CassazionedecretoSezione 4
Cassazione n. 07863/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente 5 EALI-Pv_ZIL sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI CAGLIARInel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] inoltre: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CAGLIARI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/se/ntite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 24/2/21, il Tribunale del riesame di Cagliari ha annullato il decreto di sequestro preventivo avente ad oggetto la polizza "[OSCURATO:PERSONA]", n. 50013537760, accesa presso l'Agenzia Cagliari 8 di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., emesso dalla Corte d'appello di Cagliari ai sensi degli artt. 321, comma 2, cod. proc. pen., 240-bis cod pen. e 85-bis d.P.R. n. 309/1990 in relazione al reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309/1990 a carico di [OSCURATO:PERSONA], quale soggetto avente la disponibilità diretta del bene, e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di intestataria formale. Il Tribunale ha osservato la fondatezza dell'eccezione formulata dalla impugnante, [OSCURATO:PERSONA], della violazione dell'art. 597, comma 3, cod.proc.pen., richiamando l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, in base al quale, in tema di misure di sicurezza patrimoniali, il giudice di appello non può disporre il sequestro e la confisca previsti dall'art. sexies d.l. 8 giugno 1992. n. 306 (convertito con legge n. 356 del 1992), qualora il giudizio di primo grado si sia concluso senza l'applicazione della predetta misura, e non sia stata proposta impugnazione dal pubblico ministero in relazione a tale punto della decisione, in quanto altrimenti, la misura ablatoria sarebbe disposta in violazione del principio devolutivo e del divieto di "reformatio in peius". 2. Avverso la decisione del Tribunale del riesame ha proposto ricorso per Cassazione il P.M. presso il Tribunale di Cagliari, lamentando quanto segue: Motivo unico:Vordinanza sarebbe incorsa nei vizio di violazione di legge, avendo i giudici trascurato di considerare che le polizze in questione sono state individuate successivamente alla pronuncia di primo grado. Poiché la condanna emessa a carico del Vadilonga è intervenuta nell'ambito di un giudizio abbreviato, il P.M. non era legittimato a proporre impugnazione siccome previsto dall'art. 443, comma 3, cod. proc. pen. Seguendo l'orientamento sostenuto nell'ordinanza, non solo .,:n.òibo t verrebbe frustrata, in alcuni casi, la funzione preventiva della misura patrimoniale, con detrimento per la stessa sicurezza generale / ma, soprattutto, l'applicabilità dell'istituto sarebbe rimessa al caso, a seconda del momento in cui emergono le ingiustificate disponibilità in capo al soggetto: le stesse sarebbero aggredibili se accertate in epoca antecedente alla decisione di primo grado ovvero dopo il passaggio in giudicato della sentenza, mentre rimarrebbero intoccabili ove scoperte nel periodo intermedio. Esigenze di prevenzione, ragionevolezza ed eguaglianza tra casi simili impongono, al contrario, la previsione del potere cautelare in capo al giudice d'appello che, benchè quest'ultimo non possa disporre la confisca ai sensi dell'art. 597, n. 3 c.p.p., sopravviva fino al giudizio di esecuzione, quanto meno in quei casi in cui la richiesta di sequestro al giudice dei gravame derivi non già da inerzia dell'Accusa bensì dalla tardiva scoperta dei cespiti riconducibili all'imputato 3. Il P.G., nel formulare conclusioni scritte (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020), ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, rappresentando che, sebbene la decisione impugnata sia coerente con gli orientamenti indicati, la peculiarità del caso ed il riconoscimento al G.E. della competenza funzionale in materia sia di sequestro sia di confisca (art. 183-quater disp. att. cod.proc.pen.), indurrebbero ad un ripensamento del percorso argomentativo sviluppato nelle pronunce citate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il motivo di doglianza è infondato, pertanto il ricorso deve essere rigettato. La decisione assunta è rispettosa dei principi stabiliti in questa sede da tm, consolidato orientamento in base al quale, in tema di misure di sicurezza patrimoniali, il giudice d'appello non può disporre il sequestro e la confisca previsti dall'art. 12 sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306 (convertito con legge n. 356 del 1992), qualora il giudizio di primo grado si sia concluso senza l'applicazione della predetta misura, x e non sia stata proposta impugnazione dal pubblico ministero in relazione a tale punto della decisione, in quanto, altrimenti, la misura ablatoria sarebbe disposta in violazione del principio devolutivo e del divieto di "reformatio in peius" [così Sez. 6, n. 39911 del 04/06/2014, P.G. in proc. Scuto e altro, Rv. 261587; conforme a Sez. 6, n. 10346 del 07/02/2008, Della Ventura e altri, Rv. 239087; Sez. 6, n. 26268 del 28/06/2006, Gagliardi e altri, Rv. 235080; da ultimo: Sez. 3, n. 7587 del 13/11/2019, dep. 26/02/2020, Albanelli, Rv. 278598 - 01:"In tema di impugnazioni, il giudice di appello, in mancanza di gravame del pubblico ministero, non può disporre la confisca ex art. 12-bis, d.igs. 10 marzo 2000, n. 74, non ordinata dai giudice di primo grado, ostandovi il divieto di reformatio in peius. (In motivazione, la Corte ha precisato che all'omissione del provvedimento può porsi rimedio in sede di esecuzione, ai sensi dell'art. 676 cod. proc. 2. La ratio dell'orientamento è insita nella natura sanzionatoria della confisca: ove questa sia disposta dalla Corte d'appello, in assenza dell'impugnazione da parte del pubblico ministero, verrebbe applicato un trattamento deteriore, in violazione dell'art. 597 cod. proc. pen., il quale, al comma primo dispone che «L'appello attribuisce al giudice di secondo grado la cognizione del procedimento limitatamente ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti» e, al comma terzo stabilisce che, in caso di appello del solo imputato «... il giudice non può irrogare una pena più grave per specie o quantità, applicare una misura di sicurezza nuova o più grave, prosciogliere l'imputato per una causa meno favorevole di quella enunciata nella sentenza appellata né revocare benefici, salva la facoltà, entro i limiti indicati nel comma 1, di dare al fatto una definizione giuridica più grave, purchè non venga superata la competenza del giudice di primo grado». I fondamentali principi richiamati non soffrono deroghe in ragione delle peculiarità del caso concreto evidenziate nel ricorso. Deve pertanto pervenirsi al rigetto del ricorso. P.Q.M. Rigetta il ricorso Così deciso in