatorio consentirebbe di colmare la lacuna motivazionale, non essendo stato chiarito il procedimento attraverso il quale si era pervenuti al trattamento sanzionatorio inflitto. 4. Nel quinto motivo si lamenta la violazione di legge in relazione all'art 62 bis e 133 cp, oltre che assenza di motivazione quanto alla doglianza formulata dall'appellante circa il mancato giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche, poichè la Corte di appello si era limitata a ribadire che le attenuanti generiche erano state riconosciute senza esprimersi sul giudizio di bilanciamento. 5. Col sesto motivo ci si duole della violazione della norma incriminatrice speciale e della motivazione illogica quanto alla ritenuta sussistenza del nesso causale tra le operazioni dolose in contestazione ed il dissesto e successivo fallimento della società Edidficando. La Corte di appello aveva valutato la sproporzione tra l'entità della fidejussione ed il patrimonio societario ed il fatto stesso di aver prestato la fidejussione, elementi idonei a provocare il dissesto, ignorando lo specifico motivo di appello, col quale si era dedotto : che l'istanza di fallimento era stata presentata da soggetti terzi; che la banca in favore della quale la garanzia era prestata non si era insinuata al passivo fallimentare; che la fidejussione non era stata escussa. A sostegno della tesi la difesa cita giurisprudenza di questa Sezione circa la necessità che dalle operazioni dolose derivi un effettivo depauperamento del patrimonio societario, evento nel caso di specie neppure rappresentato in motivazione. 6. Nel settimo motivo si sviluppano analoghe censure quanto alla ritenuta presenza del coefficiente soggettivo del delitto di cui alli/ad 223 LF, poiché la Corte territoriale aveva omesso di argomentare circa la volontà e consapevolezza di cagionare il fallimento. 7. Tramite l'ottavo motivo si deduce vizio di motivazione e violazione di legge in relazione agli artt 546 cpp ed 81 cpv cp, con riguardo agli aumenti di pena per i reati satellite, poiché la pena a tale titolo era stata definita in modo complessivo in mesi tre di reclusione. Con requisitoria scritta a norma dell'art. 83, comma 12-ter, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con la legge 24 aprile 2020, n. 27, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di Cassazione ha concluso per il rigetto del ricorso. La difesa dell'imputato ha depositato memoria con la quale ha replicato puntualmente alle argomentazioni del PG, ribadendo le ragioni per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è complessivamente infondato. 1.11 primo e secondo motivo, che riguardano l'elemento soggettivo dei delitti di bancarotta distrattiva in relazione ad entrambe le società fallite, sono formulati per la prima volta in questa sede e sono pertanto, inammissibili. Infatti, come emerge dalla lettura dei motivi di appello, e come si ricava chiaramente dalla sintesi degli stessi motivi riportata alla pagina cinque della sentenza impugnata, oltre che dagli argomenti impiegati in motivazione nel rispondere, la doglianza presentata al Giudice di merito in relazione alle due condotte distrattive concerneva prevalentemente l'elemento oggettivo dei delitti mentre per quanto attiene alla sola condotta distrattiva in relazione alla [OSCURATO:SOCIETA], la difesa ha, in modo genericissimo, dedotto l'assenza di elementi a sostegno del ritenuto elemento soggettivo. 1.1. In proposito, va ribadita la consolidata lezione interpretativa di questa Corte per la quale i motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena d'inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio di appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione, che postulino accertamenti di fatto non compiuti dal giudice del merito. Cass., 31 agosto 2007, n. 18440. In senso conforme si è precisato che non sono deducibili con il ricorso per cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura a priori un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello. Sez. 2, Sentenza n. 29707 del 08/03/2017 Ud. (dep. 14/06/2017 ) Rv. 270316. 1.2. Nella fattispecie in esame la doglianza difensiva richiederebbe apprezzamenti in fatto circa la sussistenza del coefficiente psicologico, che la Corte torinese non ha svolto per la semplice ragione che non ne è stata investita o - il che conduce in sostanza ad identico esito - non lo è stata con deduzioni specifiche. 2. Con il terzo motivo la difesa deduce la carenza motivazionale circa la presenza del coefficiente soggettivo della bancarotta fraudolenta documentale quanto alla contabilità [OSCURATO:SOCIETA] di cui al capo 1.2. Occorre puntualizzare "in fatto" che il capo di imputazione contempla sia la condotta di bancarotta generica per aver tenuto le scritture contabili in modo da rendere difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari societari, sia la condotta di omessa tenuta o sottrazione delle scritture. La difesa svolge argomentazioni critiche riguardo ad entrambi i profili, sostenendo in sostanza che per entrambe le condotte i Giudici del merito avrebbero limitato il loro accertamento alla considerazione dello stato delle scritture contabili e alla omessa tenuta di alcune di esse, facendone impropriamente derivare, con errato automatismo inferenziale, la presenza dell'elemento psicologico. 2.1. E' opportuno ricordare i più che consolidati orientamenti esegetici espressi da questa Corte riguardo al tema di riferimento in relazione alle due distinte ipotesi di bancarotta documentale. Per quanto attiene quella qui per prima citata, di cui all'art. 216, comma primo, n. 2 seconda parte, legge fall., si è affermato che il dolo generico deve essere desunto, con metodo logico- inferenziale, dalle modalità della condotta contestata, e non dal solo fatto che lo stato delle scritture sia tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, fatto che costituisce l'elemento materiale del reato ed è comune alla diversa e meno grave fattispecie di bancarotta semplice, incriminata dall'art. 217, comma secondo, legge fall. (Sez. 5, Sentenza n. 26613 del 22/02/2019 Ud. (dep. 17/06/2019 ) Rv. 276910. In senso conforme si è, altresì, chiarito che quanto al delitto di bancarotta fraudolenta documentale di cui alla seconda ipotesi dell'art. 216, comma 1, n. 2 legge fall., il dolo, generico, può essere desunto, con metodo logico-presuntivo, dall'accertata responsabilità dell'imputato per fatti di bancarotta fraudolenta patrimoniale, in quanto la condotta di irregolare tenuta dei libri o delle altre scritture contabili, che rappresenta l'evento dal cui verificarsi dipende l'integrazione dell'elemento oggettivo del reato, è di regola funzionale all'occultamento o alla dissimulazione di atti depauperativi del patrimonio sociale. (Sez. 5, Sentenza n. 33575 del 08/04/2022 Ud. (dep. 13/09/2022) Rv. 283659. Riguardo alla diversa fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione o omessa tenuta della contabilità interna, si è affermato che lo scopo di recare danno ai creditori, impedendo la ricostruzione dei fatti gestionali può essere desunto dalla complessiva ricostruzione della vicenda e dalle circostanze del fatto,che ne caratterizzano la valenza fraudolenta, colorando di specificità l'elemento soggettivo, che, pertanto, può essere ricostruito sull'attitudine del dato a evidenziare la finalizzazione del comportamento omissivo all'occultamento delle vicende gestionali. (Sez. 5 , Sentenza n. 10968 del 31/01/2023 Ud. (dep. 14/03/2023 Rv. 284304. In senso conforme Sez. 5 , Sentenza n. 33114 del 08/10/2020 Ud. (dep. 25/11/2020 ) Rv. 279838. 2.2. Applicando tali condivisi e ribaditi principi alla fattispecie concreta, va osservato che entrambi i Giudici di merito - il Tribunale alla pagina sette della sentenza di primo grado - ritenendo integrato il dolo necessario a sorreggere l'affermazione di responsabilità, hanno fatto riferimento al contesto probatorio ricostruito, dimostrativo delle avvenute distrazioni patrimoniali, come del resto contestato fin dalla formulazione dell'imputazione di cui al capo 1.2, che ha esplicitamente collegato le condotte di bancarotta documentale allo scopo perseguito dall'imputato di assicurarsi l'ingiusto profitto delle distrazioni e di cagionare danno ai creditori. 2.3. Con specifico riguardo alla condotta di bancarotta per sottrazione od omissione delle scritture ed al necessario dolo specifico,la Corte territoriale si è riferita a macroscopiche omissioni osservando che la fallita non ha mai presentato bilanci, che erano assenti le comunicazioni sociali e che i libri sociali erano in bianco. Per altro verso - a completamento del ragionamento esplicativo, con osservazione valida in special modo alla dimostrazione della sussistenza del dolo specifico - è stato evidenziato che il perito aveva dato atto della presenza di false dichiarazioni provenienti dall'imputato circa una importante commessa di appalto, che sarebbe stata affidata alla fallita da un cliente, precisando, peraltro, che si trattava di una falsa comunicazione confezionata per dimostrare i requisiti soggettivi della società per subentrare nell'appalto. 2.4. Le considerazioni ora svolte danno conto di come la difesa non si sia confrontata con il complesso dell'impianto motivazionale sviluppato nella fase di merito, ignorando l'essenziale e corretto collegamento operato dai Giudici del merito tra le irregolarità nella tenuta delle scritture, le relative omissioni e le distrazioni patrimoniali accertate. Impostazione errata del motivo,che ne determina l'inammissibilità. 3. Il quarto motivo avente ad oggetto l'aggravante ex art 219 LF del danno di rilevante gravità è parimenti inammissibile, poiché la relativa doglianza presentata in appello - diversamente da quanto ora rappresentato - in nulla era specifica, essendo collegata, nella visione della difesa appellante, alla dedotta insussistenza dei reati di bancarotta distrattiva e per operazioni dolose ed alla riduzione operata dal Giudice di appello dell'entità delle risorse sottratte; la Corte torinese ha, invece, ritenuto provati i due delitti in parola, limitandosi a definirne il provento in oltre 410mia euro per la condotta di cui al capo 1.1 ed il oltre 70mila euro per la condotta di cui al capo 2.2), non pronunziandosi esplicitamente sul motivo, che peraltro risulta implicitamente rigettato, attesa la reiezione della domanda assolutoria, sul quale era prevalentemente fondato. 3.1. Sotto diverso profilo in questa sede il motivo appare genericamente formulato, poiché il ricorrente non impiega argomenti per spiegare come la richiesta eliminazione della circostanza aggravante possa essere compatibile con il pregiudizio derivante alla massa dei creditori dalle accertate distrazioni, che la Corte torinese ha giudicato provato. In proposito si ricorda il principio secondo il quale la circostanza aggravante del "danno patrimoniale di rilevante gravità" di cui all'art. 219, comma 1, legge fall. si configura se ad un fatto di bancarotta di rilevante gravità, quanto al valore dei beni sottratti all'esecuzione concorsuale, corrisponda un danno patrimoniale per i creditori che, complessivamente considerato, sia di entità altrettanto grave. (Sez. 5, Sentenza n. 48203 del 10/07/2017 Ud. (dep. 19/10/2017 ) Rv. 271274. In senso conforme:Sez. 1, Sentenza n. 12087 del 10/10/2000 Ud. (dep. 23/11/2000 ) Rv. 217403. 3.2. Gli ulteriori argomenti difensivi riguardanti l'aggravante in parola sono strettamente connessi - nella prospettazione della difesa - con il tema suscitato con l'ultimo motivo di ricorso, relativo agli aumenti di pena per la ritenuta continuazione e saranno esaminati nella relativa trattazione. 4. La doglianza riguardante il mancato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle aggravanti - oggetto del quinto motivo - è inammissibile. Va ricordato che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità, qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931). 4.1. Nel caso in esame dal testo della sentenza impugnata si ricava che la Corte territoriale ha ridimensionato il trattamento sanzionatorio, in considerazione della ritenuta ridotta entità delle somme distratte, peraltro di non molto inferiore a quanto ricavabile dall'imputazione e ritenuto nel precedente giudizio E' stato, quindi, confermato il giudizio di equivalenza tra le attenuanti generiche riconosciute in primo grado e le aggravanti contestate dei più fatti di bancarotta e del danno di rilevante entità; pur non essendo esplicitato tale giudizio di bilanciamento, la motivazione in nulla appare illogica, poiché il rigetto del motivo di appello deriva implicitamente dalle corrette valutazioni circa la gravità delle condotte e la notevole entità delle distrazioni. Né può farsi a meno di osservare che l'attuale critica della difesa si limita a rappresentare le sue alternative opzioni in punto di giudizio ex art 69 cp, senza specificamente contestare la motivazione resa con idonei argomenti di critica. 5.Nei motivi sesto e settimo il ricorrente pone il tema della mancata dimostrazione del nesso causale, oltre che del coefficiente psicologico, tra le operazioni dolose descritte al capo 2.3 dell'imputazione ed il dissesto della società [OSCURATO:SOCIETA], operazioni individuate nella prestazione di fidejussione da parte della società per i debiti e le obbligazioni assunte dall'imputato e da sua sorella verso Banco di Sicilia, a seguito dell'acquisto di due immobili da parte di quest'ultima. I motivi, strettamente connessi, sono analizzati congiuntamente e risultano infondati. 5.1. In proposito è utile ricordare e ribadire i principi più che consolidati elaborati da questa Corte sull'argomento. Si è, infatti, affermato più volte che le operazioni dolose di cui all'alt 223, comma secondo n. 2, I. fall., attengono alla commissione di abusi di gestione o di infedeltà ai doveri imposti dalla legge all'organo amministrativo nell'esercizio della carica ricoperta, ovvero ad atti intrinsecamente pericolosi per la "salute" economico-finanziaria della impresa; comportamenti che postulano una modalità di pregiudizio patrimoniale discendente non già direttamente dall'azione dannosa del soggetto attivo (distrazione, dissipazione, occultamento, distruzione), bensì da un fatto di maggiore complessità strutturale, riscontrabile in qualsiasi iniziativa societaria implicante un procedimento o, comunque, una pluralità di atti coordinati all'esito divisato. (Sez. 5, Sentenza n. 17408 del 12/12/2013 Ud. (dep. 18/04/2014 ) Rv. 259998. Con speciale riguardo alla condotta specificamente attribuita all'imputato si è chiarito che integra l'ipotesi di produzione dolosa del fallimento (art. 223, comma secondo, n. 2, legge fall.) la prestazione di fideiussioni bancarie - pur formalmente ricompresa nell'oggetto sociale - in modo continuativo, per importi superiori al valore del proprio patrimonio e senza significativa contropartita, in favore di altra società in grave situazione di dissesto, amministrata dallo stesso legale rappresentante della società garante, con ciò determinando il fallimento di quest'ultima, trattandosi di attività non congruente e contraria agli interessi della fallita, oltre che dei soci e dei creditori della stessa, in quanto intrinsecamente pericolosa per la salute economico- finanziaria dell'impresa. (Sez. 5 , Sentenza n. 9843 del 12/10/2018 Ud. (dep. 06/03/2019 ) Rv. 275501. 5.1. Applicando tali condivisi principi alla fattispecie ora al vaglio va osservato che - come si legge nella sentenza impugnata - la garanzia prestata dalla fallita risulta completamente estranea agli scopi della società ed all'oggetto sociale, essendo funzionale alle esigenze personali dell'imputato e dei suoi familiari, non emergendo che vi fosse una contropartita in favore della società ed essendo accertato che la banca in favore della quale la garanzia era prestata non aveva rapporti con la società fallita. Sul punto la Corte di appello ha confutato la tesi difensiva secondo la quale la prestazione di garanzia non fosse estranea all'oggetto ed all'interesse della società, che operava nel settore edilizio, annotando - pagina 9 della sentenza - che l'acquisto fu destinato a fini personali della sorella dell'imputato, affermazione che la difesa non contesta specificamente. 5.2. Quanto alla presenza del nesso causale tra le operazioni dolose ed il dissesto la Corte territoriale ha correttamente annotato che l'ingente valore della fidejussione, pari a 930mila euro, confrontato con l'ammontare del dissesto / rendeva evidente l'incidenza negativa dell'operazione sullo stato economico e patrimoniale della società, che in precedenza si trovava in buone condizioni economiche e patrimoniali e la sua efficacia eziologica col dissesto successivamente verificatosi. Deve, altresì, commentarsi che più volte questa Corte ha affermato il principio per il quale il reato di bancarotta impropria da reato societario sussiste anche quando la condotta illecita abbia concorso a determinare solo un aggravamento del dissesto già in atto della società. (Sez. 5, Sentenza n. 29885 del 09/05/2017 Ud. (dep. 15/06/2017 ) Rv. 270877. 5.3. Sul piano dell'elemento soggettivo, costante è la giurisprudenza di questa Corte nel senso che, mentre nel caso di fallimento cagionato con dolo, l'elemento psicologico è collegato direttamente con l'evento, nell'ipotesi in cui il fallimento sia l'effetto di operazioni dolose, esso rimane una possibilità prevedibile (Sez. 5, n. 19101 del 14/01/2004, Iride, Rv. 227745), nel senso che esso è il frutto di una condotta volontaria, ma non intenzionalmente diretta a produrre il dissesto fallimentare, anche se il soggetto attivo dell'operazione ha accettato il rischio della stessa, secondo lo schema del dolo eventuale. In tal senso si è anche chiarito che nell'ipotesi di fallimento causato da operazioni dolose non determinanti un immediato depauperamento della società, la condotta di reato è configurabile quando la realizzazione di tali operazioni si accompagni, sotto il profilo dell'elemento soggettivo, alla prevedibilità del dissesto come effetto della condotta antidoverosa. (Sez. 5, Sentenza n. 45672 del 01/10/2015 Ud. (dep. 17/11/2015 ) Rv. 265510. Nella fattispecie in esame il Giudice di appello ha osservato - con corretto metodo logico inferenziale - che la condotta di [OSCURATO:PERSONA], per le connotazioni fattuali ricostruite nel giudizio di merito, dava conto del consapevole asservimento della società e del suo patrimonio al soddisfacimento di esigenze esclusivamente personali della famiglia dell'attuale ricorrente ed estranee al perseguimento delle finalità societarie. 5.4. Infine, quanto alla tesi difensiva secondo la quale la fidejussione non avrebbe comportato alcun depauperamento per la società, in ragione della mancata escussione da parte della banca, va osservato che essa si fonda su un presupposto di fatto solo affermato dalla difesa ma riguardo al quale non vi sono deduzioni, tantomeno allegazioni a sostegno, restando, quindi, sfornito di prova. Deve, inoltre, sottolinearsi che né con l'atto di l'appello né con l'attuale impugnazione si rappresenta specificamente quale sia stata la causa che, secondo la visione della difesa, ha portato al dissesto. 6. La critica di cui all'ottavo motivo di ricorso, inerente la mancata distinzione delle pene inflitte per ciascun reato satellite non è condivisibile. Va, in primis, rilevato che la motivazione in punto di trattamento sanzionatorio appare esatta, avendo applicato la disciplina della continuazione in relazione a due distinte procedure concorsuali. In tal senso si è opinato - con affermazione che il Collegio condivide - che la circostanza aggravante di cui all'art. 219, comma secondo, n. 1, legge fall., è applicabile qualora una pluralità di fatti di bancarotta sia contestata nell'ambito della stessa procedura concorsuale, potendo invece trovare applicazione l'istituto della continuazione in caso di concorso di reati di bancarotta relativi a procedure concorsuali diverse. (Sez. 5, Sentenza n. 1137 del 17/12/2008 Ud. (dep. 13/01/2009) Rv. 242547.Diversamente nel caso di consumazione di una pluralità di condotte tipiche di bancarotta nell'ambito del medesimo fallimento, le stesse mantengono la propria autonomia ontologica, dando luogo ad un concorso di reati, unificati, ai soli fini sanzionatori, nel cumulo giuridico previsto dall'art. 219, comma secondo, n. 1, legge fall., disposizione che pertanto non prevede, sotto il profilo strutturale, una circostanza aggravante, ma detta per i reati fallimentari una peculiare disciplina della continuazione derogatoria di quella ordinaria di cui all'art. 81 cod. pen. (Sez. U, Sentenza n. 21039 del 27/01/2011 Cc. (dep. 26/05/2011 ) Rv. 249665. 6.1. Tanto premesso, passando ad esaminare la doglianza avanzata dalla difesa e le residue censure presenti nel quarto motivo di ricorso, si osserva che la Corte territoriale ha giudicato la circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, come si evince agevolmente dall'entità della pena inflitta per la violazione più grave. Ha individuato, infatti, il reato più grave nel capo 1, irrogando la pena di tre anni e sei mesi di reclusione, sulla quale ha apportato un aumento di pena complessivo di tre mesi per i reati satellite di cui al capo 2), che, a sua volta,contiene tre distinte imputazioni: bancarotta distrattiva, bancarotta documentale, bancarotta impropria per operazioni dolose. Pur non essendo specificati, quindi, i singoli incrementi di pena, appare rispondente ad una razionale ed agevole interpretazione ritenere che vi sia stato un aumento di pena di un mese per ciascuno dei delitti, trattandosi, quindi, di pena molto contenuta e che non necessita di un onere motivazionale specialmente approfondito. Infatti, si è chiarito che in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite. Si è, altresì, puntualizzato che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene)..(Sez. U , Sentenza n. 47127 del 24/06/2021 Ud. (dep. 24/12/2021 ) Rv. 282269 (Conf. Sez. U, n.7930/95, Rv.201549-01). Alla luce dei principi e delle considerazion