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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 settembre 1967

Cassazione n. 01273/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16/09/1967 avverso la sentenza del 15/02/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdate partr; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1.La Corte di appello di Torino ha ridotto la pena originariamente inflitta a [OSCURATO:PERSONA], rideterminandola, ai sensi dell'art. 599 bis cod pen., in quella di dieci mesi e venti giorni di reclusione.

L'imputato è stato ritenuto responsabile del reato di evasione.

2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato articolando un unico motivo con cui si deduce vizio di motivazione quanto al giudizio di responsabilità.

3. Il ricorso è inammissibile.

4. La Corte di cassazione ha chiarito che in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze, peraltro del tutto generiche, relative a motivi rinunciati.

5. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 9 settembre 2021.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16/09/1967 avverso la sentenza del 15/02/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdate partr; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1.La Corte di appello di Torino ha ridotto la pena originariamente inflitta a [OSCURATO:PERSONA], rideterminandola, ai sensi dell'art. 599 bis cod pen., in quella di dieci mesi e venti giorni di reclusione. L'imputato è stato ritenuto responsabile del reato di evasione. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato articolando un unico motivo con cui si deduce vizio di motivazione quanto al giudizio di responsabilità. 3. Il ricorso è inammissibile. 4. La Corte di cassazione ha chiarito che in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze, peraltro del tutto generiche, relative a motivi rinunciati. 5. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 settembre 2021.
Sentenza Cassazione n. 01273/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris