CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 02438/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
- Rep. hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 12837/2021 proposto da: [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesadall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ePASQUALE TRANE; -controricorrente – avverso la sentenza n. 1161/2020 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA],depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI; ritenutoche, [OSCURATO:PERSONA]11 dicembre 2023 - R.G. n. 12837/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri consentenza resa data 30/10/2020, la Corte d’appello di Brescia ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha rigettatola domanda di risarcimento dei danni proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. neiconfronti [OSCURATO:PERSONA] in relazione al sinistro stradale dedotto in giudizio, in occasione del quale, secondo la società attrice, il Minini avrebbe urtato, con la propria autovettura, quella di proprietà della [OSCURATO:SOCIETA]. in violazione del dovere di precedenza spettante a quest’ultima; a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha rilevato la correttezza della decisione assunta dal giudice di primo grado nella parte in cui ha ritenuto prevalente, rispetto alla costatazione amichevole di incidente redatta dai protagonisti del sinistro nell’immediatezza del fatto, le risultanze delle consulenze tecniched’ufficio disposte nel corso del diverso giudizio in precedenza instauratodalla [OSCURATO:SOCIETA]., per il medesimo sinistro, nei confronti della compagniaassicuratrice del veicolo del Minini; avverso la sentenza d’appello, la [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso per cassazionesulla base di tre motivi d’impugnazione; [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso; in data 8 marzo 2023 è stata redatt a proposta di definizione anticipata del ricorso , ai sensi dell’art. 3 8 0 - bis c.p.c., nel senso dell’inammissibilità; a seguito della comunicazione della proposta di definizione anticipata,la ricorrente ha formulato rituale istanza di decisione; neè seguita la fissazione dell’odierna adunanza, in vista della quale entrambele parti hanno depositato memoria ; consideratoche, dev’esserepreliminarmente considerato il tenore della proposta di definizioneanticipata del ricorso nella specie formulata (dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]11 dicembre 2023 - R.G. n. 12837/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri delegatodal Presidente [OSCURATO:PERSONA] d ella S ezione) ai sensi dell’art. 380 - bis c.p.c.secondo cui: “tuttii tre motivi di ricorso investono il modo in cui il giudice di merito ha valutato le prove e ricostruito i fatti; è infatti valutazione riservataal giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità lo stabilire se e come sia avvenuto un sinistro; se un testimone sia attendibile;se possa essere proficuo disporre una consulenza d’ufficio; ilvalore probatorio della documentazione acquisita a processo ”; ritieneil Collegio di non condividere il contenuto della proposta di definizione anticipata, formulata nel senso dell’inammissibilità del ricorso, valendo invece quanto alla sua sorte le considerazioni così comedi seguito esposte; con il primo motivo, la società ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione o falsa applicazione dell’art. 2043 c.c. e dell’art. 2054 c.c. nonché dei principi giurisprudenziali elaborati nell’ambitodelle azioni ex artt. 144 e 149 del D.lgs. 209 del 2005 (art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamenteescluso il carattere decisivo delle risultanze del modello diconstatazione amichevole di incidente munito della sottoscrizione del Minini(mai dallo stesso contestata nel corso del giudizio), in tal modo pervenendoall’illegittima esclusione dei presupposti per l’applicazione degli artt. 2043 e 2054 c.c. ai fini del riconoscimento della responsabilitàdel Minini per il fatto dannoso dedotto in giudizio, senza neppureconsiderare la prospettata impossibilità di estendere l’efficacia di tale accertamento nei confronti della compagnia assicuratrice del Minini, in ragione del giudicato intervenuto tra l’odierna società ricorrente e la medesima compagnia assicuratrice in relazione al medesimosinistro;[OSCURATO:PERSONA]11 dicembre 2023 - R.G. n. 12837/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri conil secondo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata perviolazione o falsa applicazione degli artt. 115, 116 e 215 c.p.c. e dell’art.2702 c.c. (art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente escluso la decisività, rispetto ai contenutidelle consulenze tecniche d’ufficio espletate in altro giudizio, della constatazione amichevole di incidente sottoscritta dalla contropartee quest’ultima mai contestata o disconosciuta, in tal modo escludendo illegittimamente il valore di riconoscimento tacito, di cui all’art. 215 c.p.c., di detta constatazione amichevole di incidente nei confrontidel Minini; entrambi i motivi – congiuntamente esaminabili per ragioni di connessione– sono infondati ; osservail Collegio come, s econdo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, i n materia di responsabilità da sinistro stradale, ogni valutazione sulla portata confessoria del modulo di constatazioneamichevole d'incidente (cosiddetto C.I.D.) deve ritenersi preclusa dall'esistenza di un'accertata incompatibilità oggettiva tra il fatto come descritto in tale documento e le conseguenze del sinistro comeaccertate in giudizio (Sez. 3, Sentenza n. 8451 del 27/03/2019, Rv. 653264 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 21161 del 17/09/2013, Rv. 627956– 01; Sez. 3, Sentenza n. 15881 del 25/06/2013, Rv. 626890 -01); varràin particolare sottolineare come sia stata fatta salva - nella giurisprudenzadi questa Corte - la possibilità per il giudice di merito di accertare che la dichiarazione resa nel modulo di contestazione amichevoledi incidente sia incompatibile con la dinamica del sinistro, e ciò proprio alla luce dell'entità dei danni riportati dai veicoli , della situazione dei luoghi, ecc. L a verifica di tale incompatibilità logica - secondo questa Corte - si pone come una sorta di momento [OSCURATO:PERSONA]11 dicembre 2023 - R.G. n. 12837/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri antecedente rispetto all'esistenza ed alla valutazione della dichiarazioneconfessoria contenuta nel CID, fermo, peraltro, restando che essa resterebbe oggetto, comunque, di libera valutazione nei confronti dell'assicuratore, ai sensi dell'art. 2733, terzo comma, cod. civ.,e dell'art. 23 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, nonché della sentenza5 maggio 2006, n. 10311, delle Sezioni Unite di questa Corte (cos̀, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. n. 15881 del 2013, cit.) ; datali considerazioni discende la conferma della totale irrilevanza della circostanza relativa alla limitazione dell’odierno giudizio al solo Minini (senza alcun interessamento della compagnia assicuratrice, ormai insensibile all’odierna decisione a seguito dall’intercorsa transazione con la [OSCURATO:SOCIETA].), dovendo considerarsi, l’accertamento condotto nel corso dell’odierno giudizio, come un fatto ‘logicamente antecedente’rispetto all’esistenza e alla valutazione della dichiarazione confessoriacontenuta nella constatazione amichevole di incidente ; taliconsiderazioni, peraltro, si inseriscono nel solco del consolidato orientamentodella giurisprudenza di questa Corte , ai sensi del quale , intema di responsabilità civile da sinistro stradale, la sottoscrizione da parte di entrambi i conducenti della constatazione amichevole d'incidente, come già previsto dall'art. 5 della l. n. 39 del 1977 e ribaditodall'art. 143, comma 2, del d.lgs. n. 209 del 2005, determina unapresunzione, valida fino a prova contraria, del fatto che il sinistro sisia verificato con le modalità ivi indicate, la quale può ovviamente esseresuperata, salva la necessità che il giudice del merito ne spieghi leragioni (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 29146 del 06/12/2017, Rv. 647181 -01); nessuna violazione dell’art. 116 c.p.c., dunque , può ritenersi consumatanel caso di specie, essendo esclusa l’attribuibilità di alcun [OSCURATO:PERSONA]11 dicembre 2023 - R.G. n. 12837/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri valore di prova legale alla costatazione amichevole di incidente non contestatain sede giudiziale ; con il terzo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata perviolazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. (art. 360, comma primo,n. 3, c.p.c.); per violazione o falsa applicazione degli artt. 101 e 102 c.p.c. (art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.), nonché per violazione o falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c. (art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente attestato l’omessa richiesta, da parte dell’odierna società ricorrente, dell’inutilizzabilitàdelle due consulenze tecniche d’ufficio svolte in altro giudizio e per aver attribuito, a tali consulenze tecniche, carattere decisivo, ai fini dell’odierna decisione, nonostante l’assenza di contraddittorio con il Minini in detto giudizio, e per avere, infine, erroneamente proceduto alla valutazione delle prove atipiche rappresentatedalle ridette consulenze tecniche d’ufficio; ilmotivo è , nel suo complesso, infondato ; osservain primo luogo il Collegio come del tutto irrilevante debba ritenersi, ai fini dell’odierna decisione, il passaggio contenuto nella sentenza impugnata là dove viene sottolinea to il dato del la mancata richiesta, da parte dell’odierna società ricorrente, dell’inutilizzabilità delleconsulenze tecniche svolte in altro giudizio ; e ciò, da un lato, per l’evidente improprietà del richiamo a una categoria dogmatica (l’inutilizzabilità) sconosciuta al lessico processual - civilistico e, dall’altro, per l’evidente irrilevanza dell’eventuale eccezione di nullità del provvedimento di acquisizione delle consulenze tecniche d’ufficio svoltein altro giudizio (se in tal senso deve interpretarsi il linguaggio processuale dell’odierna società ricorrente), tenuto conto che detto provvedimento istruttorio di acquisizione deve ritenersi pienamente legittimo,costituendo, le richiamate consulenze tecniche d’ufficio, una [OSCURATO:PERSONA]11 dicembre 2023 - R.G. n. 12837/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri prova atipica pienamente ammissibile e valutabile dal giudice civile, allastregua di qualunque altro documento utile ai fini di decisione ; varrà sul punto considerare come , secondo l’insegnamento della giurisprudenzadi questa Corte, l a categoria dell'inutilizzabilità prevista exart. 191 c.p.p. in ambito penale non rileva in quello civile, nel quale le prove atipiche sono comunque ammissibili, nonostante siano state assunte in un diverso processo in violazione delle regole a quello esclusivamenteapplicabili, poiché il contraddittorio è assicurato dalle modalità tipizzate di introduzione della prova nel giudizio. Resta precluso, invece, anche in sede civile, l'accesso alle prove la cui acquisizioneconcreti una diretta lesione di interessi costituzionalmente garantiti della parte contro la quale esse siano usate ( cfr. Sez. 3, Sentenzan. 8459 del 05/05/2020, Rv. 657825 - 01) ; tali conclusioni devono estendersi anche in relazione al punto concernente l’asserita illegittimità della valutazione di una prova assunta in violazione del contraddittorio ( attesa la mancata partecipazionedel Minini al giudizio a quo ) , dovendo al caso di specie ritenersiapplicabile quanto statuito dalla giurisprudenza di legittimità inrelazione alla valutabilità, in sede di cognizione istruttoria di merito , diun accertamento tecnico preventivo svolto in assenza di una delle parti del giudizio di merito (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 8496 del 24/03/2023,Rv. 667109 - 01) , avendo questa Corte riconosciuto come la relazione conclusiva di un accertamento tecnico preventivo, se ritualmente acquisita al giudizio di cognizione, entra a far parte del materiale probatorio regolarmente prodotto e sottoposto al contraddittorioanche se una delle parti del giudizio di merito non ha partecipato al procedimento di istruzione preventiva e, perciò, è liberamenteapprezzabile e utilizzabile, quale elemento di prova idoneo a fondare il convincimento del giudice nel raffronto con le altre [OSCURATO:PERSONA]11 dicembre 2023 - R.G. n. 12837/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri risultanze istruttorie acquisite, nei confronti di tutte le parti del processo; ancorauna volta deve pertanto affermarsi come nessuna violazione dell’art. 116 c.p.c. possa ritenersi consumata nel caso di specie, essendo esclusa l’attribuibilità di alcun valore di prova legale alla costatazioneamichevole di incidente non contestata in sede giudiziale, con la conseguenza che deve ritenersi radicalmente inammissibile la contestata valutazione nel merito dei contenuti delle consulenze tecniche svolte nell’altro e diverso giudizio, trattandosi della mera prospettazione di una rilettura nel merito dei fatti di causa, secondo un’impostazionecritica non consentita in sede di legittimità ; sulla base di tali premesse, rilevata la complessiva infondatezza dellecensure esaminate, dev’essere pronunciato il rigetto del ricorso; la mancata condivisione dell’esito della proposta di definizione anticipata (formulata nel senso dell’inammissibilità del ricorso) comporta l’inapplicabilità del terzo comma dell’art. 380 - bis c.p.c. in relazione all’eventuale applica zione del terzo e de l quarto comma dell'art.96 c.p.c. ; le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo; si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma delcomma 1 - quater, dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002. P.Q.M. Rigettail ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivieuro 2.500,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del [OSCURATO:PERSONA]11 dicembre 2023 - R.G. n. 12837/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri 15%,agli esbo