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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 febbraio 2023

Cassazione n. 23477/2023

Testo disponibile della fonte

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a seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 27137/2015R.G. proposto da Agenzia delle Entrate , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via F. de Sanctis n. 4, presso lo studio dei primi due, giusta procura speciale in calce al controricorso –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale de l la Toscanan. 649/05/ 20 15 , depositata il 14 . 04 .20 15 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 febbraio 2023dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Oggetto: Tributi –Accertamento– Definizione agevolata - La CTP di Firenze accoglieva i l ricors o propost o da C hisci Stefano annullando l’avviso di accertamento con il quale era stato rideterminato il suo reddito per l’anno d’imposta 2007; - c on la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributaria regionale della Toscana dichiarava inammissibile l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate; -l ’Agenzia delle Entrate impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato ad un unicomotivo; -[OSCURATO:PERSONA] resiste va con controricorso . [OSCURATO:PERSONA] - C on l’unico motiv o , la ricorrente de nuncia la violazione degli artt. 53, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, 342 e 434, comma 1, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.,per avere la CTR errato nel dichiarare inammissibile l’appello proposto dall’Ufficio per difetto di specificità dei motivi, posto che l’onere di specifica impugnazione deve ritenersi assolto anche quando l’Amministrazione si limiti a riproporre nell’atto di appello le stesse ragioni poste a fondamento della legittimità del proprio operato; - preliminarmente occorre rilevare che, con successiva nota del 17.07.2019, l’Agenzia delle Entrate ha chiesto di dichiarare l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, avendo il contribuente presentato domanda di definizione agevolata ai sensi dell’art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, provvedendo al pagamento dovuto, come dadocumentazione allegata; - con istanza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] anche il contrib uente ha chiesto di dichiarare l’estinzione del processo per cessazione della materia del contendere;- il giudizio va, pertanto, dichiarato estinto per cessata materia del contendere e le spese del giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate ai sensi dell’art. 6, comma 13, del d.l. n. 119/2018.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del processo per cessazione della materia del contendere.

Così deciso in Roma, nell’adunan

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 27137/2015R.G. proposto da Agenzia delle Entrate , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via F. de Sanctis n. 4, presso lo studio dei primi due, giusta procura speciale in calce al controricorso –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale de l la Toscanan. 649/05/ 20 15 , depositata il 14 . 04 .20 15 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 febbraio 2023dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Oggetto: Tributi –Accertamento– Definizione agevolata - La CTP di Firenze accoglieva i l ricors o propost o da C hisci Stefano annullando l’avviso di accertamento con il quale era stato rideterminato il suo reddito per l’anno d’imposta 2007; - c on la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributaria regionale della Toscana dichiarava inammissibile l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate; -l ’Agenzia delle Entrate impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato ad un unicomotivo; -[OSCURATO:PERSONA] resiste va con controricorso . [OSCURATO:PERSONA] - C on l’unico motiv o , la ricorrente de nuncia la violazione degli artt. 53, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, 342 e 434, comma 1, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.,per avere la CTR errato nel dichiarare inammissibile l’appello proposto dall’Ufficio per difetto di specificità dei motivi, posto che l’onere di specifica impugnazione deve ritenersi assolto anche quando l’Amministrazione si limiti a riproporre nell’atto di appello le stesse ragioni poste a fondamento della legittimità del proprio operato; - preliminarmente occorre rilevare che, con successiva nota del 17.07.2019, l’Agenzia delle Entrate ha chiesto di dichiarare l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, avendo il contribuente presentato domanda di definizione agevolata ai sensi dell’art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, provvedendo al pagamento dovuto, come dadocumentazione allegata; - con istanza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] anche il contrib uente ha chiesto di dichiarare l’estinzione del processo per cessazione della materia del contendere;- il giudizio va, pertanto, dichiarato estinto per cessata materia del contendere e le spese del giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate ai sensi dell’art. 6, comma 13, del d.l. n. 119/2018. P.Q.M. La Corte dichiara l’estinzione del processo per cessazione della materia del contendere. Così deciso in Roma, nell’adunan
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