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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 13953/2023

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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5562/2018R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentatae difesa dall’Avv ocatura generale dello Stato presso la quale è domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12 –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] –intimato – avverso la sentenza del la Commissione tributaria regionale della Sicilia-sez. staccata di Catania, n. 2 928 /201 7 , depositata il 4 agosto 2017; udita la relazione della causa svoltanella camera di consiglio del 10 maggio 2023dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: IRPEF RIMBORSI1.

L’Agenzia delle entrate impugna, con ricorso per cassazione affidato a due motivi, la decisione in epigrafe, con la quale la C.T.R. della Sicilia- sezione staccata di Catania, ha respinto l’appello dalla stessa proposto avverso la sentenza n. 710/2012 della C.T.P. di Ragusa.

Innanzi a quest’ultima, [OSCURATO:PERSONA] aveva impugnato il silenzio-rifiuto dell’Amministrazione sulla sua istanza volta al rimborso delle imposte dirette versate sui redditi relativi agli anni 1990, 1991 e 1992, formulata con richiamo all’art. 9, comma 17, della l. 27 dicembre 2002, n. 289, il quale accorda va agevolazioni fiscali ai soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 che avevainteressato le province di Catania, Ragusa e Siracusa.

2. La sentenza impugnata, nel confermare la decisione di primo grado, richiamò l’art. 1, comma 665, della l. 23 dicembre 2014, n. 190, che aveva espressamente sancito il diritto dei contribuenti che non svolgevano attività di impresa di ottenere il rimborso del 90% delle imposte versate previa istanza fatta entro il 1° marzo 2010; osservò, quindi, che tali presupposti ricorrevano nella specie, poiché lo Spadola era lavoratore dipendente e l’istanza recava la data del 27 novembre 2007; escluse, infine, che il rimborso potesse integrare un’ipotesi di illegittimo aiuto di Stato, fattispecie ritenuta sussistente solo con riferimento al reddito d’impresa.

3. Il contribuente, nonostante rituale notificadel ricorso, non ha svolto difese in questa sede.

Considerato che:

1. Con il primo motivo la ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 9, comma 17, della l. n. 289 del 2002, dell’art. 1, comma 665, della l. n. 190 del 2014 e della VI direttiva n. 77/388/CEE come interpretata dalla Corte di Giustizia UE nella sentenza del 17 luglio 2008 nella causa C-132/06, dell’ordinanza della Corte di Giustizia del 15 luglio 2015 nella causa C-82/14 e della decisione della Commissione Europea (2015) 5549 final del 14 agosto 2015.

L’Amministrazione rileva che è pacifico il fatto che nel triennio in questione il contribuente fosse titolare unicamente di un reddito di impresa; pertanto, avendo svolto attività soggetta ad Iva, e quindi in regime di concorrenza, andava assoggettato all’efficacia delle pronunzie richiamate, che avevano qualificato gli invocati benefici fiscali come illegittimi aiuti di Stato.

Tale circostanza, ad avviso della ricorrente, ostava all’applicazione dell’art. 9, comma 17, della l. n. 289 del 2002.

2. Con il secondo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 665, della l. n. 190 del 2014, come modificato dall’art. 16-octies del d.l. 20 giugno 2017, n. 91, conv. in l. n. 123 del 2017, la ricorrente sostiene che, in subordine, la sentenza d’appello meriterebbe riforma in relazione all’evocato jus superveniens, che ha ridotto entro gli indicati limiti delle risorse stanziate l’ammontare delle somme rimborsabili ai soggetti beneficiari delle agevolazioni conseguenti agli eventi sismici.

3. Il primo motivo è fondato.

Il tema del possibile contrasto dei benefici fiscali in favore dei soggetti interessati dalla normativa per il “sisma Sicilia orientale” del 1990 con la normativa pro-concorrenziale dell’Unione Europea è stato più volte affrontato da questa Corte con indirizzo univoco al quale il collegio intende dare continuità.

In particolare, è stato affermato che « in considerazione dell'incompatibilità col mercato interno delle misure di aiuto di Stato, l'art. 9, comma 17, della l. n. 289/2002, recante benefici fiscali in favore delle vittime del sisma del 13 e 16 dicembre 1990 in Sicilia, secondo l'interpretazione offerta dalla Commissione UE con la decisione del 14 agosto 2015, C 2015/5549, non si applica a chi svolge attività di impresa, nell'accezione eurounitaria di entità che, indipendentemente dal suo "status" giuridico e dalle modalità di finanziamento, esercita attività economica – consistente nell'offrire sul mercato beni e servizi –, e dunque neppure ai contribuenti libero professionisti, anche se svolgenti attività "protette"» (si vedano, fra le numerose altre, Cass. n. 10229/2023; Cass. n. 27053/2022; Cass.n. 30373/2019).

In tali casi, continuano le menzionate decisioni, va fatto salvo il caso in cui si tratti di benefici individuali conformi al regolamento de minimisapplicabile, o concessi in base ad un regime di aiuti destinati a compensare i danni causati da una calamità naturale, purché il beneficiario abbia sede operativa nell'area colpita al momento dell'evento e sia evitata la sovracompensazione rispetto ai danni subiti, spettando al contribuente l'onere della relativa prova.

Il motivo è quindi fondato e merita accoglimento, con assorbimento della restante censura.

3. La sentenza d’appello va conseguentemente cassata, con rinvio al giudice del merito perché accerti, con onere della prova a carico del contribuente, la compatibilità di quanto ricevuto con i richiamati principi del diritto dell’Unione Europea, provvedendo altresì sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso in relazione al primo motivo, assorbito il secondo; cassa la sentenzaimpugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia-sez

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5562/2018R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentatae difesa dall’Avv ocatura generale dello Stato presso la quale è domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12 –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] –intimato – avverso la sentenza del la Commissione tributaria regionale della Sicilia-sez. staccata di Catania, n. 2 928 /201 7 , depositata il 4 agosto 2017; udita la relazione della causa svoltanella camera di consiglio del 10 maggio 2023dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: IRPEF RIMBORSI1. L’Agenzia delle entrate impugna, con ricorso per cassazione affidato a due motivi, la decisione in epigrafe, con la quale la C.T.R. della Sicilia- sezione staccata di Catania, ha respinto l’appello dalla stessa proposto avverso la sentenza n. 710/2012 della C.T.P. di Ragusa. Innanzi a quest’ultima, [OSCURATO:PERSONA] aveva impugnato il silenzio-rifiuto dell’Amministrazione sulla sua istanza volta al rimborso delle imposte dirette versate sui redditi relativi agli anni 1990, 1991 e 1992, formulata con richiamo all’art. 9, comma 17, della l. 27 dicembre 2002, n. 289, il quale accorda va agevolazioni fiscali ai soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 che avevainteressato le province di Catania, Ragusa e Siracusa. 2. La sentenza impugnata, nel confermare la decisione di primo grado, richiamò l’art. 1, comma 665, della l. 23 dicembre 2014, n. 190, che aveva espressamente sancito il diritto dei contribuenti che non svolgevano attività di impresa di ottenere il rimborso del 90% delle imposte versate previa istanza fatta entro il 1° marzo 2010; osservò, quindi, che tali presupposti ricorrevano nella specie, poiché lo Spadola era lavoratore dipendente e l’istanza recava la data del 27 novembre 2007; escluse, infine, che il rimborso potesse integrare un’ipotesi di illegittimo aiuto di Stato, fattispecie ritenuta sussistente solo con riferimento al reddito d’impresa. 3. Il contribuente, nonostante rituale notificadel ricorso, non ha svolto difese in questa sede. Considerato che: 1. Con il primo motivo la ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 9, comma 17, della l. n. 289 del 2002, dell’art. 1, comma 665, della l. n. 190 del 2014 e della VI direttiva n. 77/388/CEE come interpretata dalla Corte di Giustizia UE nella sentenza del 17 luglio 2008 nella causa C-132/06, dell’ordinanza della Corte di Giustizia del 15 luglio 2015 nella causa C-82/14 e della decisione della Commissione Europea (2015) 5549 final del 14 agosto 2015. L’Amministrazione rileva che è pacifico il fatto che nel triennio in questione il contribuente fosse titolare unicamente di un reddito di impresa; pertanto, avendo svolto attività soggetta ad Iva, e quindi in regime di concorrenza, andava assoggettato all’efficacia delle pronunzie richiamate, che avevano qualificato gli invocati benefici fiscali come illegittimi aiuti di Stato. Tale circostanza, ad avviso della ricorrente, ostava all’applicazione dell’art. 9, comma 17, della l. n. 289 del 2002. 2. Con il secondo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 665, della l. n. 190 del 2014, come modificato dall’art. 16-octies del d.l. 20 giugno 2017, n. 91, conv. in l. n. 123 del 2017, la ricorrente sostiene che, in subordine, la sentenza d’appello meriterebbe riforma in relazione all’evocato jus superveniens, che ha ridotto entro gli indicati limiti delle risorse stanziate l’ammontare delle somme rimborsabili ai soggetti beneficiari delle agevolazioni conseguenti agli eventi sismici. 3. Il primo motivo è fondato. Il tema del possibile contrasto dei benefici fiscali in favore dei soggetti interessati dalla normativa per il “sisma Sicilia orientale” del 1990 con la normativa pro-concorrenziale dell’Unione Europea è stato più volte affrontato da questa Corte con indirizzo univoco al quale il collegio intende dare continuità. In particolare, è stato affermato che « in considerazione dell'incompatibilità col mercato interno delle misure di aiuto di Stato, l'art. 9, comma 17, della l. n. 289/2002, recante benefici fiscali in favore delle vittime del sisma del 13 e 16 dicembre 1990 in Sicilia, secondo l'interpretazione offerta dalla Commissione UE con la decisione del 14 agosto 2015, C 2015/5549, non si applica a chi svolge attività di impresa, nell'accezione eurounitaria di entità che, indipendentemente dal suo "status" giuridico e dalle modalità di finanziamento, esercita attività economica – consistente nell'offrire sul mercato beni e servizi –, e dunque neppure ai contribuenti libero professionisti, anche se svolgenti attività "protette"» (si vedano, fra le numerose altre, Cass. n. 10229/2023; Cass. n. 27053/2022; Cass.n. 30373/2019). In tali casi, continuano le menzionate decisioni, va fatto salvo il caso in cui si tratti di benefici individuali conformi al regolamento de minimisapplicabile, o concessi in base ad un regime di aiuti destinati a compensare i danni causati da una calamità naturale, purché il beneficiario abbia sede operativa nell'area colpita al momento dell'evento e sia evitata la sovracompensazione rispetto ai danni subiti, spettando al contribuente l'onere della relativa prova. Il motivo è quindi fondato e merita accoglimento, con assorbimento della restante censura. 3. La sentenza d’appello va conseguentemente cassata, con rinvio al giudice del merito perché accerti, con onere della prova a carico del contribuente, la compatibilità di quanto ricevuto con i richiamati principi del diritto dell’Unione Europea, provvedendo altresì sulle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso in relazione al primo motivo, assorbito il secondo; cassa la sentenzaimpugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia-sez
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